SPESE SANITARIE Clausole campione

SPESE SANITARIE. La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infor- tunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx. Questa garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
SPESE SANITARIE. Nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno di riferimento, abbia dovuto sostenere spese per protesi (dentarie, oculistiche, ecc.), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e cure riabilitative, per un ammontare a suo diretto carico superiore a € 129,11, si interviene con un contributo fino al: ✓ 70% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 2.500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino ad € 30.000,00 ✓ 65% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 1.900,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 30.000,01 e € 45.000,00; ✓ 50% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 1.225,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 45.000,01 e € 80.000,00; ✓ 30% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 700,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 80.000,01 e € 90.000,00; ✓ 20% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 500,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 90.000,01 e € 150.000,00; Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda di cui all’art. 4, l’ulteriore documentazione prevista per tale tipologia di intervento, ovvero fatture debitamente quietanzate e/o scontrini fiscali “parlanti”nel caso di protesi;
SPESE SANITARIE. Tipo di Benefit: Il servizio consente al dipendente di destinare una quota di benefit ad una Cassa Sanitaria, per poi ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute dal dipendente per sé e per i propri familiari. È possibile chiedere il rimborso di: • Spese sanitarie non incluse nelle coperture sanitarie in corso • Franchigie e scoperti previsti dalle coperture sanitarie in corso Sono rimborsabili i costi documentati e sostenuti nell’anno in corso.
SPESE SANITARIE. Il rimborso è erogato in relazione alle spese sanitarie sostenute: – polizza sanitariavisite mediche specialistiche – occhiali da vista e/o lenti a contatto – acquisto di plantari, protesi acustiche e ausili ortopedici – acquisto di medicinali – acquisto o affitto di attrezzature mediche per terapie mediche domiciliari che risultino da prescrizione medica – acquisto parafarmaci e prodotti galenici, per i quali è necessaria allegare la relativa prescrizione medica – terapie di riabilitazione eseguite presso studi medici e istituti fisioterapici – accertamenti diagnostici strumentali – analisi cliniche ed esami istologici – cure dentarie e protesi odontoiatriche – interventi chirurgici, esclusi quelli estetici Ogni altra tipologia di spesa sanitaria può essere oggetto di interpretazione o valutazione della Commissione di cui al successivo art.10.
SPESE SANITARIE. La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
SPESE SANITARIE. La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa. Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza. Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art.2 è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie. A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazioni equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili. Qualora tale consegna non abbia avuto luogo oppure la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'azienda recupererà l'importo erogato. Nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata, l'azienda recupererà la parte non utilizzata.
SPESE SANITARIE. Retta di Degenza. Retta per l’accompagnatore. Prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici, rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, durante il ricovero. Le spese per l’accompagnatore si intendono sia la permanenza (incluse le spese di viaggio in treno o aereo, massimale come da scheda di polizza), che vitto e alloggio presso l’istituto stesso o in albergo, nella località più vicina all’Istituto fino ad un massimo di giorni pari a quelli del ricovero al limite indicato nella Scheda delle garanzie.
SPESE SANITARIE. Sono comprese, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari o dagli Addetti in occasione di Rapina.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).