RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. Danfoss non sarà responsabile per alcun danno causato a qualsiasi bene (mobile o immobile) dal Prodotto dopo che esso sia stato consegnato e mentre è nel possesso del Cliente. Né Danfoss sarà responsabile per alcun danno ai prodotti fabbricati dal Cliente o ai prodotti dei quali i prodotti del Cliente facciano parte. Se Danfoss incorre in responsabilità nei confronti di terzi per tali danni, come descritti nel precedente paragrafo, il Cliente dovrà indennizzare, manlevare e tenere Danfoss indenne da tale responsabilità. Il Cliente dovrà indennizzare, manlevare e tenere Danfoss indenne da ogni pretesa scaturente dal danno risultante dall'uso o dal funzionamento dei Prodotti a causa di installazione, riparazione, manutenzione o funzionamento impropri dei Prodotti da parte del Cliente, dal mancato adeguato addestramento da parte del Cliente del personale sul funzionamento dei Prodotti, o dal mancato rispetto delle leggi applicabili e regolamenti o altrimenti. Se una domanda di risarcimento dei danni, come descritta nella presente clausola, viene presentata da un terzo nei confronti di Danfoss o del Cliente, la parte convenuta ne informerà immediatamente l'altra parte in forma scritta. Il Cliente sarà obbligato a farsi citare davanti alla corte o al tribunale arbitrale che esamini la domanda di risarcimento presentata nei confronti di Danfoss sulla base di danni presuntivamente causati dal Prodotto.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. 18.1 Il Fornitore dovrà tenere indenne e manlevare l’Acquirente ed i suoi Affiliati dalle perdite, passività, danni e spese (incluse le spese legali) derivanti da reclami relativi ai difetti nel disegno o nella fabbricazione dei Prodotti, inclusi i difetti nelle tecniche e procedure di fabbricazione che abbiano causato lesioni personali (inclusa la morte) o danni alla proprietà. Il Fornitore, previa richiesta da parte dell’Acquirente, dovrà assistere l’Acquirente nelle controversie sorte a seguito di tali difetti nei Prodotti e, se richiesto dall’Acquirente, dovrà assumere la difesa della controversia.
18.2 Qualora si renda necessario il ritiro dei Prodotti o qualsiasi altra azione per rimediare ad un difetto, e vi sia un rischio considerevole che tale difetto possa causare delle lesioni personali (inclusa la morte) o danni alle cose, l’Acquirente lo comunicherà prontamente al Fornitore. In tale comunicazione, l’Acquirente dovrà indicare le ragioni alla base del ritiro e, salvo che non sia stato necessario adottare misure urgenti, il Fornitore potrà esprimere il proprio parere preventivo in merito a tale ritiro. L’Acquirente si riserva comunque il diritto di prendere la decisione finale riguardo al ritiro dei Prodotti o a qualsiasi altra azione che si dovesse rendere necessaria. Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, l’Acquirente decida di intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti dei Beni forniti dal Fornitore, l’Acquirente lo comunicherà prontamente al Fornitore. In tale comunicazione, l’Acquirente dovrà indicare le ragioni alla base del ritiro e, salvo che non sia stato necessario adottare misure urgenti, il Fornitore potrà esprimere il proprio parere preventivo in merito a tale ritiro. L’Acquirente si riserva in ogni caso il diritto di prendere la decisione finale riguardo al ritiro dei Prodotti o a qualsiasi altra azione che si dovesse rendere necessaria. In tali ipotesi, il Fornitore terrà indenne l’Acquirente da qualsiasi azione, diritto pretesa di terzi al riguardo nonché da ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione (ivi inclusi i costi logistici e di smontaggio e rimontaggio dei prodotti dell’Acquirente).
18.3 I diritti dell’Acquirente indicati nel presente articolo non pregiudicano qualsiasi altro diritto o rimedio, azionabile secondo le Disposizioni di Xxxxx applicabili, per difetti o difformit...
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. 20.1. L’Appaltatore, al momento della consegna, deve allegare alle merci le istruzioni di funzionamento e gli avvertimenti in lingua italiana e inglese, per quanto ciò sia ragionevolmente possibile.
20.2. In caso di reclami mossi a TGW e dovuti a prodotti difettosi o che, in particolare, violano qualsiasi regolamento ufficiale riguardante la sicurezza o le disposizioni nazionali ed estere relative alla responsabilità legata al prodotto, TGW avrà diritto a richiedere un risarcimento danni da parte dell’Appaltatore nella misura in cui tale danno sia attribuibile al prodotto consegnato. L’Appaltatore si impegna a mantenere totalmente indenne TGW contro qualsiasi richiesta di risarcimento risultante. Tale risarcimento danni deve includere anche i costi per la sostituzione e i costi per la richiesta di ritiro preventivo del prodotto.
