Garanzia del fornitore Clausole campione

Garanzia del fornitore. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.5 del presente regolamento, e fatta salva ogni altra garanzia di legge, è facoltà di AMIU richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie: a) garanzia di buon funzionamento del prodotto / servizio fornito e di corrispondenza agli standards qualitativi promessi dall’aggiudicatario o comunque richiesti da AMIU; b) garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell’opera e per la mancanza degli standards qualitativi promessi dall’aggiudicatario o comunque richiesti da AMIU 2. Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono: a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa: - Dalla consegna del materiale all’incaricato addetto a riceverlo; - Dall’atto di accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione; - dall’ultimo collaudo favorevole; - dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi. b) Per gli appalti di lavori: - dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 3. In deroga all’art. 1495 Cod. Civ. AMIU decade dalla garanzia qualora non faccia denunzia del vizio/difetto all’aggiudicatario entro 60 giorni dalla consegna o dal collaudo mentre per i lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 4. AMIU indica di xxxxx, nel contratto di appalto, nell’ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole: - l’Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell’opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali. - Qualora siano state richieste delle specifiche “performance” in contratto, il Fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste. - In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ.. per il periodo di garanzia sopra indicato, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i d...
Garanzia del fornitore. Il Fornitore si obbliga a fornire a Deloitte garanzia per le difformità ed i vizi relativi alla Fornitura e all’Installazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di accettazione degli stessi. Durante il periodo di garanzia il Fornitore si obbliga a propria cura e spese ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le difformità ed i vizi e ripristinare la corretta funzionalità della Fornitura. In alternativa a quanto sopra, Deloitte avrà facoltà di chiedere che il Corrispettivo sia proporzionalmente diminuito salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa del Fornitore. Resta inteso che qualora le difformità o i vizi dei beni oggetto di Fornitura ed Installazione siano tali da renderli del tutto inadatti alla loro destinazione, Deloitte potrà chiedere la risoluzione del Contratto.
Garanzia del fornitore. [FORNITORE] garantisce che i Materiali oggetto della fornitura: [FORNITORE] garantisce che la produzione, l’uso e la commercializzazione in Italia ed all’estero dei Materiali non comportano violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.
Garanzia del fornitore. 1. E’ facoltà dell’AMTAB S.p.A. richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie: • garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito; • garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell’opera, oltre a quanto previsto dall’art. 1669 Codice Civile. 2. Tali garanzie della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrono: a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa: - dalla consegna del materiale; - dall’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione; - dall’ultimo collaudo favorevole; - dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
Garanzia del fornitore. L'assicurazione non si applica ai difetti dei beni per i quali il fornitore o un'altra parte è responsabile in virtù di una garanzia o di un impegno analogo. Tuttavia, l'assicurazione risarcisce se il proprietario è in grado di dimostrare che la parte responsabile non provvede alla riparazione o al pagamento.
Garanzia del fornitore. 60 ART. 10 – PENALI 61
Garanzia del fornitore. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D.Lgs. n. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni). L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. Per fruire di tale beneficio, il fornitore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla legge. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all’INVALSI ed avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dall’ultimo giorno utile per la consegna delle istanze di partecipazione alla presente procedura. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento d’identità dei suddetti soggetti. ...
Garanzia del fornitore. Il Fornitore alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare del corrispettivo offerto, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. in quanto applicabili. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale garanzia va a copertura della responsabilità del Fornitore verso l’Amministrazione per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Garanzia del fornitore. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e, quindi, dei singoli Ordinativi di Fornitura, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dall’art.113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, naturali e consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria sopra indicata è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. La mancata costituzione della garanzia in argomento determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la fornitura oggetto della procedura negoziata al concorrente che segue in graduatoria.

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  • Obbligazioni generali del Fornitore Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti; d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza; f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi; h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all’Accordo Quadro e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016; Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.

  • OBBLIGHI DEL FORNITORE 14.1 Il Fornitore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto, ad eseguire la prestazione oggetto del Contratto stesso secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna, inoltre, a garantire a ENEL che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività. 14.2 Il fornitore si obbliga inoltre a: • eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di ENEL e/o di terzi; • dare immediata comunicazione ad ENEL di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; • adottare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto; • curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di ENEL, per i quali, comunque, il Fornitore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione; • comunicare immediatamente ad ENEL ogni variazione intervenuta rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni rese ad ENEL ai fini dell’affidamento del Contratto. Inoltre, il Fornitore accetta che ENEL potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità e la attualità delle dichiarazioni fornite, e si impegna a produrre su richiesta di ENEL, sin dalla stipula del contratto, eventuale idonea ulteriore documentazione. Qualora dovesse emergere il mancato aggiornamento delle informazioni e/o la loro non veridicità ENEL, potrà, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, adottare - a suo insindacabile giudizio - provvedimenti di diniego/sospensione/esclusione dal sistema di qualificazione di ENEL, nonché di risoluzione immediata e di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto/i Contratti assegnati sulla base delle dichiarazioni infedeli. 14.3 Resta fermo, pertanto, che il Fornitore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri anche se non espressamente indicati nel Contratto ma necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte. 14.4 Il Fornitore, durante l’esecuzione del contratto, è tenuto a comunicare preventivamente ad ENEL eventuali modifiche di uno o più prodotti presenti nel catalogo ed oggetto del contratto, evidenziando tutte le novità introdotte rispetto alla fornitura originaria oggetto del contratto. Il fornitore garantisce in ogni caso, che le novità introdotte non pregiudicheranno in alcun modo l’installazione del prodotto rispetto alla versione precedente e non creeranno pregiudizio alla sicurezza e all’ambiente. ENEL si riserva di valutare le modifiche proposte prima dell’accettazione. In ogni caso il fornitore si impegna a mantenere invariati i prezzi originariamente riportati nel contratto.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.