Definizione di Self cleaning

Self cleaning. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice; - motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Self cleaning ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5, lettere da a) ad m), l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.
Self cleaning cfr. articolo 80, comma 714)?

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Self cleaning. Sarebbe opportuno individuare una forma di semplificazione (ad esempio in capo ad ANAC) della dimostrazione delle misure adottate dall’operatore economico, evitando di doverle ripresentare interamente in ogni gara.
Self cleaning. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non defi- nitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) suf- ficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’opera- tore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice; X.xx Monforte – 00000 Xxxxxx – Tel. 02/0000000 – Fax mail: 06/00000000 e-mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata: xxx_Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere succes- sivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circo- stanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appal- tante ne comunica le ragioni all’operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza defini- tiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un parteci- pante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di deci- dere sull’esclusione.

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  • Fornitore ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con i rispettivi atti di adesione;

  • Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

  • RILEVATO successivamente si rendeva opportuno integrare la categoria merceologica “Farmaci”, individuata nel bando istitutivo sopra citato, anche con la categoria merceologica “Radiofarmaci”, composta sia da specialità medicinali che da specialità che non sono registrate come medicinali ma sono merceologicamente e clinicamente legate alle prime trattandosi di fornitura di beni in ESTAR – Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxx Xxxxx 00, palazzina 14, 00000 Xxxxxxx – telefono 000 000 0000/7328 – Fax 000 0000000 – C.F./P.IVA 06485540485 - xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx somministrazione standardizzati e di uso corrente, al fine di utilizzare il Sistema Dinamico di Acquisizione (S.D.A.) quale procedura più idonea per l’individuazione dei fornitori, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016; PRESO ATTO che la suddetta integrazione è stata ratificata con Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 232 del 17/02/2017, agli atti e che si è proceduto all’ esame della documentazione prodotta da parte di alcuni operatori economici a seguito integrazione della nuova categoria merceologica (radiofarmaci) sul bando di gara, determinandone l’ammissione con Determinazione n. 733 del 11/05/2017; DATO ATTO che il Collegio Tecnico, formato da componenti con competenza specifica in materia, in rappresentanza delle XX.XX. della regione Toscana nonché di ESTAR e nominati con Determinazione n. 604 del 23/05/2016, Determinazione n. 1736 del 10/11/2017, Determinazione n. 509 del 11/04/2018 e Determinazione n. 1511 del 19/10/2018 per la categoria “Farmaci” e con Determinazione n. 765 del 23/06/2016 per la categoria “Radiofarmaci”, regolarmente costituendosi rilasciando al responsabile del procedimento le dichiarazioni circa l’assenza di incompatibilità e conflitti di interesse secondo quanto previsto dal PTPC ESTAR 2016/2018, ha richiesto l’attivazione di una nuova procedura, al fine di contrattualizzare parte delle specialità medicinali relative a lotti andati deserti nelle precedenti procedure ristrette, principi attivi genericati, o prodotti acquistati in regime di economia, o relativi a principi attivi per i quali si registrano mutate condizioni di mercato o per i quali il contratto risulta scaduto nel mese di settembre 2019, individuando l’elenco dei principi attivi con relativi fabbisogni in termini quali/quantitativi per un totale di n. 29 Lotti; ATTESO che, per quanto sopra esposto, con Determinazione n. 1333 del 25/09/2019 è stata indetta una nuova procedura ristretta denominata ESTARFAPR33 mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in somministrazione di FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, MEZZI DI CONTRASTO, SOLUZIONI INFUSIONALI, STUPEFACENTI) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per un importo presunto complessivo di euro 22.366.707,32 (XXX xxxxxxx) e per il periodo contrattuale di 18 mesi e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara (Lettera di invito e Scheda tecnica/offerta economica);

  • Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

  • Produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

  • Prodotto CNP BEST FUNDS (TARIFFE U02B - U02C) ISIN: LU0628612748 Codice Interno: 12350 State per acquistare un'opzione d'investimento che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione d'investimento sia mantenuta per 9 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

  • Appaltatore il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

  • Scoperto La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato.

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;