20.3. Se il reclamo viene mosso a TGW a causa di servizi prestati dall’Appaltatore, l’Appaltatore è obbligato, a sue spese, a fornire tempestivamente qualsiasi mezzo di prova richiesto da TGW in particolar modo per quel che concerne i protocolli di qualità e ispettivi, i certificati e così via.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO il Fornitore è tenuto a rispettare le normative vigenti nel luogo di origine e di destinazione, facendo riferimento alla normativa più stringente in materia di tutela ambientale e dei lavoratori. Pertanto, nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a prescrizioni, italiane e/o straniere, riguardanti la tutela dei lavoratori, la riciclabilità o l’ambiente ecc., deve predisporre la relativa documentazione richiesta, dalla quale risultino fra l'altro, i soggetti, le modalità e i risultati di verifica/collaudo delle caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 anni e dovrà essere consegnata a COBRAPLAST S.p.A. su richiesta della medesima. Inoltre, poiché COBRAPLAST S.p.A. è tenuta nei confronti di terzi a permettere controlli ed ispezioni su metodi di produzione 5.11 Product liability: The Supplier is required to comply with any law or regulation existing in the Country of origin and destination of the product supplied, concerning environmental and workers protection, with reference to the most restrictive law or regulation applicable. Therefore, the Supplier is expected to provide any specific documentation concerning products or production processes which apply to any Italian and/or foreign laws or regulations in matter of safety and workers protection, recycling, environment, etc. Such documentation must report also information about methods of testing, results and references about each feature tested. The retention time of these reports is at least 10 years and they have to be delivered to COBRAPLAST upon request. e di collaudo, nonché sulla relativa documentazione, il Fornitore si impegna a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria Azienda. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ad eventuali propri subfornitori. Moreover, since COBRAPLAST can allow inspections on production, quality control and testing documentation, the Supplier agrees to similar inspections. The above obligation is extended to any subcontractors.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. Salvo che non si provi che il difetto che ha cagionato il danno alle persone o alle cose esisteva già al momento della vendita, il Cliente terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità, danno, spesa e costo di cui quest’ ultimo sia chiamato a rispondere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24.5.1988, N. 224 (“Responsabilità da prodotti difettosi”), nel caso in cui il danno sia comunque imputabile al Cliente, e così in particolare nel caso in cui quest’ ultimo abbia fatto uso improprio dei Ricambi o dei Prodotti, abbia consentito l’intervento di personale non autorizzato dal Venditore per la manutenzione o riparazione dei Prodotti, abbia utilizzato pezzi di ricambio non recanti il marchio originale del Venditore, abbia omesso di effettuare sui Prodotti la manutenzione quando questa sia prevista, in fase di installazione manutenzione e uso non siano state rispettate le indicazioni dei manuali di installazione uso e manutenzione.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. 9.1 Roxtec si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da eventuali reclami riguardanti responsabilità direttamente riferibili ai Beni che abbiano causato danni a persone o a cose di terzi, ma solo nella misura in cui risulti che Roxtec abbia agito con grave negligenza e fermo restando che il Cliente sarà tenuto a informare senza indugio Roxtec di eventuali azioni promosse nei suoi confronti e a consentire a Roxtec di gestire i relativi giudizi e trattative. Il Cliente si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ragionevoli al fine di mitigare ogni danno riconducibile ai Beni e/o a prevenire ogni altro ulteriore danno.
9.2 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Roxtec da eventuali reclami riguardanti responsabilità per danni a cose o persone (ivi incluso il caso di incidenti mortali) causati da dolo o colpa grave del Cliente.
9.3 Il Cliente si impegna a mantenere una copertura assicurativa generale per danni con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un millione/00) per singolo sinistro riguardante cose o persone. La polizza dovrà comprendere le responsabilità relative a uffici, attività, appaltatori e fornitori, prodotti, operazioni in caso di appalto, atti contro la persona o la reputazione, nonché le responsabilità derivanti da inadempimento contrattuale nell’ambito di un contratto rientrante nella copertura assicurativa. Tale copertura assicurativa dovrà essere applicabile separatamente a ciascun soggetto assicurato (persona fisica e giuridica) nei confronti del quale vengano avanzate delle pretese o promosse azioni legali, nei limiti della responsabilità del Cliente.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. Per quanto concerne il circuito dei Media Locali, le testate edite sono considerabili giornali di opinione e pertanto le società editrici sono suscettibili di potenziali passività legali a fronte di citazioni giudiziarie per diffamazione e per richieste di risarcimento danni per articoli ivi pubblicati.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. 6.1 Nel caso in cui venga esercitata contro Centauro S.r.l. un’azione di responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne Centauro S.r.l.da dette richieste se e nella misura in cui il danno sia dovuto ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore.
6.2 Nel caso di un’eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in tutto o in parte ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, Centauro S.r.l. ne darà comunicazione al Fornitore, dando allo stesso la possibilità di discutere e concordare le modalità di conduzione dell’azione di ritiro, a meno che la necessità di intervenire con urgenza non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell’azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. Nel caso in cui il Cliente e/o suo avente causa sia stato dichiarato responsabile per danni derivanti da prodotti venduti da COMPOMAC, il Cliente rinuncia sin d’ora alla facoltà di regresso nei confronti di COMPOMAC prevista dall’art. 131 D.lgs. 6/9/2005 n. 206. Qualora il Cliente metta in circolazione i prodotti al di fuori dell’Unione Europea, sarà tenuto ad escludere nei confronti dei propri clienti qualsiasi responsabilità per danni eventualmente derivanti da prodotti, nei limiti consentiti dalle leggi di volta in volta applicabili nei relativi paesi di destinazione. In caso contrario, il Cliente sarà tenuto a manlevare e tenere indenne COMPOMAC da qualsiasi responsabilità da prodotto che ne possa derivare. Ciò posto ed in caso di richiesta del Cliente, COMPOMAC avrà facoltà, a propria discrezione, di provvedere alla sostituzione dei prodotti, fermo restando che saranno a carico del Cliente tutti i costi relativi al richiamo ed alla restituzione a COMPOMAC dei prodotti da sostituire, nonché alla spedizione ed alla consegna dei prodotti nuovi.
RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. 10.1 Nel caso in cui venga esercitata contro Nuova Stame s.p.a. un’azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne Nuova Stame s.p.a. da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore.
10.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo 10.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali che Nuova Stame s.p.a. dovesse subire.