Garanzia del fornitore Clausole campione

Garanzia del fornitore. Il Fornitore si obbliga a fornire a Deloitte garanzia per le difformità ed i vizi relativi alla Fornitura e all’Installazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di accettazione degli stessi. Durante il periodo di garanzia il Fornitore si obbliga a propria cura e spese ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le difformità ed i vizi e ripristinare la corretta funzionalità della Fornitura. In alternativa a quanto sopra, Deloitte avrà facoltà di chiedere che il Corrispettivo sia proporzionalmente diminuito salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa del Fornitore. Resta inteso che qualora le difformità o i vizi dei beni oggetto di Fornitura ed Installazione siano tali da renderli del tutto inadatti alla loro destinazione, Deloitte potrà chiedere la risoluzione del Contratto.
Garanzia del fornitore. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.5 del presente Regolamento, è facoltà dell’impresa richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie: - garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito; - garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell’opera, oltre a quanto previsto dall’art. 1669 Codice Civile.
Garanzia del fornitore. Il Fornitore alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare del corrispettivo offerto, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. in quanto applicabili. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale garanzia va a copertura della responsabilità del Fornitore verso l’Amministrazione per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Garanzia del fornitore. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e, quindi, dei singoli Ordinativi di Fornitura, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dall’art.113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, naturali e consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria sopra indicata è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. La mancata costituzione della garanzia in argomento determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la fornitura oggetto della procedura negoziata al concorrente che segue in graduatoria.
Garanzia del fornitore. 60 ART. 10 – PENALI 61
Garanzia del fornitore. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D.Lgs. n. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni). L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. Per fruire di tale beneficio, il fornitore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla legge. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all’INVALSI ed avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dall’ultimo giorno utile per la consegna delle istanze di partecipazione alla presente procedura. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento d’identità dei suddetti soggetti. ...
Garanzia del fornitore. [FORNITORE] garantisce che i Materiali oggetto della fornitura: [FORNITORE] garantisce che la produzione, l’uso e la commercializzazione in Italia ed all’estero dei Materiali non comportano violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.
Garanzia del fornitore. 1. E’ facoltà dell’AMTAB S.p.A. richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie: • garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito; • garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell’opera, oltre a quanto previsto dall’art. 1669 Codice Civile.
Garanzia del fornitore. L'assicurazione non si applica ai difetti dei beni per i quali il fornitore o un'altra parte è responsabile in virtù di una garanzia o di un impegno analogo. Tuttavia, l'assicurazione risarcisce se il proprietario è in grado di dimostrare che la parte responsabile non provvede alla riparazione o al pagamento.
Garanzia del fornitore. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.5 del presente regolamento, e fatta salva ogni altra garanzia di legge, è facoltà di AMIU richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie: