Adozione e/o affidamento Clausole campione

Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate: A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria) Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così come previsto dal D.Lgs. 151/2001. B) Congedo obbligatorio di paternità Entro 5 (cinque) mesi dall'ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire congedo obbligatorio di paternità alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. C) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa) Entro 8 (otto) anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Par il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale. D) Riposi orari e malattia del bambino Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate: A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria) Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così come previsto dal D.Lgs. 151/2001. B) Congedo obbligatorio di paternità Entro 5 (cinque) mesi dall’ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire congedo obbligatorio di paternità alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. C) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa) Entro 8 (otto) anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale. D) Riposi orari e malattia del bambino
Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o che abbiano ottenuto un affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate: Astensione Obbligatoria potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla Legge 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età (v. circolari INPS 151/90 e 109 del 6/6/2000 - art. 6 L. 903/77 e art. 3 L 476/98).
Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dal D.lgs.151/2001 con le particolari norme espressamente sotto riportate: A) Congedo di maternità Potranno usufruire del congedo di maternità della durata di cinque mesi e del relativo trattamento economico la lavoratrice madre o il lavoratore padre che abbiano adottato un minore. Il congedo in parola deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può' essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. In caso di adozione o affidamento, trova applicazione l’art. 16/bis D.lgs. 151/2001 relativo al diritto della madre di rinviare o sospendere la fruizione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio a condizione che venga prodotta certificazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della lavoratrice con la ripresa dell’attività lavorativa B) Congedo parentale in caso di adozioni o affidamenti Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Durante il periodo di astensione facoltativa l'indennità economica è pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante e compete per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

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  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.