ACCETTAZIONE E GARANZIA Clausole campione

ACCETTAZIONE E GARANZIA. La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti dell’Acquirente secondo le modalità indicate nel seguito del presente articolo. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti dell’Acquirente, previo accordo con il medesimo, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo accettazione. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel rimesso di consegna. Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata al pattuito, l’Acquirente avrà, a sua scelta, una delle seguenti facoltà:
ACCETTAZIONE E GARANZIA. La consegna e l’eventuale pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce e non esonerano né diminuiscono la responsabilità e la garanzia del fornitore circa la sua quantità, qualità ed idoneità all’uso. Il fornitore garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi, difetti di qualità e che sono conformi alle caratteristiche pattuite. Il periodo di garanzia, salvo diversa pattuizione scritta, avrà la durata indicata nell’ordinazione dei prodotti forniti e comunque non oltre 24 mesi dalla loro data di consegna, anche se la messa in servizio non abbia avuto luogo per ragioni imputabili all’acquirente. L’acquirente dovrà denunciare al fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricezione ogni eventuale vizio, difetto o non conformità entro 8 giorni lavorativi dalla loro individuazione. La garanzia dà diritto all’acquirente alla riparazione o sostituzione dei beni forniti a spese del fornitore. Qualora l’acquirente fosse convenuto in giudizio, per responsabilità civile o contrattuale, o gli fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei prodotti / impianti forniti, il fornitore sarà tenuto a tenere indenne l’acquirente da tali azioni e pretese ed a risarcire a quest’ultimo i danni eventualmente subiti.
ACCETTAZIONE E GARANZIA. L'accettazione finale delle Merci o dei Servizi da parte dell’Acquirente non potrà avvenire prima della consegna presso la sede dell’Acquirente che ha emesso il presente ordine, salvo diversamente specificato. La proprietà delle Merci sarà trasferita all’Acquirente al momento della consegna delle stesse presso la sede dell’Acquirente che ha emesso l’ordine. Il rischio di perdita o di danneggiamento delle Merci sarà a carico del Venditore fino all’accettazione da parte dell’Acquirente.
ACCETTAZIONE E GARANZIA. L’accettazione della fornitura avverrà presso il Centro ENEA del Brasimone a seguito verifica dell’integrità del componente, e del buon stato di conservazione dopo l’effettuazione del trasporto. La garanzia avrà la durata di 36 mesi e inizierà dalla data di accettazione della fornitura. Il primo avvio e collaudo della pompa di circolazione sarà realizzato sull’impianto HELENA, a cui parteciperà anche una delegazione tecnica indicata dal Fornitore. Durante il collaudo sarà verificata la corrispondenza fra le prestazioni della pompa di circolazione e quanto riportato in Specifica Tecnica. In caso di esito negativo del collaudo sarà a completo carico del Fornitore apportare tutte le modifiche necessarie alla pompa di circolazione per soddisfare i requisiti di prestazioni e funzionalità riportate in Specifica Tecnica.
ACCETTAZIONE E GARANZIA. La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come tacita accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti della Committente secondo le modalità indicate nel seguito del presente Articolo. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti della Committente, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione. Il Fornitore garantisce la conformità, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nelle bolle di consegna. Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata al pattuito, la Committente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà: Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa rispetto a quanto dichiarato nel rimesso di consegna, la Committente, in aggiunta a quanto sopra previsto, potrà Verifica Qualità Centrale Xxxxxxx Xxxxxxxx Approvazione Dir. Generale Xxxxxxx Xxxxxx Data 14/10/2015 applicare al Fornitore una penalità del 10% sul valore dei particolari mancanti. I reclami della Committente per l’esercizio delle facoltà previste nel presente Articolo 7.2. dovranno essere comunicati al Fornitore entro 90 giorni dalla data di consegna del lotto interessato. Il Fornitore garantisce i particolari forniti esenti da vizi, difetti e non conformità al pattuito e alle prescrizioni legali eventualmente segnalate dalla Committente, constatati in qualunque momento, prima o dopo l’impiego in produzione del particolare, durante o dopo il montaggio sul prodotto nonché dopo la messa in esercizio del prodotto o dopo la immissione in commercio dei particolari forniti come parti di ricambio o come parti sciolte e fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto dalla Committente ai suoi clienti sui diversi mercati. E ciò in conformità con le modalità descritte nel seguito del presente Articolo 8.3. Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo fra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento di produzione del particolare o del prodotto sul quale il particola- re stesso è stato impiegato, la Committente avrà la facoltà di:
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.