AMBITO E GARANZIE. La garanzia è prestata a tutela del Contraente, in persona del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispecie: a) Difesa penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposo; c) Difesa nel caso in cui le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni. d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo Rischio. e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
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Samples: Condizioni Di Assicurazione, Assicurazione Fabbricati Civili
AMBITO E GARANZIE. La garanzia è prestata a riguarda la tutela del Contraentedei diritti delle Persone Assicurate:
I) in relazione alla locazione, al diritto di proprietà o ad altro diritto reale riferiti ai primi due beni immobili assicurati indicati in persona del legale rappresentante e polizza quali dimora abituale e/o saltuaria ad uso esclusivo delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite assicurate, escludendo i beni immobili in uso a uso abitativo e nonterzi;
II) nell’ambito della loro vita privata;
III) nell’ambito del lavoro, per le subordinato o parasubordinato, da loro svolto; nei seguenti fattispeciecasi:
aA) Difesa nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
B) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzione; sono contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e delitto colposo o per contravvenzioni derivanti contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche ;
C) nel caso in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
b) Difesa cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale in procedimenti per delitti dolosi delitto doloso purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto doloso derivanti delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposoamministrativa;
cD) Difesa nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, - controversie relative all’acquisto di beni e servizi; - controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili come sopraindicati; - controversie nascenti dal contratto di lavoro subordinato o parasubordinato svolto dall’Assicurato, anche con Ente Pubblico;
E) nel caso in cui le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa sostenere controversie relative a richieste di natura pecuniaria e/o non pecuniariarisarcimento di danni avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa Tale garanzia opera a soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto dalla copertura della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, detta copertura per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’artdell’Art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo RischioCivile.
e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
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Samples: Assicurazione Multirischi Abitazione E Famiglia, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni
AMBITO E GARANZIE. La Con riferimento all'Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione, la garanzia è prestata a riguarda la tutela del Contraentedei diritti dell’Assicurato qualora, in persona stretta relazione alla conduzione del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispecieCondominio indicato in polizza:
a) Difesa sia sottoposto a procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzionecontravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e ed amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.;
b) Difesa sia sottoposto a procedimento penale in procedimenti per delitti dolosi delitto doloso, purché le persone coinvolte vengano prosciolte venga prosciolto o assolte assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposoed amministrativa;
c) Difesa nel caso in cui debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) xxxxx sostenere vertenze relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative a: • controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi riferiti al Condominio; sono comprese le persone assicurate debbano vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione e quelle con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio; • controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio; • controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
e) debba presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro a Euro 1.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - ASSICURAZIONE FABBRICATI Decreto Legislativo n. 152/2006 (( Codice dell’ambientedell’ ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientaleambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo Rischio.
e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
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AMBITO E GARANZIE. La Con riferimento all'Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia è prestata a riguarda la tutela del Contraente, in persona del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispeciedei diritti dell’Assicurato qualora:
a) Difesa sia sottoposto a procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzione; contravvenzione: sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e ed amministrativa;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso. La garanzia è operante anche operativa esclusivamente in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti sentenza anticipata di proscioglimento (patteggiamento – art. 444 Codice 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di Procedura Pena- le)sentenza definitiva, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L’operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e/o quando è ammessa l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva e/o per le sanzioni amministrative e le relative procedure di opposizione. In tali ipotesi, la Società l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposoed amministrativa;
c) Difesa nel caso in cui debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) xxxxx sostenere vertenze relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative a: • controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio; • controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le persone assicurate debbano vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e quelle con Compagnie di assicurazione (escluso Nobis S.p.A.) per le polizze che riguardano il Condominio; • controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
e) xxxxx presentare una opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad a euro 1.0002.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoroambientale , norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo Rischio.
e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
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Samples: Insurance Contract
AMBITO E GARANZIE. La Con riferimento all'Art. 15 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia è prestata a riguarda la tutela dei diritti del Contraente, in persona del legale rappresentante Contraente e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e nonPersone Assicurate nell’ambito dell’attività di impresa dichiarata in polizza, per le seguenti fattispeciecon esclusione delle aziende edili. Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzionecontravvenzione; sono la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e ed amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale in procedimenti per delitti dolosi delitto doloso, purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per le Persone Assicurate di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di € 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà alle stesse, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposoed amministrativa;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone assicurate e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l’esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.
e) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate intendano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro a € 1.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientaleambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione ; - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità civile amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a copertura del Sinistrotale normativa, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese adeguato Modello Preventivo di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esameOrganizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza. Oltre che a favore delle Persone Assicurate indicate all’Art. 19, le garanzie di cui alla presente garanzia opera in Primo Rischio.
lett. e) Xxxxxxxxx controversie relative vengono prestate anche a inadempienze contrattualifavore delle altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da essa svolte, proprie o come ad esempio i Responsabili del Servizio di controparte inerenti a:prevenzione, i Consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i Membri dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01. Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l’immobile indicato nel frontespizio della polizza, anche per gli altri immobili identificati in polizza nell’allegato “segue elenco rischi”, nei quali viene svolta l’attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.
