regolamento del servizio
MOD_SU 01-25 Rev. 01/16
C.A.D.F. S.p.A.
“L’Acquedotto del Delta”
regolamento del servizio
idrico integrato
Assemblea ATO 6 del 16.12.2010
PARTE I: Servizio Acquedotto
Approvato dal C. di A.
Integrato con:
- disposizioni applicative approvate dal C. di A. con verbale n. 20 del 17/06/2009
- modifica dell’art. 39 ultimo comma approvata dal C. di A. con verbale n. 25 punto 3 del 07/01/2010
- modifica dell’art. 41 ultimo comma approvata dal C. di A. con verbale n. 25 punto 3 del 07/01/2010
- integrazione all’art. 40 Tariffe in vigore approvata dal C. di A. con verbale n. 26 del 30/03/2010
- integrazione all’art. 45 punto C. e art. 41 primo comma approvata dal C. di A.con verbale n. 1 del 03/09/2010
- modifica dell’art. 40 approvata dal C. di A. con verbale n. 6 del 21/02/2011
- modifica dell’art. 40, stralcio dell’art. 3 punto b1 e modifica dell’art. 15 approvata dal C. di A. con verbale n. 1 del 16/06/2011
- integrazione dell’art. 40, modifica dell’art. 44 secondo comma e dell’art. 45 punto C) e punto G) approvata dal C. di A. con verbale n. 5 del 01/12/2011
- modifica all’art. 45 verbale n. 11 del 27/04/2012
- modifica all’art. 43 verbale n. 18 del 29/03/2013 e verbale n. 2 del 16/10/2014
- modifica all’art. 42 verbale n. 6/5 del 11.03.2015
PARTE II: Servizio Fognatura e Depurazione
Integrato con:
- disposizioni applicative approvate dal C. di A. con verbale n. 20 del 17/06/2009
- modifica all’art. 36 verbale n. 2 del 16/10/2014
PARTE I
SERVIZIO ACQUEDOTTO
SOMMARIO
TITOLO I 4
NORME GENERALI 4
Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento 4
Art. 2 Sistema di distribuzione dell’acqua 4
Art. 3 Tipi di fornitura 4
Art. 4 Obblighi degli utenti 5
Art. 5 Definizioni 5
TITOLO II 7
FORNITURE PER USO PRIVATO 7
Art. 6 Soggetti legittimati a sottoscrivere un contratto di fornitura 7
Art. 7 Richiesta di allacciamento 7
Art. 8 Casi in cui si può verificare la richiesta di allacciamento 8
Art. 9 Preventivo 9
Art. 10 Contratto di fornitura 9
Art. 11 Perfezionamento del contratto di fornitura 9
Art. 12 Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell’utenza 9
Art. 13 Subentro nel contratto di fornitura 10
Art. 14 Riattivazione dell’utenza idrica 10
Art. 15 Durata del contratto 10
Art. 16 Divieto di rivendita e di sub-fornitura 11
FORNITURE PUBBLICHE 11
Art. 17 Forniture per uso pubblico 11
Art. 18 Realizzazione d’allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d’acqua e relativa fatturazione 11
Art. 19 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico 11
TITOLO III 12
NORME TECNICHE 12
Art. 20 Norme per l’esecuzione delle derivazioni 12
Art. 21 Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione 12
Art. 22 Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione 13
Art. 23 Interruzioni e limitazioni del servizio 13
Art. 24 Apparecchi di misura 13
Art. 25 Posizione e custodia degli apparecchi di misura 14
Art. 26 Guasti agli apparecchi di misura 14
Art. 27 Misura dell’acqua 14
Art. 28 Verifiche del funzionamento del contatore 14
Art. 29 Irregolare funzionamento del contatore 15
Art. 30 Verifica del livello di pressione 15
Art. 31 Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore 15
Art. 32 Bocche antincendio 16
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI 16
Art. 33 Caratteristiche, responsabilità e collaudi 16
Art. 34 Prescrizione 16
Art. 35 Serbatoi 17
Art. 36 Sistemi di disconnessione idraulica 17
Art. 37 Modifiche degli impianti idrici privati 18
Art. 38 Vigilanza impianti ed apparecchi 18
Art. 39 Responsabilità dell’utente nell’uso e conservazione della derivazione, perdite 18
TITOLO IV 19
NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI 19
Art. 40 Tariffe in vigore 19
Art. 41 Fatturazione 20
Art. 42 Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento 21
Art. 43 Deposito cauzionale 22
Art. 44 Consumi domestici per i non residenti e consumi industriali 24
Art. 45 Oneri accessori 25
Art. 46 Casi particolari 26
Art. 47 Tariffe per Uso Zootecnico 27
Art. 48 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto 27
TITOLO V 28
DISPOSIZIONI COMUNI 28
Art. 49 Applicabilità del diritto comune 28
Art. 50 Obbligatorietà e decorrenza 28
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni, che costituiscono l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara – ATO 6, nei quali il Servizio di acquedotto è assunto, nel rispettivo sub-ambito di competenza, dalla Società Hera S.p.A. e dalla Società CADF S.p.A, in seguito denominate “Gestore”.
Le condizioni generali di fornitura del servizio di acquedotto ed i rapporti fra Gestore ed utente sono fissati nel Contratto di fornitura, nel presente Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato, che costituiscono gli allegati al Contratto di fornitura.
Art. 2 Sistema di distribuzione dell’acqua
L’acqua erogata è potabilizzata nell’osservanza dell’ordinamento vigente conformemente ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano.
Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d’acqua non potabile o, comunque, destinata ad usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Le forme e modi, preventivamente concordati con l’Agenzia di Ambito, saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’utente nel Contratto di fornitura; qualora sia previsto l’utilizzo di tali acque in imprese alimentari, ancorché non per uso diretto nella preparazione degli alimenti e/o per il loro condizionamento e/o per il lavaggio di attrezzature a contatto con alimenti, dovrà esserne data comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara.
La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
Nel caso in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, in quanto non più conforme alle norme tecniche vigenti, il richiedente dovrà provvedere a richiedere un nuovo allacciamento ed al pagamento delle spese a ciò conseguenti.
Art. 3 Tipi di fornitura
Le forniture si distinguono in:
- Forniture per uso pubblico;
- Forniture per uso privato.
Questa ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:
a) Uso domestico – sono le forniture di acqua potabile utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati per le unità abitativa/e;
b) Uso non domestico – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale o del settore terziario;
c) Uso zootecnico – sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali dichiarate con idonea documentazione;
d) Uso antincendio – rientra in tale tipologia l’attingimento d’acqua potabile dalla presa all’uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dal Gestore;
e) Altri usi:
- comunità non aventi scopo di lucro;
- uso cantieri;
- spettacoli viaggianti;
- tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti.
Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all’uso. Qualora ciò non sia possibile, l’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d’uso.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile.
Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno applicate le articolazioni tariffarie stabilite dalla Agenzia d’Ambito.
Art. 4 Obblighi degli utenti
Gli utenti assumono i seguenti obblighi:
a) di non rivendere o sub-fornire l’acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
b) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare tempestiva comunicazione al Gestore nel caso di una loro eventuale rottura ed in genere di non commettere alcun abuso nell’utilizzo della fornitura;
c) di autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale del Gestore o a suoi incaricati l’accesso ai contatori ed a tutti punti di diramazioni esterne ed interne per controllare l’esatta osservanza del Regolamento. Nei casi e tutte le volte in cui la lettura dei contatori non possa essere eseguita dagli incaricati del Gestore, questi lasceranno una cartolina-avviso agli utenti interessati, invitandoli a eseguire essi stessi detta lettura, secondo le istruzioni contenute nell’avviso stesso. La mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, dei dati di lettura da parte degli utenti interessati, autorizza il Gestore a fatturare un presunto consumo, pari a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio;
d) di eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate dal Gestore.
Art. 5 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’alimentazione di uno o più utenti; di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione (presa) e termina al gruppo di misura (questo escluso).
2. Deposito cauzionale: importo versato dall’utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
3. Articolazione tariffaria: parametri unitari della tariffa del servizio idrico, stabiliti secondo categorie di utenza e scaglioni di consumo.
4. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
5. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l’utilizzatore della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
6. Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione e suoi accessori o apparecchiature.
7. Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra.
8. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale.
9. Disdetta o recesso: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.
10. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
11. Indennizzo: importo riconosciuto all’utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa; l’indennizzo può essere automatico.
12. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
13. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere.
14. Portata: misura della quantità d’acqua che passa nell’unità di tempo.
15. Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate.
16. Presa: organo o punto di derivazione d’allacciamento dalla condotta principale; nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di “presa stradale”.
17. Punto di consegna: è il punto di delimitazione fra l’impianto di competenza del Gestore e l’impianto o gli impianti dell’utente, dove il Gestore consegna l’acqua all’utente; per utenze singole è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata; per utenze raggruppate servite da un unico contatore è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata; per condomini esistenti serviti da un’unica presa e con contatori posti all’interno del condominio con contratti singoli il punto di consegna è rappresentato dal contatore generale posto al confine tra proprietà pubblica e privata.
18. Riattivazione: ripristino dell’alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
19. Richiesta d’allacciamento: richiesta a seguito della quale il Gestore avvia la pratica per la realizzazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
20. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.
21. Società delle Reti: società interamente pubblica costituita dai Comuni.
22. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
23. Tipologia d’utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica.
24. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
25. Utenze divisionali: utenze situate all’interno di un condominio, servito da un unico contatore, con le quali il Gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. Queste utenze sono gestite dall’amministratore o da ditte specializzate.
26. Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti gestori alla data di approvazione del presente Regolamento.
27. Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.
TITOLO II
FORNITURE PER USO PRIVATO
In questa sezione si dettano le norme relative all’instaurazione del rapporto di utenza.
Art. 6 Soggetti legittimati a sottoscrivere un contratto di fornitura
Il contratto di fornitura può essere intestato ai seguenti soggetti a seconda dei casi di seguito illustrati:
a) per la fornitura dell’acqua ad una singola unità immobiliare, il contratto di fornitura è intestato al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l’immobile a titolo legittimo. La persona fisica o giuridica che detiene od occupa l’immobile a titolo legittimo deve documentare la richiesta della fornitura mediante deposito di copia del contratto di affitto registrato oppure dichiarazione del proprietario dalla quale risultino le generalità delle persone a cui è concesso in uso l’immobile e la motivazione per cui non è stato sottoscritto specifico contratto di affitto.
b) per la fornitura dell’acqua ad un immobile, servito da un unico punto di consegna, composto da più appartamenti, il contratto è intestato:
- nel caso in cui vi sia una contitolarità dell’utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
- in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
Le concessioni d’acqua potabile per uso domestico e per non domestico sono regolate da un sistema di misura, salvo quanto disposto per le bocche antincendio di cui all’art. 32.
Art. 7 Richiesta di allacciamento
La fornitura di acqua potabile avviene tramite allacciamento, se non esistente, alla rete idrica. La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore. Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà, prima dell’inizio dei lavori l’utente dovrà dichiarare il proprio assenso e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo stesso.
Non potrà essere concessa la fornitura di acqua potabile a soggetti già titolari di utenze con “scoperti”, anche se riferita ad altra utenza sita nel territorio gestito dall’Azienda, se non dopo che sia stato saldato il debito verso l’Azienda.
Art. 8 Casi in cui si può verificare la richiesta di allacciamento
a) Fornitura su strade canalizzate.
Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) dove già esiste una rete di distribuzione dell’acqua, il Gestore, entro i limiti del quantitativo d’acqua disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, é tenuto alla fornitura di acqua ed ha diritto alle spese preventivate per l’esecuzione dell’allacciamento.
Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno.
b) Fornitura dell’acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate.
Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) non provviste di rete di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito, redatto dall’Agenzia per i Servizi Pubblici di Ferrara. Nel caso la richiesta non possa essere soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d’utenza. Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l’utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore che dovrà eseguirle nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 9 Preventivo
A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente,il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d’esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all’eventuale firma del contratto di fornitura.
I tempi massimi garantiti per l’esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Il preventivo avrà la validità stabilita dal Gestore una volta che il preventivo sia accettato formalmente dall’utente.
Art. 10 Contratto di fornitura
La fornitura dell’acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto, con l’osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E’ fatto obbligo all’utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risultino accettati il preventivo ed i relativi corrispettivi previsti per l’esecuzione dell’allacciamento.
Le eventuali spese di bollo, registrazione, deposito cauzionale, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.
Art. 11 Perfezionamento del contratto di fornitura
Il contratto di fornitura sarà redatto sugli appositi moduli forniti dal Gestore e sottoscritti dall’utente o dal suo legale rappresentante il quale dovrà dichiarare:
- la tipologia della fornitura;
- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro ubicazione;
- il numero delle presenze medie/anno nel caso si tratti di Comunità senza fini di lucro.
L’utente, con la firma del contratto di somministrazione, accetta tutte le condizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Carta dei Servizi allegati al contratto.
Art. 12 Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell’utenza
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta al Gestore, dichiarando la lettura finale nonché l’indirizzo dove recapitare la fattura a saldo. In caso di decesso dell’utente la richiesta di recesso può essere presentata da un erede.
La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro i limiti di tempo previsti dalla Carta dei Servizi, la cessazione del rapporto contrattuale, l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione: pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale autorizzato dal Gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà
di disdetta espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile.
Si ha voltura dell’utenza idrica quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto. Non potrà essere accolta la richiesta di voltura dell’utenza idrica in presenza di morosità se non dopo che sia stato saldato il debito verso l’Azienda.
Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d’utenza.
In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
I nuovi titolari dell’utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
La voltura dell’utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.
I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dove sarà accreditato l’eventuale deposito cauzionale versato a tale data sullo stesso.
Art. 13 Subentro nel contratto di fornitura
L’istituto del subentro è riservato al coniuge o persona convivente alla data dell’evento costituente presupposto del subentro stesso, o altro erede.
Il subentrante che si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Il subentrante dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale.
Art. 14 Riattivazione dell’utenza idrica
L’utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome.
Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riattivazione della fornitura medesima.
Art. 15 Durata del contratto
I contratti per la fornitura dell’acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.
Il Gestore in casi particolari, come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l’uso temporaneo dell’acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di un’utenza analoga i cui criteri saranno determinati dal Gestore. Per lo spettacolo viaggiante ed i circhi per l’uso temporaneo dell’acqua deve essere versato in via anticipata l’importo corrispondente all’allacciamento e al deposito cauzionale come previsto dal successivo Art. 43. Alla cessazione dell’utenza l’importo dovuto verrà conteggiato con rimborso della eventuale somma anticipata in eccedenza o con l’applicazione della tariffa relativa alla fascia di eccedenza contrattuale per
i maggiori consumi.
Quando il Gestore lo ritenga opportuno potrà concedere anche in tali casi l’erogazione a contatore applicando le tariffe in vigore per l’uso sopracitato, la quota fissa per il contatore e gli eventuali contributi di allacciamento, nonché gli eventuali costi delle opere ed apparecchiature richieste per la tutela dei requisiti di qualità dell’acqua.
Art. 16 Divieto di rivendita e di sub-fornitura
E’ vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell’acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 45 .
E’ fatto altresì divieto di sub-fornitura dell’acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall’intestatario dell’utenza, di utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato in contratto, e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Gestore.
I richiedenti nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze non domestiche, ad esempio destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze domestiche (ad es. appartamenti).
FORNITURE PUBBLICHE
Art. 17 Forniture per uso pubblico
Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità di carattere comune e per le esigenze connesse alla collettività cittadina.
Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:
1. gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
2. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
3. le fontane e fontanelle pubbliche.
Art. 18 Realizzazione d’allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d’acqua e relativa fatturazione
La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei soggetti di cui al precedente art. 17.
Tutti gli allacciamenti e le prese d’acqua eseguite dietro richiesta dei soggetti di cui al precedente art. 17, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto d’utenza.
I consumi di tali utenze sono misurati da contatori.
Art. 19 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico
E’ rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici e,
comunque, è vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d’altro materiale equivalente;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e di innaffiamento dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi.
TITOLO III
NORME TECNICHE
Art. 20 Norme per l’esecuzione delle derivazioni
Il Gestore determina il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e l’ubicazione delle diramazioni fino al contatore dell’utente. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino al misuratore è eseguito dal Gestore, direttamente o per mezzo di esecutori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. Per le opere di allacciamento, fino al contatore, l’utente dovrà versare al Gestore quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento. I relativi lavori saranno effettuati compatibilmente con la disponibilità ed i programmi del Gestore tenuto conto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi. Qualora l’esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivi dell’utente, oltre i 6 mesi, il Gestore ha facoltà di procedere all’aggiornamento dei costi d’opera. Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi e con le modalità stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento. La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna il Gestore alla fornitura che sarà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto. Nel caso di nuove lottizzazioni e preferibilmente sin dalla fase progettuale, dovranno essere definiti per ciascun lotto la potenzialità massima dell’allaccio prevista in base ai parametri urbanistici e il punto in cui posizionare i contatori dell’acqua che verranno successivamente richiesti. Qualora il costruttore effettui direttamente le opere di urbanizzazione primaria, all’atto della realizzazione della strada dovranno contestualmente essere realizzati i summenzionati stralci di allacciamento in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore. Resta comunque fermo il principio che l’innesto sulla condotta principale della nuova linea posata è di competenza esclusiva del Gestore.
Art. 21 Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione
Le condotte stradali e le tubazioni di derivazione fino al punto di consegna, anche se costruite con il contributo degli utenti, nonché le condutture di allacciamento alla rete principale costruite da privati secondo le prescrizioni del Gestore e regolarmente collaudate, appartengono al patrimonio pubblico. Il Gestore avrà sempre diritto di allacciarvi altri utenti sempreché le tubazioni lo consentano e senza perciò danneggiare i concessionari preesistenti. Il Gestore ha facoltà di ottenere la servitù di acquedotto per l’estensione della conduttura dell’acqua potabile nelle strade o proprietà private, secondo la normativa vigente. Il proprietario dell’immobile, dovrà pertanto consentire la posa delle tubazioni di derivazione e sarà inoltre tenuto ad autorizzare l’allacciamento alla rete di distribuzione esterna (pubblica), sia delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà, sia di quelle in proprietà adiacenti od immediatamente confinanti, sottoscrivendo specifico impegno.
Art. 22 Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione
Tutte le operazioni necessarie per le verifiche, manutenzioni e riparazioni del sistema di distribuzione della rete idrica, tubazioni valvole e simili, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, sono fatte esclusivamente dal Gestore direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati, e sono pertanto vietate agli utenti ed a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni.
Qualora l’utente richieda modifiche dell’impianto di distribuzione esterna, compreso tra la condotta stradale ed il contatore, e le stesse siano giudicate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell’utente e le modificazioni sono eseguite dal Gestore direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati.
Nel caso in cui l’utente o il proprietario non provvedano al pagamento di quanto concordato per dette modificazioni, il Gestore potrà interrompere la fornitura dell’acqua in qualsiasi momento.
Art. 23 Interruzioni e limitazioni del servizio
Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
Il Gestore non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventi di forza maggiore o a eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell’acqua.
Il Gestore può sospendere, dando adeguato preavviso, e informando l’utenza, e adottando una delle misure contenute nel Piano di emergenza di cui all’art 22 della Convenzione di affidamento stipulata con l’Agenzia per i Servizi Pubblici di Ferrara.
Il Gestore si impegna nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite superiore alle 24 ore, il Gestore dovrà attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria, dando altresì preventiva comunicazione, relativamente alla sospensione prolungata dell’erogazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. di Ferrara.
Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
In nessuno dei casi sopraesposti l’utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.
Art. 24 Apparecchi di misura.
Il Gestore stabilisce il tipo e il calibro degli apparecchi di misura in relazione al tipo della fornitura e al consumo presunto che l’utente è tenuto a denunciare all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura.
Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza l’obbligo di preavvisi; nel caso di variazione di calibro o di potenzialità il Gestore si riserva di addebitare all’utente le spese relative alle sostituzioni necessarie.
Gli apparecchi di misura o contatori sono di proprietà del Gestore.
