Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori lâAppaltatore, ai sensi del comma 10 dellâart. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerĂ entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonchĂŠ l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicitĂ o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di societĂ concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purchĂŠ non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autoritĂ , enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitĂ di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societĂ o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitĂ gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessitĂ o l'opportunitĂ di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonchĂŠ collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dellâart. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrĂ fissare scadenze inderogabili per lâapprontamento delle opere necessarie allâinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie allâutilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dellâAppaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilitĂ , si applica lâarticolo 133 del regolamento generale.
Cronoprogramma 19.1 LâAppaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonchĂŠ degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che lâAppaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dellâesercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilitĂ delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna allâAppaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dallâAppaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta lâapprovazione da parte del Direttore dei lavori, lâAppaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che lâAppaltatore rilevi lâimpossibilitĂ di attuarlo puntualmente. Qualora dallâaggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nellâultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, lâAppaltatore, onde non incorrere nelle penalitĂ stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrĂ esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontĂ o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3â° (zero virgola tre per mille) e lâ1â° (uno per mille) dellâimporto del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7â° (zero virgola sette per mille) dellâimporto di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, lâammontare complessivo delle trattenute non potrĂ superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. Lâimporto trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato allâAppaltatore, senza interessi ove, nel corso dellâesecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui lâAppaltatore incorra nel corso dellâesecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dellâimporto contrattuale stabilito dal successivo art. 26.
Diritti di proprietĂ intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietĂ in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrĂ lâeffetto di concedere o trasferire o conferire allâAcquirente alcun diritto di proprietĂ intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 LâAcquirente prende atto e accetta che tutte le proprietĂ , i copyright e gli altri diritti di proprietĂ intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x âLavoriâ), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietĂ e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietĂ del Fornitore e lâAcquirente non acquisirĂ alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede allâAcquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per lâuso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per lâAcquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro lâAcquirente poichĂŠ i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerĂ lâAcquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dallâAcquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dallâAcquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) lâAcquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, lâAcquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) lâAcquirente non farĂ nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che lâAcquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierĂ ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherĂ nella misura in cui lâAcquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrĂ diritto di ottenere, e lâAcquirente dovrĂ di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dellâAcquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dellâAcquirente (tale consenso dellâAcquirente non potrĂ essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dellâAcquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrĂ il diritto di chiedere allâAcquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrĂ ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilitĂ di indennizzare allâAcquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilitĂ di scelta della parte del Fornitore ) lâaccettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrĂ alcun obbligo o responsabilitĂ ai sensi dellâArticolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dallâAcquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) lâesecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformitĂ con i requisiti o la specifica dellâAcquirente; (iv) una combinazione con o unâaggiunta allâattrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) lâutilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dallâArticolo 12.1, il presente Articolo 14 regola lâintera responsabilitĂ del Fornitore e il rimedio esclusivo dellâAcquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietĂ intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con lâesecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarĂ soggetto ai limiti di responsabilitĂ di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.
PROGRAMMA OBIETTIVI FORMATIVI
Tredicesima mensilitĂ Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilitĂ pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, lâoperaio ha diritto a tanti dodicesimi dellâammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso lâazienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dallâart. 49.
Domanda Con riferimento al Capitolato dâOneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni â per esclusioni (es: mancato superamento dellâeventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dellâofferta â che dovessero intervenire dopo lâassegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dellâAccordo Quadro, che resterĂ pertanto immutato, potendo, al piĂš, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in questâultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: ⢠qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerĂ , a paritĂ di numero di aggiudicatari come risultante dallâapplicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva ârevisioneâ dei punteggi tecnici ed economici giĂ attribuiti alle offerte rimaste in gara. SubentrerĂ , pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dellâassegnazione dei punteggi totali; ⢠qualora lâeventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterĂ invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche lâindividuazione nominativa degli stessi. Non opererĂ , cioè, alcun scorrimento, trattandosi per lâappunto di concorrenti in posizione non utile per lâaggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederĂ ârevisioneâ dei punteggi tecnici ed economici giĂ attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede lâattribuzione dei punteggi totali determinando lâesclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato dâoneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce unâinterdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. allâofferta con il Punteggio tecnico piĂš alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente piĂš bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dellâesclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nellâaggiudicazione dellâAppalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva ârevisioneâ dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo lâassegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore.
Previdenza integrativa Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dellâazienda al Fondo Priamo. Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per lâiscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta lâadesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.
Software Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è concesso un diritto dâusufrutto non esclusivo per lâuso regolamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per lâarchiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da parte del fornitore a disassemblare, scomporre, decifrare o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto allâuso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo produttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.
Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto piĂš aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dellâautorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrĂ far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: â dimensioni del device, â caratteristiche tecnologiche, â vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche dâuso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); â dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); â caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza dâuso (allegare documentazione) â risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: ⢠inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento ⢠Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici â CND ⢠Classe di rischio ⢠Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) ⢠Indicazioni e controindicazioni allâuso - da scheda tecnica ⢠Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederĂ allâautorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirĂ semestralmente e sarĂ composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza SanitĂ che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarĂ data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederĂ o meno allâautorizzazione dellâaggiornamento tecnologico.
ModalitĂ di adesione 1. Lâadesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. Lâadesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. Allâatto dellâadesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. Lâaderente è responsabile della completezza e veridicitĂ delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attivitĂ del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonchĂŠ attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dellâaderente allâutilizzo di tale strumento. Lâaderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per lâesercizio di tale diritto, lâaderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalitĂ che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti allâaderente il momento in cui lâadesione si intende conclusa, i termini, le modalitĂ e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica allâaderente lâavvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a questâultimo lâesercizio delle scelte di sua competenza. 8. Lâaderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica allâaderente che provvederĂ alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.