Common use of Adempimenti in materia antimafia Clause in Contracts

Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011. 2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso Codice Antimafia. 3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. 4. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

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Samples: Contract for Works, Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici, Contract for Construction Works

Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, La ATS Sardegna ha chiesto l’informativa prefettizia ai sensi del citato decreto legislativoD.Lgs. n. 490 in data 8 agosto 1994 e del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998 e del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’Appaltatore con esito negativo. 2. La ATS Sardegna effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi dell’art.10, in materia antimafiacomma 9, ed è stata acquisita agli attidel d.P.R. 252/1998 e del D.Lgs. n. 159/2011. La ATS Sardegna valuterà le informazioni supplementari atipiche – di cui all’art.1 septies del Decreto legge 6 settembre 1982, attraverso la Banca dati nazionale Unica n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'Appaltatore sub-affidataria, per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto gli effetti di cui all’art. 67 11, comma 3, del DLgs d.P.R. n.252/1998 e del D.Lgs. n. 159/2011. 2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso Codice Antimafia. 3. La Stazione Appaltante L’Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara. L’Appaltatore si riserva la facoltà impegna a denunciare ogni illecita richiesta di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. L’Appaltatore si impegna a tentativi denunciare, dandone notizia alla ATS Sardegna di infiltrazione mafiosaSanluri, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti. 4. L’Appaltatore dichiara si impegna a non affidare mediante subappalto o sub contratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L’Appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno. 5. L’Appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 118, 11° comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, corredate da autocertificazione avente oggetto il possesso del certificato camerale con nulla osta antimafia, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere sottoposto alle sanzioni dal subappaltatore. La ATS Sardegna si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni. l’autorizzazione di interdizione della capacità tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate: a) trasporto materiale a contrattare discarica; b) trasporto e smaltimento rifiuti; c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti; d) noli a freddo di macchinari; e) fornitura di ferro lavorato f) servizi di guardiania di cantiere; g) servizi di autotrasporto; h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006); i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006). j) alloggiamento e vitto maestranze. Nei casi previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subappalti e i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la pubblica amministrazionerisoluzione di tale subcontratto, né all’interruzione dell’attivitàqualora le verifiche diano esito positivo. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche temporaneasoltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001subappalti ed ai subcontratti revocate.

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Samples: Appalto Integrato

Adempimenti in materia antimafia. 1La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia 490/1994 e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattualedal D.P.R. 252/1998. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto del citato decreto legislativopresente contratto. L’eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. Essendo società di capitali, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso l’impresa appaltatrice ha presentato la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto comunicazione di cui all’art. 67 1 del DLgs 159/2011. 2D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente che ha notizia dell’inadempimento di sub appaltatori e/o sub contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé Appaltante e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, dell’insussistenza . L’Appaltatore dovrà garantire il rispetto di misure dette disposizioni anche da parte di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’artsub appaltatori o sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse all’esecuzione del presente contratto. 67 Dlgs 159/2011 relativamente L’eventuale inadempimento ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Antimafia. 3Civile. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture connesse con l’esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. 4. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare nullità assoluta, un’apposita clausola con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporaneaquale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi degli arttdella legge 13 agosto 2010 n. 136. 14 e 16 A tal fine l’Appaltatore è tenuto all’immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di copia dei suddetti contratti certificandone la conformità agli originali ai sensi del DLgs. 231/2001D.P.R. 445/2000.

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Samples: Contratto d'Appalto Di Lavori Pubblici

Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende Si da’ atto che in relazione sono state condotte con esito positivo le verifiche di cui al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione comma 6 art. 30 del presente rapporto contrattuale, D.L. 189/2016 e s.m.i.. e che tale adempimento è equipollente all’ottenimento delle certificazioni antimafia rilasciate dalla Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi del citato decreto legislativo, in materia comma 4 art. 88 D. Lgs. 159/2011e s.m.i. (codice delle Leggi antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011). 2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso Codice Antimafia. 3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. 4. L’Appaltatore L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni alla sanzione interdittiva di interdizione della capacità a contrattare cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazionePubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81 del 2008. 3. Si intendono espressamente richiamate tutte le misure previste dal Protocollo quadro di legalità̀ tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e commissario straordinario del governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia. In particolare l’Appaltatore: a) si impegna ad inserire in qualsiasi contratto e subcontratto apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione dell’opera e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste all’articolo 8, né all’interruzione dell’attivitàparagrafo 1.3. del Protocollo quadro di legalità tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e commissario straordinario del governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia; b) si impegna a comunicare i dati di cui al citato Protocollo prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti, estendendo tale obbligo anche temporaneain ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale. Tale comunicazione dovrà essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari delle imprese interessate, verso il Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, la Stazione appaltante nel termine previsto dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 159 del 2011; c) si impegna a non procedere alla stipula di alcun contratto o subcontratto con altri operatori economici per i quali la procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe. d) si impegna ad inserire nei subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato come esito la cancellazione del subcontraente dall'Anagrafe. Si impegna altresì a rendere operativa la predetta clausola e a darne comunicazione alla Struttura e alla Stazione appaltante; e) si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari; f) l’obbligo senza indugio di comunicare, ed inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola che preveda l’impegno a dare tempestiva comunicazione, all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”; g) di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dal Protocollo; h) di impegnarsi a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere: I. l'obbligo per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli arttaccordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché́ di repressione della criminalità; II. 14 l'obbligo a far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui ai precedenti punti e 16 l'allegazione del DLgsProtocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria eventuale controparte; III. 231/2001.l'obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti; IV. l’obbligo di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno – così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera; V. l’obbligo di mettere a disposizione della Struttura i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità , la qualifica professionale; VI. l’obbligo di mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze; VII. l’obbligo di mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000; VIII. l’obbligo di redigere e trasmettere “il settimanale di cantiere” di cui alla delibera CIPE n.58/2011. Per la compilazione del “Settimanale di cantiere”, del giornale dei lavori e la verifica della corretta compilazione della bolla di consegna del materiale, l’Appaltatore è altresi obbligato all’uso, previo ottenimento delle credenziali, anche delle procedure informatiche messe a disposizione della stazione Appaltante; IX. l’obbligo di assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante gli ulteriori dati prescritti dall’articolo 5 della legge n. 136 del 2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro; X. l’obbligo di assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della legge n. 136 del 2010;