Art. 25 Posizione e custodia degli apparecchi di misura
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Gestore e di facile accesso agli incaricati dallo stesso.
L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori.
A monte ed anche a valle del contatore è collocato, inoltre, a cura del Gestore ed a spese dell’utente, un rubinetto di arresto.
Il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell’utente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, anche in relazione all’art. 22 venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non adatto.
Resta comunque ferma ogni responsabilità dell’utente o del proprietario dell’immobile in caso di mancata o non tempestiva comunicazione al Gestore delle modifiche ambientali apportate. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei suggelli da parte dell’utente o qualunque altra operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, daranno luogo alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla risoluzione del contratto, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti dell’utente o comunque del responsabile. L’utente dovrà rispondere in ogni caso degli abusi di cui sopra, quando l’apparecchio misuratore è installato nella proprietà di suo uso esclusivo.
Art. 26 Guasti agli apparecchi di misura
L’utente è il responsabile degli apparecchi di misura installati. Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, affinché questo possa provvedere. L’utente deve inoltre proteggere il contatore dal gelo o dalle manomissioni, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti, che possono avvenire per qualsiasi causa. E’ facoltà del Gestore di effettuare controlli in qualsiasi momento e di imporre più idonea protezione.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, nei casi di danneggiamenti per dolo o incuria sono a carico dell’utente.
L’utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua in quanto sarà tenuto a pagare integralmente l’acqua misurata dal contatore.
Art. 27 Misura dell’acqua
Il volume di acqua erogata è accertato a mezzo di misuratore.
Il Gestore può inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle proprie disponibilità.
Qualora non fosse diversamente possibile il Gestore potrà collocare un unico misuratore per gli impianti che servono più edifici o unità immobiliari e per le utenze condominiali. In tali casi deve essere tempestivamente comunicato al Gestore qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite.
Art. 28 Verifiche del funzionamento del contatore
L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore. Il Gestore
procede al controllo mediante prove eseguite presso un laboratorio certificato.
Nel caso in cui, in sede di verifica, il contatore risulti idoneo, e cioè entro i limiti di tolleranza ammessi dalla normativa vigente, l’utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per la verifica effettuata, che sarà addebitato nella prima fattura utile, in caso contrario le spese saranno a carico del Gestore. Il Gestore procederà, comunque, alla sostituzione del misuratore nel caso in cui lo stesso risulti installato da più di 10 anni e la tolleranza risulti a danno dell’utente.
Il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore, a partire dalla segnalazione o richiesta dell’utente, è fissato dalla Carta dei Servizi.
Il Gestore deve comunicare all’utente per iscritto l’esito della verifica.
La verifica del corretto funzionamento del contatore potrà essere effettuata presso il Laboratorio di prova dell’Azienda oppure, su richiesta di una delle parti, presso Istituto o Ditta di prova specializzata da individuarsi in accordo con l’utente. In tal caso le parti si obbligano incondizionatamente ad accettare il risultato della verifica. Le spese delle prove saranno poste a carico dell’utente nel caso in cui dalle stesse si rilevi l’insussistenza di difetti o guasti del contatore che influiscano sulla rilevazione dei consumi.
Art. 29 Irregolare funzionamento del contatore
Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell’acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi nei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente
Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a fatto e colpa dell’utente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Gestore su propri accertamenti.
Art. 30 Verifica del livello di pressione
L’utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o da personale incaricato alla presenza dell’utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l’utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo che sarà addebitato nella prima fattura utile.
Diversamente il Gestore interverrà a proprie spese per garantire lo standard di qualità del servizio.
Art. 31 Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore
All’atto della messa in opera, rimozione o sostituzione dell’apparecchio misuratore è redatto un verbale: in tale verbale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi, spostati o sostituiti se non per disposizioni del Gestore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
L’utente può richiedere lo spostamento o la sostituzione del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della
collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l’obbligo per l’utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all’interno della proprietà privata.
Art. 32 Bocche antincendio
Le bocche antincendio possono essere situate entro aree private, entro cortili, sulle mura esterne degli edifici od in località stabilite in comune accordo tra Gestore e richiedente. Tali bocche non possono essere aperte se non in caso di incendio o per la periodica verifica. Per motivi o prescrizioni tecniche la presa d’acqua e le diramazioni per le bocche antincendio potranno essere isolate e indipendenti da ogni altra. E’ obbligatoria l’installazione di un idoneo misuratore a spese dell’utente. Chi facesse uso diverso dal previsto di tali impianti, dovrà pagare l’acqua impropriamente consumata alle normali tariffe. Gli utenti delle bocche antincendio hanno diritto di usufruire dell’acqua dell’acquedotto nei casi di incendio usando la quantità e la pressione consentita dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale esse derivano, senza alcuna responsabilità del Gestore circa l’azione e l’efficacia delle bocche stesse. L’utente ha l’obbligo di dichiarare il tipo ed il numero di bocche antincendio o altri sistemi equivalenti collegati a ciascun punto di consegna e l’eventuale presenza di vasche di accumulo, al fine dell’applicazione della relativa tariffa.
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art. 33 Caratteristiche, responsabilità e collaudi
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata (tubazioni, sistemi di disconnessione idraulica, serbatoi, pompe, autoclavi, valvole e simili) hanno inizio dopo il contatore. L’utente ha la piena responsabilità civile e penale della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui messa in opera è a sua totale cura e spesa e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dalla distribuzione dell’acqua potabile. Il Gestore non ha responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell’utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione. Il Gestore si riserva inoltre di procedere al cambio di pressione al punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l’efficienza del servizio. In tal caso il Gestore ne darà avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all’adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli utenti.
Art. 34 Prescrizione
All’utente non è consentito collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l’esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.
Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
Non è consentito l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali dovendo l’aspirante della pompa pescare da un pozzetto a lento riempimento.
Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all’approvazione del Gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche.
Art. 35 Serbatoi
Nel caso si renda indispensabile l’accumulo d’acqua in serbatoi, la bocca d’alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento. Tali serbatoi, realizzati possibilmente al di sopra del piano di campagna, dovranno avere caratteristiche di costruzione tali da consentire con facilità le operazioni di svuotamento e sanificazione, dovranno essere dotati di sistema di spurgo e realizzati in materiali idonei al contatto con gli alimenti.
Art. 36 Sistemi di disconnessione idraulica
Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell’acqua in rete occorre che ciascun utente inserisca a valle del contatore un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione dell’utente (interna).
Vengono perciò definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l’altra a basso rischio.
Le utenze che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali:
- attività artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);
- attività zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
- edifici adibiti a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);
- edifici dotati di impianti centrali, condizionamento d’aria, di raffreddamento, di bocchette antincendio;
- unità abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
- industrie insalubri a norma di legge;
sono tenute ad installare a proprie spese ed in accordo con il Gestore un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l’inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.
