Definizione di Software di Terzi

Software di Terzi indica i programmi per elaboratore progettati e sviluppati da terzi e per i quali Cegid detiene i diritti di distribuzione come indicato nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” o nel modulo d’ordine online. Il Software di Terzi può includere software per sistemi operativi, software di backup, software di gestione di banche dati, e più in generale software di protezione antivirus e pacchetti software per l’automazione degli uffici o pacchetti software per ambienti tecnici.
Software di Terzi. (i) ciascuno e tutti i prodotti software concessi in licenza al Licenziatario ai sensi del presente Contratto come indicato nel Modulo d'accettazione EULA, come sviluppati da o per aziende che non siano il Gruppo SAP e forniti da SAP indirettamente tramite Distributore e/o Partner o direttamente al Licenziatario; (ii) le nuove release, aggiornamenti o versioni dello stesso, resi disponibili senza vincoli ai sensi del contratto di supporto SAP o degli obblighi di garanzia; (iii) tutte le copie complete o parziali di uno qualsiasi dei predetti.
Software di Terzi. (i) i prodotti software e i contenuti concessi in licenza al Licenziatario ai sensi del Contratto ed indicati nei Moduli d'ordine del Software sviluppati da società diverse da SAP, SAP SE, e/o una qualsiasi società appartenente al gruppo SAP SE,

Examples of Software di Terzi in a sentence

  • Fatta eccezione per i Termini di Servizio che possono essere modificati da Cegid secondo la procedura definita nell’Allegato al Contratto per Hardware, Software di Terzi e Servizi Correlati (Termini di Servizio) e i Prerequisiti Tecnici che possono essere aggiornati, il Contratto può essere modificato solo per iscritto e con la sottoscrizione di rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti.

  • Per espresso accordo tra le Parti, i danni indiretti per i quali Cegid non può essere ritenuta responsabile includono: perdita operativa, mancato guadagno od ogni altra perdita finanziaria derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare l’Hardware o il Software di Terzi da parte del Cliente o dalla mancata fornitura dei Servizi, danno reputazionale e qualsiasi perdita o danneggiamento delle informazioni per cui Cegid non può essere ritenuta responsabile.

  • Conseguentemente, tutti o parte degli hardware del Cliente, nella loro iniziale configurazione, potrebbero non sostenere o essere adattati a un aggiornamento dei Software, dei Software di Terzi e/o dei Componenti di Terzi.

  • A tal fine, prima di concludere il Contratto, il Cliente può richiedere a Cegid qualsiasi informazione integrativa e/o assistere a una dimostrazione dell’Hardware e/o del Software di Terzi, dopodiché il Cliente riconosce di essere stato adeguatamente informato in merito ai suddetti prodotti.

  • Il Cliente riconosce inoltre che i progressi tecnologici, i cambiamenti nella legislazione e le modifiche nelle richieste della clientela possono comportare l’aggiornamento dei Software di Terzi da parte del fornitore degli stessi, i quali possono comportare l’aggiornamento dei Prerequisiti Tecnici.

  • Il Cliente è il solo responsabile (i) dell’uso dei Software di Terzi messi a disposizione del Cliente da parte di Cegid ai sensi del Contratto, nonché (ii) dell’uso dei Software di Terzi da parte di qualsiasi Utente.

  • Il Cliente è responsabile dell’adozione di tutte le misure necessarie per (i) garantire la sicurezza, la riservatezza e l’integrità di tutti i Dati del Cliente coinvolti direttamente o indirettamente durante l’utilizzo degli Hardware, dei Software di Terzi o del Servizio e (ii) assicurare la tempestiva attuazione di tutte le misure necessarie per il backup e il recupero dei Dati del Cliente.

  • Non viene trasferito al Cliente alcun diritto di proprietà sui Software di Terzi.

  • Il Cliente riconosce che i Servizi Professionali proposti da Cegid sono necessari per il corretto utilizzo dell’Hardware e del Software di Terzi.

  • Inoltre, il Cliente sarà il solo responsabile in relazione: - a qualsiasi decisione passata, presente o futura del Cliente di acquistare da terzi hardware, pacchetti software e qualsiasi altro software da utilizzare unitamente ai Software di Terzi.


More Definitions of Software di Terzi

Software di Terzi dispositivi unicamente per l’utilizzo con il servizio online . In alcuni casi, il numero di copie del software che il licenziatario potrà utilizzare o il numero di dispositivi su cui sarà possibile utilizzare il software sarà limitato come descritto nelle condi- zioni di licenza specifiche del servizio online . Il diritto del licen- ziatario di utilizzare il software cessa quando termina o scade il diritto di usare il servizio online oppure quando Swisscom ei suoi licenziatari aggiornano il servizio online e quest’ultimo non supporta più il software, a seconda di quale dei due eventi si verificherà per primo . Il licenziatario dovrà disinstallare il software quando il diritto di utilizzo cesserà . In quell’occasione Swisscom ei suoi licenziatari potranno anche disattivarlo .
Software di Terzi si intendono i prodotti software di proprietà di terzi e concessi direttamente da questi ultimi in licenza al Licenziatario;
Software di Terzi. Il SOFTWARE include moduli di software di terzi. L’utilizzo di tali moduli è soggetto alle condizioni
Software di Terzi il software indicato nell’Ordine (escluso ogni Software prodotto da CGM e i Componenti di Terzi) sviluppato da una terza parte e di cui CGM ha ottenuto il diritto di distribuirlo ai suoi clienti. Il Software di Terzi può includere, senza distinzione alcuna, i sistemi operativi, i software di backup e il software di gestione di banche dati, così come, in generale, il software antivirus e gli applicativi per ambiente office o tecnici.
Software di Terzi indica applicazioni software indipendenti proprietarie di terzi che vengono fornite o altrimenti rese disponibili con o attraverso i Prodotti o il Software RIM, o i Servizi RIM come un Negozio RIME.
Software di Terzi indica il software aggiuntivo o di accompagnamento di proprietà o concesso in licenza da terzi (come Adobe Acrobat o Microsoft Internet Explorer, ma non qualsiasi codice o elementi di open source) che possono essere specificati nella Documentazione o in un file che accompagna il Software concesso in Licenza.

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  • Data di Decorrenza la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.

  • Software il software di volta in volta reso disponibile al Cliente per la fruizione del Servizio;

  • Codice del Consumo il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifi- che e integrazioni.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Codice della Strada il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;

  • Danni materiali il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

  • Servizio Clienti il servizio di assistenza della Società (i cui riferimenti sono ri- portati sul Foglio Informativo Esercenti Nexi), messo a disposizione dell’Esercen- te, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti all’Esercente .e tramite il quale l’Esercente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti il servizio di acquiring, anche in materia di sicurezza.

  • Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.