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Samples: Contratto d'Appalto

Adempimenti in materia antimafia. 1Il concessionario ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Comune, ai fini delle verifiche antimafia, dell’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011118 D.Lgs. 163/2006), si prende atto che in relazione noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattualesubappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), ai sensi del citato decreto legislativoautotrasporti, in materia antimafiaguardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed è stata acquisita agli attiin ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, attraverso ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo. Ha l’obbligo di fornire i dati dell’impresa in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa e con la Banca dati nazionale Unica quale l’appaltatore intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006. Il concessionario accetta espressamente la documentazione facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati. Il concessionario accetta espressamente l’estensione delle verifiche ed acquisizione delle informative antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 10 del DLgs 159/2011. 2. L’Appaltatore è tenuto DPR n. 252/98 a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltantetutti gli affidamenti, in ogni anche nel caso di imprese artigiane ed anche alle tipologie di prestazioni non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e inquadrabili nel sub- appalto, nonché della possibilità, per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza sub-contratti di misure di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative importo inferiore a 150.000,00 che venga rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti 118 del D.Lgs. 163/2006 previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie. Il concessionario si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo; Il concessionario accetta la risoluzione del contratto d’appalto, e si obbliga all’inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti del concessionario o del contraente. In tali ipotesi il Comune procederà automaticamente alla revoca dell’appalto o dell’autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento. Il concessionario si obbliga a riferire tempestivamente all’Ente aggiudicatario di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente delle imprese aggiudicataria, subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui all’art.85 dello lo stesso Codice Antimafia. 3venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l’assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante si riserva In caso di inadempimento di tale obbligo di informazione e di denuncia l’Ente aggiudicatario ha la facoltà di considerare risolvere il Contratto risolto contratto di diritto nel appalto. Il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari pena la immediata risoluzione nei casi in cui il concessionario esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. . Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l’appaltatore dichiara che tutte le operazioni contabili, relative al servizio oggetto del presente contratto, saranno eseguite sul c/c della mandataria n. 000300471643 presso la Banca Unicredit – Agenzia Catania Cutelli IBAN IT 30N02008 16913 000300471643. Il Concessionario dichiara che autorizzato in modo esclusivo ad operare sul conto corrente della mandataria è Mazzullo Roberto Vincenzo, c.f. MZZRRT62B18C351F nato a Catania il 18 febbraio 1962 residente in Catania in Via Tomaselli n.33°. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di infiltrazione mafiosabanche o della società Poste italiane S.p. 4A. il contratto s’intende immediatamente risolto. L’Appaltatore dichiara Il concessionario accetta la clausola di non essere sottoposto alle sanzioni verifica da parte del R.U.P., prima di interdizione della capacità a contrattare autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.i subappaltatori ed i subcontraenti..

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Concessione Della Costruzione Di Un’infrastruttura Per La Gestione Dell’acqua Potabile

Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione all’assunzione del presente rapporto contrattuale, contrattuale ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’artdell’art. 67 del DLgs 159/2011D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), secondo quanto risulta dalla informativa liberatoria provvisoria n. xxxxx del xxxxx, rilasciata ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020. Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dell’esito negativo delle ulteriori verifiche condotte ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente Il presente contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé stipula del contratto e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione alla conclusione delle verifiche di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative al precedente co. 1, le informazioni interdittive di cui all’artagli artt. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso Codice Antimafia91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il maggior danno. 4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. 5. La Stazione Appaltante si riserva impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la facoltà compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. 4. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli agli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

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Samples: Servizio Di Mediazione Linguistico Culturale