Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. 1. Ai sensi dell'11° comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297, si conviene che il numero delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto avanzate dal personale con qualifica di dirigente, da soddisfare annualmente, è pari al 50% del numero delle richieste che possono essere soddisfatte, a norma di legge, nello stesso anno, per il rimanente personale, con arrotondamento all'unità superiore della frazione eventualmente residua.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Premesso che : l’art. 2120 c.c. (come modificato dalla L. 29 maggio 1982 n°297) prevede le condizioni e le modalità affinché i prestatori di lavoro possano richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, stabilendo in particolare che condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi, e che detti contratti possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione; che, in relazione a quanto contenuto nel primo alinea, nel caso in cui l’anticipazione del T.F.R. venga richiesta per l’acquisto della prima casa di abitazione ed il richiedente - che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge - non abbia richiesto altri anticipi a qualunque titolo escluso quello previsto per i versamenti nel fondo di previdenza e per motivi sanitari, è consentito l’accesso al trattamento di fine rapporto maturato al momento della richiesta fino ad un massimo dell’80% anziché del 70% previsto dall’art. 2120, comma 6, del c.c., Con riferimento ed in conformità a quanto previsto dalle norme di legge in materia, le Parti hanno convenuto la regolamentazione dell’istituto di cui al presente articolo, nella forma di cui all’Allegato 1 del presente Contratto Integrativo.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Il lavoratore con almeno otto anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 75% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i seguenti limiti : un dipendente per le aziende che ne impiegano fino a dieci; due dipendenti per le aziende che ne impiegano da dieci a trenta; quattro dipendenti per le aziende che ne impiegano oltre trenta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari presso strutture pubbliche, private e/o convenzionate;
b) acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli da documentare, a seconda del caso, con atto di proprietà, preventivo e/o scia. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta a tutti gli effetti dal Trattamento di Fine Rapporto.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Art. 25 Norme in materia disciplinare Preavviso Art. 26 Risoluzione del rapporto di lavoro
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. (AA 16/12/1982 - AA 26/4/1983 (Nota interpretativa del verbale di accordo del 16/12/1982 relativo al Regolamento aziendale in materia di anticipazioni) – Appendice al regolamento del 6/1/83)
Art. 1 Viene istituita una Commissione per l’attuazione il presente regolamento. Tale commissione è costituita di 6 componenti di cui 3 designati dall’Azienda e 3 designati da CGIL, CISL, UIL.. XXXXX entra nella Commissione dal 24/7/1991. I componenti della Commissione durano in carica 3 anni. Per gli eventuali dimissionari verranno effettuate surrogazioni; il membro surrogante terminerà il suo mandato con la naturale scadenza della Commissione. Le parti designatarie si riservano il diritto di revoca dei propri rappresentanti.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. A domanda del Dirigente il trattamento di fine rapporto può essere anticipato con riferimento al 6° comma e seguenti dell’art. 2v1ile2, 0co,me modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297. Codice
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. A superamento degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato “D”, regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto, del vigente CCNL si conviene che: - vanno soddisfatte annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre, le richieste presentate dagli aventi diritto di cui all’art. 1 senza limitazioni percentuali o in termini assoluti; - ciascuna anticipazione può essere richiesta, oltre che per le motivazioni previste dalla Legge, anche per la ristrutturazione dell’immobile di abitazione e per l’acquisto di beni durevoli; essa, comunque, non può essere superiore al 85% dell'importo complessivo cui il richiedente avrebbe diritto, per indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto, nel caso di risoluzione del contratto di lavoro alla data di presentazione della domanda. In riferimento all’integrazione apportata in data 11.03.1999, al presente articolo, si conviene che: “La richiesta di anticipazione del T.F.R. da parte dei dipendenti, s’intenderà legittimata anche in presenza di spese mediche sostenute o da sostenere nei dodici mesi precedenti o successivi alla richiesta, anche nel caso che le stesse riguardino il coniuge e/o figli non a carico purché conviventi” (Restano ferme le modalità di documentazione delle richieste). Dall'importo complessivo anzidetto sono da detrarre le somme in ipotesi pignorate od altrimenti impegnate a garanzia di terzi o del datore di lavoro oppure impiegate a favore del dipendente su cui restano escluse anticipazioni finché permane la esposizione.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Ad integrazione dell’art. 4 del Regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto, Allegato sub D al c.c.n.l. 21/12/2007, tra i motivi per cui richiedere l’anticipazione, entro il limite massimo di Euro 20.000 e per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, vengono incluse: - l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 54, 5° comma, del c.c.n.l. 21/12/2007; - le esigenze personali del dipendente.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni sul T.F.R. di cui alla Legge 29/5/1982 n.297 art.1 possono essere richieste, oltre che nei casi previsti dalle leggi, anche per le seguenti necessità:
1) ristrutturazioni con ampliamento dimensionale della casa di abitazione del dipendente (1^ casa) tali da determinare un significativo aumento del valore commerciale dell'immobile;
2) acquisto della quota indivisibile della casa di abitazione in comproprietà con il coniuge, in caso di separazione e/o divorzio, sempreché il dipendente non sia proprietario di altro immobile di civile abitazione;
3) acquisto di una seconda casa di abitazione nel comune (o in località immediatamente limitrofe) in cui il dipendente presta servizio a seguito di trasferimento per iniziativa della Banca, quando esso disti almeno 100 km dalla residenza abituale;
4) compensazione della mancata retribuzione in caso di assenza dal servizio per un' aspettativa non retribuita di almeno 6 mesi prevista dal C.C.N.L.; l'anticipazione non potrà comunque superare l'ammontare della retribuzione netta percepibile in servizio effettivo;
5) spese mediche e sanitarie effettivamente sostenute dal dipendente anche per il coniuge e per i figli fiscalmente a carico; per tali finalità le anticipazioni del T.F.R. sono ripetibili purché documentate e di importo, volta per volta, orientativamente non inferiore ad una mensilità di retribuzione.
6) acquisto di veicolo, in relazione alle prescrizioni della patente speciale di guida del dipendente portatore di handicap o non vedente. Le anticipazioni sul T.F.R. previste dalle leggi e dal precedente comma (condizioni di miglior favore) potranno essere riconosciute: - al dipendente con almeno otto anni di servizio effettivo presso la Banca; - per un massimo complessivo di due volte nel corso del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto al comma 1, punto 5 e 6; - entro l'importo complessivo del 70% del T.F.R. maturato alla data di ogni richiesta per le causali di cui ai punti 1,2,3 e 4; - entro l'importo complessivo del 100% del T.F.R. maturato alla data di ogni richiesta per le causali di cui ai punti 5 e 6;
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richiesta sono soddisfatte annualmente entro i seguenti limiti: 1 dipendente per le aziende fino a 10 dipendenti;