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Samples: Polizza Di Tutela Legale
AMBITO E GARANZIE. La garanzia è prestata a tutela del Contraentecontraente, in persona del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispecie:
a) Difesa penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzionecontravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato reato da doloso a colposo;
c) Difesa nel caso in cui le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistrosinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo Rischioprimo rischio.
e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
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Samples: Assicurazione Fabbricati Civili
AMBITO E GARANZIE. La Con riferimento all'Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia è prestata a riguarda la tutela del Contraente, in persona del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispeciedei diritti dell’Assicurato qualora:
a) Difesa sia sottoposto a procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzione; contravvenzione: sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e ed amministrativa;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso. La garanzia è operante anche operativa esclusivamente in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti sentenza anticipata di proscioglimento (patteggiamento – art. 444 Codice 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di Procedura Pena- le)sentenza definitiva, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L’operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e/o quando è ammessa l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva e/o per le sanzioni amministrative e le relative procedure di opposizione. In tali ipotesi, la Società l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposoed amministrativa;
c) Difesa nel caso in cui debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) debba sostenere vertenze relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative a: controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio; controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le persone assicurate debbano vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e quelle con Compagnie di assicurazione (escluso Nobis S.p.A.) per le polizze che riguardano il Condominio; controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
e) debba presentare una opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad a euro 1.0002.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo Rischio.
e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
AMBITO E GARANZIE. La con riferimento all’Art. 18.0.1, la garanzia è prestata a riguarda la tutela del Contraentedei diritti delle persone assicurate, in persona stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del legale rappresentante e delle bene immobile indicato nella scheda di polizza, qualora: - i beni medesimi subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - le persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite siano sottoposte a uso abitativo e non, per le seguenti fattispecie:
a) Difesa procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzionecontravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e delitto colposo o per contravvenzioni contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 20; - debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti l’immobile di cui sopra, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00, sono comprese:
1) le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
2) le controversie nei confronti di xxxxxxxxxx e/o appaltatori per lavori di ordinaria e amministrativastraordinaria manutenzione commissionati dall’Assicurato. La garanzia è operante anche Inoltre, in caso estensione all’ambito relativo alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesipolizza, la Società rimborserà le spese garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del Contraente o di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto doloso derivanti un suo familiare convivente che tale risulti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposo;
c) Difesa nel caso in cui riscontro anagrafico, qualora le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa sostenere controversie relative a richieste di natura pecuniaria e/o non pecuniariarisarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa La garanzia opera a ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazionedovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell’artdell'Art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile ocivile, se esistela garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento della Società, non possa essere attivata in quanto non operante direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la fattispecie in esamesola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, la presente garanzia opera in Primo Rischio.
al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità civile e) Xxxxxxxxx controversie relative , a inadempienze contrattuali, proprie o seguito di controparte inerenti a:semplice richiesta da parte della
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AMBITO E GARANZIE. La Art.5.2.1 Forma di garanzia è prestata a tutela del Contraente, in persona del Tutela legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispecie:business
a) Difesa siano sottoposte a procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzione; sono contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.5.5 Esclusioni;
b) Difesa siano sottoposte a procedimento penale in procedimenti per delitti dolosi delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicatogiudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’art. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i 408 procedimenti penali per Delitto delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi ed amministrativa, a parziale deroga di derubricazione del Reato da doloso a colposoquanto previsto all’Art. 5.5 Esclusioni;
c) Difesa subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale originata da fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito da parte delle Persone Assicurate. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese di resistenza e di
e) il Contraente, nell’ambito dell’attività dichiarata in Polizza, debba sostenere controversie di diritto Civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 1.000,00 (euromille) relative a: • controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; • controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e inoltre con agenti e rappresentanti; nel caso in cui le persone assicurate il Contraente sia un professionista che svolga la propria attività in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, la garanzia opera per la tutela dei suoi diritti per vertenze nei confronti del datore di lavoro, compresa l’eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il Risarcimento di quanto pagato a terzi; • controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività.
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso contro una Sanzione Amministrativa sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, Si intende sempre esclusa la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo • D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) ); • D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy); • D. Lgs. n. 193/07 in materia tema di tutela della salute controlli sulla sicurezza alimentare e sicurezza nei luoghi norme analoghe; • D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); • D. Lgs. n. 231/2001 in tema di lavoro“Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) . In relazione a tale normativa, ove in tema seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di tutela delle persone e adeguato Modello Preventivo di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
d) Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esameOrganizzazione, la presente garanzia opera in Primo Rischio.
e) Xxxxxxxxx controversie relative si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a inadempienze contrattuali, proprie o carico del Contraente. Tale estensione di controparte inerenti a:garanzia è prestata nel
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AMBITO E GARANZIE. La Con riferimento all’Articolo 10, la garanzia è prestata riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora alla guida di veicoli a motore, siano coinvolte in un incidente della circolazione stradale. Tale tutela del Contraente, in persona del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispeciesi sostanzia nella:
a) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per Delitto delitto colposo o per Contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.contravvenzione;
b) Difesa penale Legale delle Persone Assicurate in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese sede di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi interrogatorio avanti l'organo di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per Delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del Reato da doloso a colposoPolizia inquirente;
c) Difesa nel caso Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in cui le persone assicurate un incidente stradale con terzi;
d) Difesa Legale delle Persone Assicurate per l’eventuale ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, irrogate in conseguenza di incidente stradale e connesso allo stesso o derivante da violazione di norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada.
e) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Nei casi Tale garanzia vale: - quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità; - ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaroresponsabilità, la garanzia vale allorché di cui alla lettera e) sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare l’opposizione, l’Assicurato abbia la somma ingiunta, titolarità per singola violazione, presentare l’opposizione e l’ammontare della sanzione sia pari o superiore ad euro 1.000€ 100,00 e/o la sanzione preveda la decurtazione superiore a 5 punti sul Documento di Guida. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto provvedere al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazionideposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti.
df) Se esiste ed è operativa una Assicurazione Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro l’illegittima variazione da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida dei punti relativi al proprio Documento di Responsabilità civile a copertura del Sinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo RischioGuida.
e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
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