Il disconnettore idraulico deve essere rispondente ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento di un Ente di Unificazione nazionale od internazionale e della sua installazione e certificazione dovrà essere data comunicazione al Gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. In ogni caso la responsabilità del corretto funzionamento e della rispondenza alle normative del sistema di disconnessione installato, resta a totale carico dell’utente.
Per gli utenti rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti domestici in genere) l’installazione di idonei sistemi di non ritorno dell’acqua nella rete esterna, sarà effettuata da incaricati del Gestore in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzione di
contatori, con oneri di spesa a carico dell’utente.
A tutti i nuovi utenti che si allacceranno alla rete idrica successivamente all’approvazione del Regolamento, verranno installate a cura del Gestore, con contributo a carico dell’utente, ricompreso nel preventivo di spesa di allacciamento, idonee apparecchiature di disconnessione o di non ritorno così come previste nel presente articolo.
Art. 37 Modifiche degli impianti idrici privati
Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d’accumulo, di cui ai precedenti Artt. 34 e 35, dovranno essere messi in opera a regola d’arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua fino a quando l’utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell’acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell’erogazione nel caso esse non siano eseguite.
Ogni modificazione all’impianto interno va comunicata all’Azienda sanitaria locale.
Art. 38 Vigilanza impianti ed apparecchi
Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.
Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 60 giorni.
Art. 39 Responsabilità dell’utente nell’uso e conservazione della derivazione, perdite
L’utente deve usare tutta la diligenza, anche adottando adeguate misure protettive, perché siano preservati da manomissioni, da danneggiamenti e guasti anche per effetto del calore e del gelo le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Gestore.
L’utente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa e inosservanza di quanto sopra.
L’utente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell’originario stato di idoneità che ha determinato l’ottenimento della fornitura nel rispetto delle condizioni poste al precedente art. 15.
Il Gestore non può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
Eccezionalmente, in caso di elevate dispersioni di acqua nell’impianto privato non dovute a negligenza, ma a cause impreviste e comunque per perdite occulte, il Gestore dovrà prevedere adeguate modalità di riduzioni tariffarie subordinate all’accertamento delle perdite verificatesi.
TITOLO IV
NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Art. 40 Tariffe in vigore
Le tariffe del servizio di acquedotto e le loro articolazioni sono quelle approvate dall’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara in conformità alla normativa regionale e nazionale. La tariffa è fatturata pro-die ed è composta da una quota fissa e da una quota variabile commisurata al consumo rilevato. Le tariffe sono quelle approvate dall‘ATO e recepite dal
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA Bacino tariffario di CADF S.p.A. fatturazione pro die | ||
ACQUEDOTTO | Denominazione e ampiezza della fascia (fatturazione pro die) | TARIFFA (€/mc) |
Domestica – Per i residenti si applica per famiglia, dividendo il numero dei componenti il nucleo famigliare per 5 sulla base del consumo a contatore o per unità immobiliare mentre per i non residenti si applica per unità immobiliare | ||
Fascia agevolata | Per consumi fino a 48 mc/anno (corrispondenti a 0,1315 mc/gg) | Tariffa Agevolata |
Fascia base | Per consumi superiori a 48 (corrispondenti a 0,1315 mc/gg) e fino a 144 mc/anno (corrispondenti a 0,3945 mc/gg) | Tariffa Base |
Fascia eccedenza | Per consumi superiori a 144 mc/anno (corrispondenti a 0,3945 mc/gg) | Tariffa Ecc. |
Non domestica (attività produttive – utenze industriali, agricole, artigianali, commerciali, ecc.) | ||
Fascia base | Per consumi fino a 240 mc/anno (corrispondenti a 0,6575 mc/gg) | Tariffa Base |
Fascia eccedenza | Per consumi superiori a 240 mc/anno (corrispondenti a 0,6575 mc/gg) | Tariffa Ecc. |
Fascia grandi consumatori | Per consumi superiori a 4320 mc/anno (corrispondenti a 11,8356 mc/gg) | Xxxxxxx grandi cons. |
Comunità, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato – Comunità non aventi scopo di lucro e Associazioni ed Organizzazioni iscritte nei registri di cui alle L.R. 34/2002 e 12/2005 – per nucleo dividendo il numero totale delle presenze medie annue per 5, sulla base del consumo a contatore e per nucleo | ||
Fascia agevolata | Per consumi fino a 48 mc/anno (corrispondenti a 0,1315 mc/gg) | Tariffa Agevolata |
Fascia base | Per consumi superiori a 48 (corrispondenti a 0,1315 mc/gg) e fino a 144 mc/anno (corrispondenti a 0,3945 mc/gg) | Tariffa Base |
Fascia eccedenza | Per consumi superiori a 144 mc/anno (corrispondenti a 0,3945 mc/gg) | Tariffa Ecc. | |
Comunale – (scuole, uffici, ecc., e loro società in house providing) dividendo il numero totale delle presenze annue per 5, sulla base del consumo a contatore e per quota | |||
Fascia agevolata | Per consumi fino a 48 mc/anno (corrispondenti a 0,1315 mc/gg) | Tariffa Agevolata | |
Fascia base | Per consumi superiori a 48 mc/anno (corrispondenti a 0,1315 mc/gg) | Tariffa Base | |
Altri usi | |||
Zootecnico | Tariffa a consumo | Sua Tariffa | |
Per consumi relativi ad attività di allevamento con contatore specifico ad uso esclusivo (che non serva anche i locali di servizio per il personale es. servizi igienici, spogliatoi, ecc.) qualora lo scarico dei liquami debba essere trattato a parte e/o non possa essere convogliato in fognatura pubblica non si applicherà la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione | |||
Idranti | Tariffa a consumo | Sua Tariffa | |
Per il consumo utilizzato esclusivamente per spegnimento incendi si applica la tariffa relativa alla fascia base delle utenze domestiche. Per gli altri consumi si applica la tariffa “idranti” | |||
Rotture | Tariffa a consumo | Sua Tariffa | |
Da applicare alla parte eccedente il doppio del consumo storico senza applicazione degli oneri di fognatura e depurazione relativamente alle utenze Domestiche, Comunità, Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte nei registri di cui alla L.R. 34/2002 e 12/2005 | |||
Quote fisse | |||
Quota fissa domestici residenti, comunità, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (€/anno) per unità immobiliare o per famiglia (ogni 5 persone) o per nucleo (ogni 5 presenze) | Varie quote già uniformate | ||
Quota fissa domestici non residenti (€/anno) per unità immobiliare | |||
Quota fissa uso produttivo (€/anno) | |||
Quota fissa comunale (€/anno) | |||
Quota fissa zootecnico (€/anno) | |||
Canone fisso bocca antincendio (€/anno) | |||
FOGNATURA E DEPURAZIONE CIVILE | |||
Fognatura civili ed assimilati | Tariffa a consumo | Sua Tariffa | |
Depurazione civili ed assimilati | Tariffa a consumo | Sua Tariffa |
Consiglio di Amministrazione ed applicate secondo i seguenti criteri:
Art. 41 Fatturazione
L’acqua è fatturata all’utente in ragione del consumo indicato dal contatore oppure dal consumo presumibile. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Qualora l’importo da fatturare risulti inferiore ad € 10,00, si rinvierà l’addebito alla successiva fatturazione.
Il Gestore può emettere nel corso dell’anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo. Dopo la lettura del contatore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.
I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’utente, mentre per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia di utenza contrattuale di appartenenza.
L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al Gestore o ad un suo incaricato, l’accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporterà l’addebito di un
consumo d’acconto.
Qualora l’impossibilità di eseguire la lettura del contatore per fatto imputabile all’utente si verifichi per 2 volte di seguito, potrà essere disposta la sospensione dell’utenza previo invio di lettera raccomandata A/R.
La riapertura del contatore potrà in tal caso effettuarsi soltanto dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese sostenute dal Gestore.
In caso di guasto del contatore accertato dall’Azienda sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore. L’emissione della fattura per l’addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l’utente dall’addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.
In caso di elevate dispersioni di acqua nell’impianto privato dell’utente non dovute a negligenza del medesimo ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, il Gestore prevede adeguate modalità di agevolazione da concordarsi con l’Agenzia di Ambito.
Gli addebiti per consumi anomali per rotture su impianti privati relativi alle utenze domestiche, Comunità, Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte nei registri di cui alle
L.R. 12/2005 e 34/2002 e le utenze dei Comuni Associati verrà quantificato applicando le tariffe vigenti (t. agevolata, t. base e t. eccedenza) fino al doppio del consumo storico e con l’applicazione della tariffa “rotture” per il consumo rimanente senza applicazione degli oneri di fognatura e depurazione.
Art. 42 Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con i tempi indicati sulle fatture stesse.
Le fatture, oltre all’ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant’altro sia dovuto dall’utente.
Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell’utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti, secondo le norme interne per tempo in vigore. Qualsiasi opposizione che l’utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine di pagamento indicato nella fattura.
Per i casi in cui l’errore di fatturazione segnalato dall’utente, sia riconosciuto dal Gestore, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso sono effettuati con la fattura successiva, o con le modalità previste nella Carta dei Servizi.
Nei casi di ritardato pagamento della fattura, il Gestore applica gli interessi di mora, nella misura stabilita nella Carta dei Servizi, addebitandoli sulla successiva fattura. Per la quantificazione degli interessi di mora vedasi la specificazione indicata all’art. 45.
Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento il Gestore provvederà ad inviare all’utente mediante raccomandata A/R gli estremi o la copia delle fattura non pagata con il preavviso di chiusura informandolo delle modalità per evitare la sospensione.
La Direzione Aziendale potrà accogliere richieste motivate di dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti delle bollette o fatture per un numero massimo di 18 rate mensili. Per le dilazioni o rateizzazioni per un numero di rate superiori a 18 mesi provvede la Direzione previo parere concorde del Consiglio di Amministrazione.
Per le utenze domestiche le motivazioni delle dilazioni o delle rateizzazioni delle bollette di
consumi “normali” possono essere individuate nella presenza di figli minori o disabili all’interno del nucleo famigliare; parere favorevole dei servizi sociali; disagiate situazioni economiche famigliari. Per le altre articolazioni tariffarie si potranno concedere un numero massimo di 4 rate mensili.
Per le dilazioni o rateizzazioni relative ad importi superiori ad € 12.000,00 richieste da utenti che svolgono attività imprenditoriali potrà essere depositata presso l’Azienda apposita polizza fideiussoria a garanzia della somma dovuta.
Alle dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti saranno applicati gli interessi moratori previsti dal Regolamento.
La richiesta di rateizzazione o dilazione non potrà essere accolta, per lo stesso utente, se è in corso un precedente pagamento rateizzato.
Trascorsi altri 30 giorni di calendario dal preavviso, senza che sia intervenuto il pagamento, è prevista la sospensione del servizio.
Il ripristino della fornitura avverrà entro i termini previsti dalla carta del servizio una volta eseguito il pagamento, comprensivo di tutte le spese sostenute dal Gestore.
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell’erogazione né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa.
Art. 43 Deposito cauzionale
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1, comma 1.1, dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR e successive modifiche e integrazioni e le seguenti definizioni:
a) consumo storico è il consumo dell’utente finale riferito all’anno solare precedente, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 7.2, del presente provvedimento;
b) tipologia di utenza è la tipologia contrattuale, individuata in base all’utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
c) utente domestico è l’utente finale la cui fornitura è destinata a usi domestici, individuati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
d) utente non domestico è l’utente la cui fornitura è destinata a usi diversi da quelli domestici;
e) utenza condominiale è l’utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso.
Articolo 2 Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento trova applicazione in riferimento a tutte le gestioni del servizio idrico integrato che operano sul territorio nazionale e assicurano la fornitura agli utenti finali.
2.2 Se non adeguate entro il 31 dicembre 2013, le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il presente provvedimento sono inefficaci.
Articolo 3
Condizioni per il deposito cauzionale
3.1 Il Gestore può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dal presente provvedimento.
3.2 Il Gestore non può richiedere all’utente finale il versamento del deposito cauzionale, né altre forme di garanzia, qualora non abbia adottato e pubblicato secondo le modalità di cui alla deliberazione 586/2012/R/IDR una Carta dei Servizi conforme alla normativa in vigore.
3.3 Il deposito cauzionale di cui al precedente comma 3.1, è riconosciuto nei limiti di quanto stabilito dall’Autorità, in sede di regolazione della qualità del servizio.
3.4 Il Gestore non può richiedere all’utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
3.5 Altre forme di garanzia, diverse dal deposito cauzionale, sono ammesse nei limiti di quanto disposto dal presente provvedimento.
3.6 Il Gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal Gestore. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.
3.7 All’utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
Articolo 4
Ammontare del deposito cauzionale
4.1 Il deposito cauzionale applicato dal Gestore ai sensi dell’articolo 3, comma 3.1, è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.
4.2 Il valore del deposito cauzionale calcolato secondo quanto previsto al comma 4.1, non può comunque superare, per gli utenti domestici, i valori massimi definiti dall’Autorità con successivo provvedimento.
4.3 Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.
4.4 Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi, nel rispetto dei valori massimi definiti dall’Autorità con successivo provvedimento.
Articolo 5
Versamento e restituzione del deposito cauzionale
5.1 Il Gestore applica, al momento dell’attivazione dell’utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato ai sensi dell’articolo 4.
5.2 La differenza tra l’ammontare del deposito cauzionale determinato ai sensi dell’articolo 4, e la quota dell’ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma 5.1 è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all’attivazione del servizio.
5.3 Qualora si modifichino le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, il Gestore ricalcola il deposito cauzionale e:
a) restituisce l’eventuale differenza a favore dell’utente finale nella prima bolletta utile;
b) addebita l’eventuale differenza dovuta dall’utente finale rateizzandola in almeno due bollette.
5.4 Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.
5.5 Al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il Gestore non può richiedere all’utente finale di
presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
Articolo 6
Forme di garanzia alternative al deposito cauzionale
6.1 Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il Gestore può prevedere forme di garanzia che l’utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale, purché disciplinate dal Regolamento di utenza e approvate dall’Ente d’ambito.
Articolo 7 Delimitazione fasce di consumo
7.1 Tutti i limiti di consumo di cui al presente provvedimento sono calcolate assumendo come riferimento il consumo storico dell’utente finale.
7.2 Nel caso di utenti finali per i quali non è disponibile il dato di consumo su base annua, la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il Gestore ritiene possano essere attribuiti all’utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d’uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo famigliare.
7.3 L’utente finale è considerato appartenere alla fascia di consumo storico, fissata secondo quanto stabilito ai precedenti commi 7.1 e 7.2, anche qualora i suoi consumi annui successivi all’inserimento in tale fascia variano, per un solo anno, di un ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.
Articolo 8 Disposizioni transitorie e finali
8.1 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono modifica o integrazione del Regolamento di servizio, ai sensi dell’articolo 2, comma 37, della legge 481/95.
8.2 Nel Regolamento di servizio possono essere introdotte, in modo trasparente, condizioni più favorevoli per gli utenti finali, nel rispetto del principio di non discriminazione, senza che questo comporti una modifica dei criteri di determinazione del costo del servizio alla base del metodo tariffario in vigore. Tali condizioni non sono modificabili nel corso del periodo regolatorio e devono essere approvate dall’Ente d’ambito.
8.3 Per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento:
a) il Gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia;
b) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dal Gestore all’utente finale, tali conguagli sono versati entro il 31 marzo 2014;
c) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall’utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in almeno due bollette.
8.4 L’ammontare del deposito cauzionale di cui all’articolo 4 può essere aggiornato dall’Autorità all’inizio di ciascun periodo regolatorio.
Art. 44 Consumi domestici per i non residenti e consumi industriali
Per le utenze ad uso domestico dei non residenti la tariffa è applicata con riferimento ad ogni unità immobiliare intendendo per unità immobiliare ogni singolo appartamento.
Gli utenti dovranno versare una quota fissa mensile nonché il corrispettivo per l’acqua effettivamente utilizzata sulla base del consumo a contatore.
E’ facoltà del Gestore:
a) di stabilire, nel caso di impianti industriali, un consumo massimo per ogni concessione
e fissare le modalità da seguire per il prelevamento dell’acqua;
b) di fissare per le grandi concessioni, uno specifico impegno contrattuale determinato caso per caso. Per le grandi concessioni con contatori relativi a singoli stabilimenti produttivi con prelievo annuo superiore a 200.000 mc. il consumo verrà assoggettato alla tariffa base oltre all’applicazione del canone di fognatura e depurazione se dovuti.
Art. 45 Oneri accessori
Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento delle prestazioni accessorie alla mera fornitura idrica, quali per esempio e non a titolo esaustivo: nuovo allacciamento alla rete idrica, installazione di contatore, chiusura/riapertura del contatore, ecc.. Gli importi dovuti per tali prestazioni sono disciplinati dall’Agenzia e approvati dalla medesima su proposta del Gestore. Gli addebiti vengono quantificati come segue:
A) Corrispettivo per la verifica del livello di pressione (Art. 30 del Regolamento): quantificazione a consuntivo in base al personale impiegato ed al materiale utilizzato.
B) Corrispettivo per la verifica dei misuratori a richiesta dell’utente (Art. 28 del Regolamento): le spese sostenute per le prove di verifica saranno poste a carico dell’utente nel caso in cui dalle stesse si rilevi l’insussistenza di difetti o guasti del contatore che influiscano sulla rilevazione dei consumi.
C) Deposito cauzionale (Art. 43 del Regolamento):
1. Addebito del deposito cauzionale a tutte le utenze attive, rispettando le esclusioni indicate da AEEG (domiciliazione bancaria per utenze con consumi inferiori a 500 mc. utenze in condizioni economiche disagiate).
2. Il deposito cauzionale non verrà addebitato alle utenze con domiciliazione bancaria o postale se hanno un consumo annuo inferiore a 500 mc.
3. Il deposito cauzionale sarà addebitato anche alle utenze, con consumi superiori a 500 mc. annui, se non presenteranno idonea garanzia di pagamento. Una forma equivalente è ad esempio la fidejussione. Non è prevista una gestione mista, ovvero applicazione di fidejussione e deposito cauzionale sulla stessa utenza.
4. Restituzione del deposito cauzionale “eccedente” nella prima bolletta ed addebito del deposito cauzionale “insufficiente o inesistente” in tre rate con queste modalità: 50% nella prima bolletta utile, l’altro 50% in due bollette di pari importo.
5. Per tutte le categorie di utenze il deposito cauzionale applicato dal Gestore è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico, tranne che per le utenze condominiali, dove il deposito cauzionale è calcolato applicando il 60% del consumo di 3 mesi del consumo dell’anno precedente.
6. Qualora si modifichino le condizioni di contratto il Gestore ricalcola il deposito cauzionale e:
a) restituisce l’eventuale differenza a favore dell’utente finale nella prima bolletta utile;
b) addebita l’eventuale differenza dovuta dall’utente finale rateizzandola in almeno due bollette.
7. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.
8. Al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il Gestore non può richiedere all’utente finale di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
9. Per consumo storico dell’utente finale si intende il consumo storico annuo fatturato all’utente finale e quindi comprensivo anche dell’eventuale adeguamento al minimo negli usi diversi.
10. I limiti di consumo della 86/13 fanno riferimento al consumo storico (anno solare precedente): ove non disponibile tale consumo annuo, la stima viene fatta in base alle informazioni disponibili.
D) Diritti di riapertura: quota di € 200,00 + IVA moltiplicato per il numero delle concessioni servite e sospensione della fornitura trascorso il termine stabilito con il sollecito senza concessione di ulteriori dilazioni;
E) Xxxxxxxx spese per il sollecito ai morosi: € 10,00 + IVA per rimborso delle spese;
F) Pagamento lavori per conto di imprese e privati:
1° per gli importi fino a 10.000 euro – pagamento anticipato dell’intero importo;
2° per gli importi che eccedono i 10.000 euro – anticipo del pagamento dei 10.000 euro maggiorato del 50% della somma che eccede i 10.000 euro, il saldo al termine dei lavori;
G) Addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 42 del Regolamento):
Gli interessi di mora, nella misura pari al tasso di interesse legale verranno applicati sull’importo della bolletta non pagata per il periodo decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato sulla bolletta stessa al giorno di pagamento effettivo ed addebitati all’utente con la bollettazione successiva alla data di pagamento.
