Riduzione di orario Clausole campione

Riduzione di orario. 1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che realizzino i risparmi necessari all’applicazione dell’istituto in esame. Dalla entrata in vigore del presente contratto e a valere sui futuri accordi, la verifica in ordine al rispetto delle suddette condizioni potrà essere effettuata, su richiesta delle parti o delle rispettive associazioni regionali, anche da organismi esterni e, comunque, qualora la copertura dei costi non sia adeguatamente prevista o non sia effettivamente realizzata, gli accordi, anche se regolarmente sottoscritti, sono nulli. 2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento. 3. L’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dall’art.17 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione decentrata di cui all’art.4, comma 2, lett. i) del CCRL 01.08.2002. 4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
Riduzione di orario. Fermo restando il pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a sette giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 45 (quarantacinque) ore, comprensive del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 5 dell'art. 6 del precedente CCNL 20 settembre 1991, si conviene di aggiungere un ulteriore giorno, pari a 6,33 ore, come recupero della festività del 2 giugno reintrodotta tra quelle citate all’art. 40 del presente CCNL in base alla L. n. 336 del 20 novembre 2000, per un totale convenzionale, quindi, di 51 (cinquantuno) ore. Tali riduzioni verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Istituzioni e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. L’utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell’ambito del rapporto tra le parti. Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le ore residue, su richiesta del lavoratore, potranno essere accantonate nella Banca ore di cui all’art. 38 del presente CCNL.
Riduzione di orario pag. 31 (art. 2 CCRL 24/12/2002)
Riduzione di orario. 1. Al personale adibito a regimi di orario articolati in più turni, se comprensivi di quello notturno ad eccezione della polizia municipale e delle assistenti domiciliari e tutelari dei servizi in favore degli anziani e dei disabili (microcomunità), ai sensi dell'art. 078, o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 050, finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, parte normativa, una riduzione di orario a 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
Riduzione di orario. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a nove giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 57,66 ore, comprensive della festività del 4 novembre, del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 9 dell' art. 6 del CCNL UNEBA 20.9.1991, da quanto previsto al comma 4 dell’art. 49 (Riduzione di orario) del CCNL UNEBA 18.4.2000 ed infine dai commi 12 e ss. dell’art.50 (Riduzioni di orario) del CCNL UNEBA 27.5.2004. Le predette giornate e quelle di cui all’art. 54 verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate residue potranno essere accantonate nella <Banca-Ore> di cui all’ art. 65 del presente CCNL. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
Riduzione di orario. Viene concordato un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a sette giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 45 (quarantacinque) ore, comprensive del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 9 dell'art. 6 del precedente CCNL 20 settembre 1991. Tali riduzioni verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Istituzioni e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. L’utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell’ambito del rapporto tra le parti.
Riduzione di orario. (art. 22 CCNL 1.4.1999)
Riduzione di orario. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a otto giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 51,25 ore, compren- sive della festività del 4 novembre, del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 9 dell’art. 6 del C.C.N.L. U.N.E.B.A. 20.9.1991, da quanto previsto al comma 4 dell’art. 49 (Riduzione di orario) del C.C.N.L. U.N.E.B.A. 18.4.2000 ed infine dai commi 12 e ss. dell’art. 50 (Riduzioni di orario) del C.C.N.L. U.N.E.B.A. 27.5.2004. La nona giornata di cui al C.C.N.L. U.N.E.B.A. 2010-2012 è regolata secondo quanto stabilito dagli articoli 67 della Banca Etica Solidale e 81 della Commissione Paritetica Nazionale. Le predette otto giornate e quelle di cui all’art. 54 verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate residue potranno essere accantonate nella <Banca Ore> di cui all’art. 66 del presente C.C.N.L. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art. 80.
Riduzione di orario. 1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi. 2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’art. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento. 3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art. 4. 4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia. 1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare all...
Riduzione di orario. Le lavoratrici e i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a 8 giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 51,33 ore, comprensive della festività del 4 novembre, del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 9, art. 6, ccnl Uneba 20 settembre 1991 e da quanto previsto al com- ma 4, art. 49 (Riduzione di orario) del ccnl Uneba 18 aprile 2000.