Definizione di Operazioni di Importo Esiguo

Operazioni di Importo Esiguo le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari a 250 mila euro se la controparte è una persona fisica e ad 1 milione di euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica;
Operazioni di Importo Esiguo le operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:
Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni il cui ammontare non superi Euro 500.000 per singola Operazione e l’ammontare complessivo di Euro 1.000.000 in ragione d’anno, con una stessa parte, se compiute con Parti correlate - Persone giuridiche o associazioni professionali ed Euro 300.000 per singola Operazione e l’ammontare complessivo di Euro

Examples of Operazioni di Importo Esiguo in a sentence

  • Si intendono “Operazioni di Minore Rilevanza” le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

  • Sono Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni con Parti Correlate di valore complessivo, per singola operazione, non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

  • Le disposizioni del Regolamento Parti Correlate – e dunque, della presente Procedura – non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.

  • Le Operazioni di Importo Esiguo non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

  • Sono Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.


More Definitions of Operazioni di Importo Esiguo

Operazioni di Importo Esiguo o “OPC di Importo Esiguo” indica le OPC come definite nel successivo articolo 7.7 (Casi di esclusione).
Operazioni di Importo Esiguo indica, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 3.7.1 della Circolare 285, e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lett. a), del Regolamento OPC, le Operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore:
Operazioni di Importo Esiguo o “OPC Esigue”: si intendono le OPC il cui valore assoluto è uguale o inferiore ad Euro 250.000,00 e per le quali sia stato considerato quanto segue:
Operazioni di Importo Esiguo indica le operazioni che singolarmente considerate abbiano un valore complessivo non superiore: • ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) per operazioni con controparti persone giuridiche; • ad euro 100.000 (centomila) per operazioni con controparti persone fisiche, importi che permettono di escludere, anche in considerazione delle dimensioni delle società, operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori.
Operazioni di Importo Esiguo si intendono le operazioni individuate come tali ai sensi dell’art. 12.2;
Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore inferiore alle soglie indicate nel successivo art. 13.3;
Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni il cui controvalore non sia superiore alle soglie individuate dall’art. 8 della Procedura;