Anticipazioni su TFR Clausole campione

Anticipazioni su TFR. 13.1 Il Consumatore si impegna a non avvalersi, sino all’integrale rimborso del debito derivante dalla presente cessione, del diritto di richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 6 dell’art. 2120 del codice civile (così come modificato dalla L. 29/05/1982 n. 297), se ed in quanto a lui applicabile, con conseguente conforme obbligazione della ATC. 13.2 Fermo quanto sopra, il Consumatore aderente ad un Fondo Pensione, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, articolo 11, comma 7, lettera a), potrà, in caso di spese sanitarie, richiedere anticipazioni non superiori al 60% della posizione individuale maturata a condizione che la posizione individuale che residuerebbe al Consumatore per effetto di tali anticipazioni non sia inferiore al suo debito residuo nei confronti del Finanziatore.
Anticipazioni su TFR. 13.1 Il Consumatore si impegna a non avvalersi, sino all’integrale rimborso del debito derivante dalla presente cessione, del diritto di richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 6 dell’art. 2120 del codice civile (così come modificato dalla L. 29/05/1982 n. 297), se ed in quanto a lui applicabile, con conseguente conforme obbligazione della ATC. 13.2 Fermo quanto sopra, il Consumatore aderente ad un Fondo Pensione, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, articolo 11, comma 7, lettera a), potrà, in caso di spese sanitarie, richiedere anticipazioni non superiori al 60% della posizione individuale maturata a condizione che la posizione individuale che residuerebbe al Consumatore per effetto di tali anticipazioni non sia inferiore al suo debito residuo nei confronti del Finanziatore. 14. Surroga in sede concorsuale e al Fondo di Garanzia 14.1 Nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico della ATC, il Finanziatore potrà richiedere al fallimento la liquidazione, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Consumatore, delle somme a questo dovute per l’ammissione allo stato passivo del fallimento stesso, in quanto vincolate all’estinzione del credito per effetto del contratto regolato dalle presenti Condizioni. Il Finanziatore potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 29 maggio 1982 n. 297. 14.2 Il Consumatore autorizza e delega irrevocabilmente, ora per allora, il Finanziatore ad esercitare tali diritti nei confronti del fallimento e del Fondo di Garanzia, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà. 15. Modifica unilaterale delle condizioni 15.1Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN (tasso annuo nominale) quale indicato alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. In caso di variazioni sfavorevoli al Consumatore il Finanziatore, ai sensi dell’articolo 118 del TUB, invia, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, una comunicazione scritta al Consumatore, presso l’ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di 2 mesi. 15.2 La modifica si intende approvata ove i...
Anticipazioni su TFR. Ad integrazione dell’art. 4 del Regolamento delle anticipazioni su TFR allegato sub D al CCNL, tra i motivi per richiedere l’anticipazione, vengono incluse: - l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 54, 5° comma del CCNL; - i congedi parentali di cui al D. Lgs. 151/2001.
Anticipazioni su TFR. Ai Dipendenti che ne faranno richiesta, la Banca -in casi di comprovata e motivata necessità- si impegna a concedere, l'anticipo sul TFR accantonato in azienda, mediante accordo individuale. Le tipologie attualmente considerate in aggiunta a quelle già previste della normativa vigente (previa presentazione di apposita documentazione), sono le seguenti: ✓ interventi di manutenzione straordinaria su parti comuni del condominio della prima casa; ✓ spese inerenti alla frequenza universitaria dei figli; ✓ spese inerenti ad adozioni/affidamenti; ✓ periodi di aspettativa non retribuita per congedi parentali; ✓ spese per la ristrutturazione della prima casa. Le suddette anticipazioni saranno concesse al di fuori del limite numerico massimo annuo concedibile.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: