Apparecchi di misura. 1. L’apparecchio di misura rappresenta il sistema riconosciuto dal Cliente e dal Gestore per verificare i prelievi idrici effettuati.
Apparecchi di misura. 1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
Apparecchi di misura. 1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti e installati esclusivamente dalla Società restando di proprietà della stessa; il loro tipo, calibro e caratteristiche metrologiche è stabilito dalla Società in relazione all’uso e al fabbisogno necessario. L'utente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore.
Apparecchi di misura. 1 Gli apparecchi di misura ed i dispositivi di telemisura delle somministrazioni idriche provenienti dal pubblico acquedotto, sia potabile che non, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
Apparecchi di misura. 1 Gli apparecchi di misura devono essere ubicati conformemente ai requisiti delle PAE.
Apparecchi di misura. 1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dal Consorzio restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Consorzio in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
Apparecchi di misura. 1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dalla Società restando di proprietà della stessa; il loro tipo e calibro è stabilito dalla Società in relazione all’uso e al fabbisogno necessario.
Apparecchi di misura. Il Gestore stabilisce il tipo e il calibro degli apparecchi di misura in relazione al tipo della fornitura e al consumo presunto che l’utente è tenuto a denunciare all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura. Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza l’obbligo di preavvisi; nel caso di variazione di calibro o di potenzialità il Gestore si riserva di addebitare all’utente le spese relative alle sostituzioni necessarie. Gli apparecchi di misura o contatori sono di proprietà del Gestore.
Apparecchi di misura. Prealpi Servizi s tabilisce il ti po e il calibro degli appa recchi di misura in relazione al tipo della forni tura e al consumo presunto che l'Utente è tenuto a denuncia re all'a tto della sottos crizione del contra tto di forni tura .
Apparecchi di misura. Gli apparecchi di misura del servizio acquedottistico civile ed industriale sono di proprietà dei Comuni: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l’utente è tenuto a dichiarare all’atto del contratto. Il gestore ha facoltà di sostituire, per esigenze tecniche di gestione, gli apparecchi di misura dando preavviso all’utente almeno 10 giorni prima della sostituzione; soltanto in caso di dolo accertato le spese saranno a carico dell’utente. Nel caso di variazioni di calibro (per mutate caratteristiche dell’utenza) il Gestore addebiterà all’utente stesso le spese relative. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. Gli Utenti sono i consegnatari dei misuratori e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecati anche da terzi od ignoti. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto civile o industriale, sono tenuti alla installazione ed al mantenimento in buona efficienza di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore (oltre a farne denuncia alle autorità di cui all’art.10 L. 650/79). Tali contatori devono essere installati, a spese degli utenti, dal Gestore che procede poi alla applicazione del sigillo di controllo. Gli utenti sono tenuti inoltre a segnalare al Gestore eventuali guasti o qualsiasi intervento che possa causare la rottura del sigillo, per permetterne il controllo e la riapposizione a manutenzione avvenuta. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della fornitura. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Gestore e comunque di facile accesso ai suoi operatori per la lettura e la manutenzione. L’installazione di tali apparecchi per l’allacciamento acquedottistico viene fatta dal Gestore in apposito manufatto posto nel punto di consegna: al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato in locale di uso comune. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche. Il Gestore ha la facoltà di imporre la modifica del...