ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dei 4/5 dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.”
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Ai L’erogazione dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35 35, comma 18 del D.lgsD.Lgs. 50/16 n. 50/2016, è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dei 4/5 dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data subordinata: - alla costituzione di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridelle prestazioni; - alla presentazione di una dichiarazione con la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’operaquale il beneficiario con la quale prende atto di quanto stabilito all’art. 35 comma 18 del Codice degli appalti ovvero che Il beneficiario decade dall'anticipazione, in proporzione alle quote con obbligo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazionerestituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamentoritardi a lui imputabili, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali sulle somme anticipatecon decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneL’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante. L’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse a titolo di graduale recupero della medesimadisposizione del Segretariato Regionale.”
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ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1. Ai sensi dell’art. 35 48 comma 18 1 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dei 4/5 dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, entro 15 quindici giorni dalla data dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di effettivo inizio consegna dei lavori previa o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, potrà essere corrisposto all’appaltatore, su richiesta scrittadi quest’ultimo, un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato dell’appalto.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, costituzione di apposita garanzia, fideiussoria, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di un importo pari all’anticipazione, all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; la della prestazione. La garanzia può essere ridotta è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L’importo della garanzia è gradualmente in e automaticamente ridotto nel corso d’operadella prestazione, in proporzione alle quote rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazionerestituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamentoritardi a lui imputabili, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo con decorrenza dalla data di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero erogazione della medesimaanticipazione.”
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dei 4/5 dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.”
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Delle Opere Civili