Accettazione incondizionata di patti e condizioni Clausole campione

Accettazione incondizionata di patti e condizioni. La sottoscrizione del contratto di appalto implica per l'Esecutore:
Accettazione incondizionata di patti e condizioni. La sottoscrizione dell’Accordo quadro equivale per l'Esecutore: • a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali; • al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi. L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella lex specialis della gara di cui è risultato aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i documenti sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a: • le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire; • le modalità e tempi del servizio; • le previsioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'Esecutore si impegna a garantire l'immediato adempimento di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente. L'Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse e ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente. Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell’Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1567 c.c..
Accettazione incondizionata di patti e condizioni. La sottoscrizione del Contratto di Accordo quadro implica per l'Esecutore:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).