Ambiti operativi territoriali Clausole campione

Ambiti operativi territoriali. 1. Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale. 2. I titolari di licenza di taxi possono, altresì, effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Toscana, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea. 3. Il prelevamento dell'utente, ovvero l’inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa. Il prelevamento dell’utenza può avvenire, a richiesta dell’utente, anche all’interno di ambiti territoriali definiti ai sensi della Legge 21/1992 e della L. Reg. 67/93. 4. È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l’immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio per il servizio di taxi. La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
Ambiti operativi territoriali. 1. I titolari di licenze di Taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano. 2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione. 3. E' facoltativa la prestazione del servizio di Taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale. 4. L'inizio del servizio di Taxi può avvenire anche al di fuori del territorio comunale mediante accensione del tassametro. 5. E' permesso iniziare il servizio presso siti aeroportuali come previsto dalla normativa vigente. 6. La prenotazione del servizio di Taxi è vietata. La prenotazione di chiamata è consentita quando è indirizzata al servizio centralizzato o una applicazione web che utilizza piattaforme tecnologiche aperte per mettere in contatto gli utenti agli esercenti del servizio. 1. E’ istituita la Commissione consultiva comunale per l’esercizio del Servizio Pubblico di Trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente), per l’applicazione del presente regolamento e delle proposte di modifica e per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed allo svolgimento del servizio stesso. 2. La Commissione è formata: - dall’Assessore al Commercio al Suap – Commercio. - dal Dirigente dell’ unità operativa Suap – Commercio. - un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore taxi, a livello nazionale, regionale e comunale designato dalle stesse. - un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del Ncc, , a livello nazionale, regionale e comunale designato dalle stesse. - un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale designato dalle stesse. - un rappresentante designato dalle associazioni a tutela dei diritti dei portatori di handicap. 3. La Commissione comunale è istituita con provvedimento della Giunta Municipale ed è presieduta dall’Assessore al Suap – Commercio. 4. Funge da Segretario della Commissione il Dirigente dell’unità operativa Sua- Commercio 5. lLa commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del comma 4 dell’art. 4 della L.21/92 nonché le sue funzioni: - vigila sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del regolamento avvalendosi a tal fiendegli uffici comunali; - promuove indagini conoscitive d’ufficio su segnalazione degli utent...
Ambiti operativi territoriali. COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI
Ambiti operativi territoriali. 1. I titolari di licenze di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano. 2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione. 3. E’ facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale. 4. É consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione. 5. La prenotazione del servizio di taxi è vietata. La prenotazione di chiamata è consentita quando indirizzata al servizio radio-taxi di cui al successivo art. 40.
Ambiti operativi territoriali. Gli ambiti operativi territoriali su cui l’Ente senza finalità di lucro potrà operare coincidono con gli ambiti territoriali di pertinenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa fatto salvo, previo accordo sottoscritto tra le AA.SS.PP. interessate, la possibilità di superare l’ambito territoriale in presenza di Centri viciniori ricadenti in altra provincia, e a condizione, inderogabile, che non comporti aumenti di spesa, e comunque dopo autorizzazione del Distretto Sanitario competente.
Ambiti operativi territoriali. 1. I titolari di licenza di taxi possono operare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea e ove, a condizione di reciprocità, i rego- lamenti lo consentano. Il prelevamento dell'uten- te è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Como per qualunque destinazione. Le prestazioni del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio regionale sono facoltative. 2. Le modalità di acquisizione della corsa so- no precisate nel successivo art. 22 2ø comma.
Ambiti operativi territoriali. 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 5 della legge regionale 22/1998 e dall'ari. 4 della disciplina del servizio taxi nel bacino approvata con D.G.R. n. 11948/2003, gli operatori legittimati al servizio di taxi all'interno del bacino hanno l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale sull'intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la Regione Lombardia di seguito elencate:
Ambiti operativi territoriali. Gli ambiti operativi territoriali su cui l’ente senza finalità di lucro potrà operare coincidono con gli ambiti territoriali di pertinenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale, fatto salvo, previo accordo sottoscritto tra le AASSPP interessate, la possibilità di superare l’ambito in presenza di Centri viciniori ricadenti in altra provincia, e a condizione, inderogabile, che non comporti aumenti di spesa, e comunque dopo autorizzazione del Distretto Sanitario competente.

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  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.