Appalti riservati. (art. 19, dir. 2004/18; art. 28, dir. 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Appalti riservati. Articolo 130.
Appalti riservati. Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Appalti riservati. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Appalti riservati. 1. Le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o possono riservarne l'esecuzione, a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto riservato.
4. L’allegato XIV individua i soggetti con disabilità o svantaggiati e prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili.
5. L’allegato XIV è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell’articolo 17, comma … della legge 23 agosto 23 agosto 1988, n. 400, con decreto … di concerto con … , previo parere …, d'intesa …
Appalti riservati. Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte Sezione I – Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Appalti riservati. (Art. 19 direttiva n. 18/2004 e art. 28 direttiva n. 17/2004)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione. Viene recepito l’art. 19, direttiva 2004/18 e l’art. 28, direttiva n. 17/2004.
Appalti riservati. (1) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1. il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;
2. i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;
3. le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
4. l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.
(2) La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.
(3) L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.
(4) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l’occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.
Appalti riservati. Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Appalti riservati. 1. Le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
2. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le amministrazioni aggiudicatici individuano negli atti di programmazione le tipologie e le quote degli appalti di servizi da riservare a operatori economici del settore della cooperazione sociale che sviluppano programmi di lavoro protetti e impiegano, per l’esecuzione del singolo servizio oggetto di affidamento, manodopera fornita da soggetti disabili non inferiore al cinquanta per cento.
3. Con riferimento agli appalti di cui al comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, la Giunta regionale definisce contenuti essenziali e criteri di qualità dei programmi di lavoro protetti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento.