SPESE SANITARIE Clausole campione

SPESE SANITARIE. La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infor- tunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx. Questa garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
SPESE SANITARIE. Tipo di Benefit: Il servizio consente al dipendente di destinare una quota di benefit ad una Cassa Sanitaria, per poi ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute dal dipendente per sé e per i propri familiari. È possibile chiedere il rimborso di: • Spese sanitarie non incluse nelle coperture sanitarie in corso • Franchigie e scoperti previsti dalle coperture sanitarie in corso Sono rimborsabili i costi documentati e sostenuti nell’anno in corso.
SPESE SANITARIE. Sono comprese, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari o dagli Addetti in occasione di Rapina.
SPESE SANITARIE. Il rimborso è erogato in relazione alle spese sanitarie sostenute: – polizza sanitariavisite mediche specialistiche – occhiali da vista e/o lenti a contatto – acquisto di plantari, protesi acustiche e ausili ortopedici – acquisto di medicinali – acquisto o affitto di attrezzature mediche per terapie mediche domiciliari che risultino da prescrizione medica – acquisto parafarmaci e prodotti galenici, per i quali è necessaria allegare la relativa prescrizione medica – terapie di riabilitazione eseguite presso studi medici e istituti fisioterapici – accertamenti diagnostici strumentali – analisi cliniche ed esami istologici – cure dentarie e protesi odontoiatriche – interventi chirurgici, esclusi quelli estetici Ogni altra tipologia di spesa sanitaria può essere oggetto di interpretazione o valutazione della Commissione di cui al successivo art.10.
SPESE SANITARIE. La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta. Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente; b) preventivo firmato dallo specialista; c) fotocopia della fattura dettagliata emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno o, in alternativa, modulo di autocertificazione scaricabile dal sito internet di Fonchim. La spedizione dell’autocertificazione permette di ottenere la somma prima della presentazione delle fattura. L’associato avrà comunque l’onere di produrre la fattura entro 6 mesi dall’invio del preventivo ed entro 15gg. dall’emissione della stessa; d) stato di famiglia, in caso di spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico; e) fotocopia carta d’identità.
SPESE SANITARIE. Retta di Degenza. Retta per l’accompagnatore. Prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici, rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, durante il ricovero. Le spese per l’accompagnatore si intendono sia la permanenza (incluse le spese di viaggio in treno o aereo, massimale come da scheda di polizza), che vitto e alloggio presso l’istituto stesso o in albergo, nella località più vicina all’Istituto fino ad un massimo di giorni pari a quelli del ricovero al limite indicato nella Scheda delle garanzie.
SPESE SANITARIE. Nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno di riferimento, abbia dovuto sostenere spese per protesi (dentarie, oculistiche, ecc.), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e cure riabilitative, per un ammontare a suo diretto carico superiore a € 129,11, si interviene con un contributo fino al: ✓ 70% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 2.500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino ad € 30.000,00 ✓ 65% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 1.900,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 30.000,01 e € 45.000,00; ✓ 50% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 1.225,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 45.000,01 e € 80.000,00; ✓ 30% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 700,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 80.000,01 e € 90.000,00; ✓ 20% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 500,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 90.000,01 e € 150.000,00; Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda di cui all’art. 4, l’ulteriore documentazione prevista per tale tipologia di intervento, ovvero fatture debitamente quietanzate e/o scontrini fiscali “parlanti”nel caso di protesi;
SPESE SANITARIE. La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa. Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza. Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art.2 è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie. A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazioni equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili. Qualora tale consegna non abbia avuto luogo oppure la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'azienda recupererà l'importo erogato. Nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata, l'azienda recupererà la parte non utilizzata.

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  • Rientro sanitario Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

  • Rimpatrio Sanitario Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia. Sono escluse dalla prestazione:

  • Assistenza sanitaria 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Codice Etico 1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.