Common use of ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE Clause in Contracts

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e tenuto a stipulare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato; - specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; - inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione. Dopo l’aggiudicazione definitiva e la stipula della cauzione definitiva verrà sottoscritto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpo. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario a seguito L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi presso la Stazione Appaltante(Comune di Soave) entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria per provare il possesso dei requisiti richiesti in fase di gara. Qualora l’impresa aggiudicataria risultasse in regola dovrà, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, presentare quanto indicato al precedente punto 7. La mancata costituzione delle garanzie, come pure la mancata stipulazione dei contratti per ciascun Comune entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva provvisoria ovvero la mancata corresponsione al Gestore Uscente del rimborso relativo al Valore Industriale Residuo degli impianti determinerà la revoca dell’affidamento e prima l’acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante, nonché l’accollo delle spese da sostenersi per il rinnovo della procedura di gara, e l’eventuale risarcimento del danno, che si riserva di aggiudicare il servizio al concorrente che seguirà nella graduatoria. In particolare, il versamento del rimborso relativo al Valore Industriale Residuo degli impianti rappresenta condizione sospensiva rispetto alla stipula del contratto d’appalto Contratto con il relativo Comune. L’affidatario dovrà elaborare a propria cura e tenuto a stipulare spese la progettazione esecutiva (compresi i piani di sicurezza dovuti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgslegge - D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria131 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste e svolgere la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di tutti i lavori descritti nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi previstapiano industriale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive Stazione Appaltante (Comune di Soave) si riserva la garanzia stessa ed facoltà di verificare il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato; - specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; - inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione. Dopo l’aggiudicazione definitiva contenuto e la stipula veridicità delle dichiarazioni presentate dagli offerenti. E’ fatta salva la facoltà della cauzione definitiva verrà sottoscritto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpo. Il mancato adempimento Stazione Appaltante di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressanon procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga convenienti le offerte pervenute senza che gli offerenti possano vantare diritti o danni nei confronti della stessa Stazione Appaltante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento dirigenziale successivamente alla verifica della capacità a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula contrarre dell’Aggiudicatario. L’aggiudicatario è vincolato sin dalla presentazione dell’offerta, mentre gli obblighi dell’Amministrazione Comunale sono subordinati al perfezionamento del contratto d’appalto e tenuto contratto. L’atto di compravendita sarà stipulato a stipulare ai sensi Milano, a cura del notaio nominato dalla parte acquirente di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso ciascun lotto entro 180 giorni dall’atto di aggiudicazione con ribassi superiori definitiva. Il prezzo di vendita, come risultante dall’esito dell’asta, dovrà essere versato al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per centomomento della stipulazione dell’atto, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato assegno circolare o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere bonifico effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice la Tesoreria Comunale di Milano - via Xxxxxx Xxxxxxx n. 16 - Milano - IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto depositoXX00X0000000000000000000000 – Banca Intesa San Paolo. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (l’aggiudicatario non adempia all’obbligo di presentarsi alla stipulazione dell’atto di vendita entro il termine sopra indicato, ovvero non provveda al pagamento del corrispettivo dovuto, ovvero receda dall’acquisto, si darà luogo alla decadenza dall’aggiudicazione. Alla decadenza consegue l’acquisizione in danno a carico dell’aggiudicatario decaduto, ed il Comune incamererà, a titolo di penale, il deposito cauzionale. In tal caso si proseguirà con lo scorrimento della graduatoria in favore degli altri offerenti, non risultati aggiudicatari. Sono a carico del/degli aggiudicatario/i tutte le imposte, tasse, spese notarili di rogito e di registrazione, nonché le altre inerenti e conseguenti al perfezionamento della compravendita, il quale potrà avvalersi di eventuali benefici fiscali di legge. L’aggiudicatario/i, dal momento stesso dell’aggiudicazione, rimane/rimangono vincolato/i alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente bando. Gli atti saranno stipulati a Milano, a cura del notaio nominato dalla parte acquirente. Non è prevista la possibilità di ulteriori dilazioni e rateizzazioni di pagamento e nell’atto verrà data quietanza del versamento. Entro 18 mesi dalla data della stipulazione dell’atto di compravendita l’acquirente dovrà presentare idoneo titolo abilitativo edilizio finalizzato all’atterraggio dei diritti edificatori. Xxxxxxx detto termine, in mancanza di presentazione di idoneo titolo edilizio abilitativo, il soggetto acquirente, nei successivi 18 mesi, potrà disporre l’alienazione dei diritti edificatori a terzi ad un prezzo pari o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoriainferiore a quello finale di aggiudicazione risultante dall’esito della gara, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal con diritto di prelazione del Comune di Milano. Ogni effetto giuridico nei confronti dell’Amministrazione consegue alla stipula del contratto di vendita preliminare e poi definitivo dei diritti edificatori a seguito dell’aggiudicazione definitiva. Nel caso non si potesse addivenire alla stipulazione dei contratti di compravendita con gli aggiudicatari, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla stipulazione con il soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà segue in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato; - specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; - inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione. Dopo l’aggiudicazione definitiva e la stipula della cauzione definitiva verrà sottoscritto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpo. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressagraduatoria.

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Samples: portale.assimpredilance.it

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e tenuto a stipulare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA Banca BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato; - specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; - inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessadel Comune stesso. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regionedel Comune. Dopo l’aggiudicazione definitiva e la stipula della cauzione definitiva verrà sottoscritto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpo. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

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Samples: www.regione.abruzzo.it

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e è tenuto a stipulare presentare alla S.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato; - specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; - inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione. Dopo l’aggiudicazione definitiva definitiva, la verifica in merito al possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente disciplinare di gara e la stipula presentazione della cauzione definitiva definitiva, verrà sottoscritto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpod’appalto. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. A) L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e tenuto a stipulare presentare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - 50/2016, la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato; - specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; - inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione. Dopo l’aggiudicazione definitiva e la stipula della cauzione definitiva verrà sottoscritto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpo. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e è tenuto a stipulare presentare alla S.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - 50/2016, la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoriafideiussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoriafideiussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè testé indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato; - specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; - inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa. Non saranno accettate polizze fidejussorie fideiussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione. Dopo l’aggiudicazione definitiva definitiva, la verifica in merito al possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente disciplinare di gara e la stipula presentazione della cauzione definitiva definitiva, verrà sottoscritto il contratto d’appalto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpo. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

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