MESSA IN SERVIZIO Clausole campione

MESSA IN SERVIZIO. ATTENZIONE! Le procedure complete per la configurazione del Web Server (Configurazione del web server) e del sistema (Configurazione del sistema), sono disponibili solo accedendo al Web server da un computer. Lavorando localmente su Smart-phones sono disponibili tutte le pagine visualizzazione dei dispositivi e dei consumi.
MESSA IN SERVIZIO. Qualora la fornitura preveda la messa in servizio, ovvero l’attivazione e la parametrizzazione secondo soglie indicate dal cliente, escludendo l’installazione meccanica ed eventuali cablaggi (alimentazione, ingressi digitali e/o analogici etc..) di uno o più dispositivi oggetto di fornitura, il Fornitore effettuerà le attività previo accordo sulle tempistiche con il Cliente, con preavviso minimo rispetto alla data di effettuazione delle stesse di non meno di 3 (tre) settimane da parte del Cliente.
MESSA IN SERVIZIO. Effettuare un controllo generale assicurandosi in particolare che il riduttore sia completo di lubrificante. Nel caso di avviamento Y-Δ, la tensione di alimentazione deve corri- spondere a quella più bassa (collegamento Δ) del motore. Per il motore asincrono trifase, se il senso di rotazione non corrispon- de a quello desiderato, invertire due fasi della linea di alimentazione. Per i riduttori muniti di dispositivo antiretro, ved. cap. 5.5. È consigliabile un rodaggio: – di circa 400 ÷ 1 600 h per i riduttori con ingranaggio a vite, affinché si possa raggiungere il massimo rendimento; – di circa 200 ÷ 400 h per i riduttori con ingranaggi cilindrici e/o coni- ci, affinché si possa raggiungere la massima funzionalità. Durante questo periodo la temperatura del lubrificante e del riduttore può raggiungere valori più elevati del normale. Dopo tale periodo può essere necessario verificare il serraggio dei bulloni di fissaggio riduttore. Nota: il rendimento dei riduttori a vite è più basso nelle prime ore di
MESSA IN SERVIZIO. Le prestazioni che il personale Villa Srl esegue in sito per la messa in servizio delle apparecchiature, effettuate sulla base forfettaria concordata, comprendono le seguenti operazioni: verifica del corretto funzionamento della singola apparecchiatura; - verifica della corretta trasmissione/ricezione tra i diversi apparati del sistema; - esecuzione di prove funzionali. Lo svolgimento di tali attività implica che ai tecnici della Villa Srl sia consentito il libero accesso ai siti, sia garantita la disponibilità di logistiche e la possibilità di operare per l’intera giornata lavorativa senza interruzioni. In ogni caso, le attività della Villa Srl non comprendono interventi su parti di impianto non strettamente pertinenti l’oggetto della fornitura. Eventuali sopralluoghi o prestazioni aggiuntive o secondo modalità difformi da quanto qui esposto (per esempio: lavoro festivo, notturno, straordinario, sospensione dei lavori per cause non imputabili alla Villa Srl, saranno fatturate a consuntivo secondo le tariffe della VILLA Srl. Restano a carico del Committente: - l’approntamento dei lavori e delle opere occorrenti per predisporre i siti secondo le prescrizioni definite dalla Villa Srl e precisamente: - la stesura dei cavi di trasmissione dati per il collegamento delle apparecchiature; - la realizzazione della rete elettrica di alimentazione ausiliaria; - il montaggio delle apparecchiature nelle ubicazioni previste; - la fornitura dei materiali di consumo, dell’energia, dei servizi e di quant’altro occorresse per l’esecuzione dei lavori; - l’approntamento dei necessari mezzi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni secondo le norme di legge vigenti.
MESSA IN SERVIZIO. Qualora l'Ordine disponga che il Fornitore (oppure una parte terza sotto il controllo del Fornitore) provveda all'assemblaggio e/o messa in servizio (commissioning) delle Forniture, le parti convengono che tale attività dovrà includere tutte le prestazioni necessarie per porre le Forniture nello stato di poter operare correttamente in conformità con le previsioni dell'Ordine e con le esigenze dell'Acquirente e dovrà includere tutte le prestazioni e test di rendimento richiesti dall'Acquirente o dal cliente finale per porre le Forniture in servizio commerciale.
MESSA IN SERVIZIO. La messa in servizio sarà eseguita da personale specificamente incaricato dalla Ditta fornitrice del sistema ed esperto nell’uso dei sistemi WATER MIST. L’attività di messa in servizio dovrà comprendere anche tutte le verifiche di posa del sistema per accertarne la corretta installazione. L’attività di messa in servizio dovrà comprendere in particolare: - Ispezione dell’intero sistema di tubazioni installate. - Ispezione dell’unità di alimentazione - Il test di scarica del sistema (ove ciò sia possibile in funzione delle condizioni proprie delle aree protette) o altrimenti la simulazione dell’intervento stesso attraverso gli attacchi di prova. - Il ripristino del sistema - La stesura del rapporto di messa in servizio e la consegna del sistema. La Ditta fornitrice dell’impianto è tenuta ad eseguire a propria cura le verifiche tecniche sulla base degli elaborati grafici, dei dati di progetto, della descrizione degli impianti e di tutte le prescrizioni del Capitolato e delle Specifiche tecniche. Gli impianti devono soddisfare quello che è lo scopo degli stessi secondo le necessità e gli intendimenti della Committente e che la Ditta deve comprendere chiaramente dall'esame degli elaborati tecnici che fanno parte del presente Capitolato e Relazioni Tecniche, chiedendo chiarimenti ove abbia dei dubbi. La descrizione degli impianti ed il computo metrico possono non precisare alcuni materiali occorrenti per il buon funzionamento degli impianti e che devono essere compresi, anche se non
MESSA IN SERVIZIO. Gli Impianti saranno messi in servizio previo controllo e test con simulatore di fumo di ciascun rivelatore e componente in campo, in special modo, trattandosi di installazione in strutture sanitarie, al fine di evitare panico presso i degenti sarà richiesto un periodo di 1 settimana di rodaggio per ciascun impianto in cui sono presenti degenti. Dovrà essere previsto e consegnato al committente: - tabulato della programmazione; - manuali utenti di ogni componente installato; - certificati di conformità CE ed alle norme di riferimento riportate; - schemi di connessione effettuati ed eventuale us-built; - un documento comprendente ogni azione prevedibile in manutenzione o malfunzionamento al fine di non arrecare danno agli operatori/fruitori; - Copie delle tavole grafiche di utilizzo delle centrali; - Registro di manutenzione periodico (con cadenza 6 mesi) con i controlli previsti dal costruttore dei componenti installati.
MESSA IN SERVIZIO. Le pompe utilizzate per il pompaggio di prodotti alimentari devono essere pulite prima del primo utilizzo.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;