H) Addebito per rivendita o sub-fornitura a terzi dell’acqua erogata dal Gestore (Art. 16 del Regolamento):
l’acqua erogata verrà addebitata al prezzo pari al doppio della tariffa vigente.
I) Costi di allacciamento:
- tariffa di accesso al servizio (T.A.S.) – tariffa forfetaria di € 150,00 + IVA nel caso di: costruzione allacciamento fino a Ø 63 mm (estremità filettate)
opere edili su pavimentazioni normali sino ad una lunghezza complessiva di ml. 40 (misura dalle pareti estreme dei pozzetti);
- tariffa a preventivo analitico con fatturazione nel caso di:
costruzione allacciamento con materiali flangiati; costruzione derivazioni flangiate;
costruzione allacciamenti con materiali particolari (es. pezzi speciali, acciaio inox, ecc.); opere edili, anche solo parziali, su pavimentazioni particolari quali porfido, trachite, ciottoli, marmo o comunque ritenuti similari, o per distanze superiori ai 40 ml. o diametri superiori a 63 mm.
L) Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna:
per gli interventi viene redatto specifico preventivo ed i lavori vengono eseguiti ad avvenuta accettazione da parte del privato e successivamente fatturati all’utente.
M) Corrispettivo per le volture dell’utenza: nessun addebito.
N) Corrispettivo per chiusura/riapertura del contatore:
- chiusura per disdetta – nessun addebito;
- attivazione di nuova utenza – tariffa di € 150,00 + IVA (T.A.S.);
- riapertura utenza chiusa per morosità senza chiusura amministrativa (per ogni concessione) € 200,00 + IVA
Art. 46 Casi particolari
Il Gestore a richiesta dell’utente, può concedere per uno stesso stabile, esercizio, ecc., più di una utenza; in tal caso, per ognuna di esse si farà distinto contratto di somministrazione e non sarà ammessa compensazione per i consumi effettivi delle singole prese.
Può inoltre, sempre a totale spesa del richiedente, concedere lo spostamento del punto di consegna.
Su richiesta dell’utente può essere stipulata convenzione con il Gestore per la lettura e fatturazione in acconto dei misuratori divisionali privati;in tale evenienza è dovuta al Gestore una quota fissa.
Il volume da fatturare sarà in ogni caso quello accertato dal contatore del Gestore.
Nel caso che nel tratto di rete sia installato un contatore “generale” la differenza fra il consumo rilevato dallo stesso e la somma dei suoi derivati sarà equamente suddivisa.
Nel caso il contatore generale sia del tipo “a diffalco” la sopraddetta differenza sarà fatturata all’intestatario del contratto del contatore generale.
Art. 47 Tariffe per Uso Zootecnico
L’individuazione dell’attività di allevamento degli animali, per essere considerata categoria particolare di utenza, deve essere comprovata dall’iscrizione - come allevatori di animali - alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente nel territorio o ad altro elenco ufficiale equipollente per l’attività. All’atto della presentazione della domanda intesa ad usufruire dell’agevolazione, l’allevatore dovrà indicare il numero e la specie di animali allevati.
Il diritto alla riduzione tariffaria inizierà dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata sempreché, l’acqua fornita, sia misurata da un contatore ad uso specifico. Il Gestore si riserva il diritto di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell’allevamento e di eseguire eventuali controlli.
Nel caso di un contatore esistente ad uso promiscuo con altre attività ed altri usi, l’allevatore dovrà effettuare la separazione a sue spese del punto di consegna con l’installazione di un ulteriore contatore ad uso esclusivo dell’allevamento.
Art. 48 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (Art.12 e Art.13 del presente Regolamento);
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art.10 del presente Regolamento);
c) prelievi abusivi (Art.4 e Art.24 del presente Regolamento);
d) cessione dell’acqua a terzi (Art.16 del presente Regolamento);
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
f) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore;
g) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno del Gestore;
h) in caso di pericolo per persone o cose o di pregiudizio all’erogazione del Servizio Idrico;
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale affidate al Gestore, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art.42 del presente Regolamento).
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 49 Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal Regolamento sono applicabili le norme legislative e regolamenti e gli usi vigenti.
Art. 50 Obbligatorietà e decorrenza
Il Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti . Esso si intende accettato e fa parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, avendone l’utente presa visione. L’utente ha diritto per sé e per ogni altro interessato ad averne copia gratuita all’atto della stipulazione del contratto o all’atto del suo rinnovo. L’efficacia del presente Regolamento decorre a far tempo dal 15° giorno dalla data di affissione all’Albo Pretorio Provinciale. Da tale data s’intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti. Eventuali variazioni e/o integrazioni al Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dall’utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale o altro mezzo che garantisca la pubblicità e la conoscenza di tali modifiche. Le variazioni al Regolamento saranno approvate dall’Agenzia d’Ambito su proposta del Gestore o su propria iniziativa, a seguito di un processo di analisi svolta dal Gestore ma promosso dall’Agenzia d’Ambito medesima.
PARTE II
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
SOMMARIO
TITOLO I 31
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 31
Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento 31
Art. 2 Normativa di riferimento 31
Art. 3 Oggetto del regolamento 31
Art. 4 Scopo del Regolamento 31
TITOLO II 32
DISPOSIZIONI GENERALI 32
Art. 5 Definizioni 32
Art. 6 Classificazione degli scarichi in pubblica fognatura 33
Art. 7 Corretto e razionale uso dell’acqua 35
TITOLO III 35
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI 35
Art. 8 Criteri generali 35
Art. 9 Scarichi esistenti 36
Art. 10 Scarichi nuovi e modifica di scarichi esistenti. Autorizzazione ai lavori 36
Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico e/o richiesta di parere di conformità al regolamento 36
TITOLO IV 37
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 37
Art. 12 Scarichi di acque reflue domestiche (classe A) e assimilate alle domestiche
(classe B, art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006) 37
Art. 13 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e risanamento dell’abitato 37
Art. 14 Scarichi di acque reflue industriali (classe C) e assimilate alle domestiche
(classe B, art. 101, comma 7, lettere e), f) del D.Lgs. 152/2006) 38
Art. 15 Regolamentazione degli scarichi di classe C contenenti sostanze pericolose 39
Art. 16 Divieto di diluizione degli scarichi, acque di raffreddamento 40
Art. 17 Accessibilità degli scarichi 40
Art. 18 Scarichi da attività sanitaria 40
Art. 19 Acque meteoriche e acque di prima pioggia 41
Art. 20 Obbligo installazione contatore per approvvigionamenti diversi dal pubblico acquedotto 42
Art. 21 Impianti di pretrattamento 42
Art. 22 Scarichi tassativamente vietati 42
Art. 23 Sversamenti accidentali 43
Art. 24 Norme di salvaguardia 43
TITOLO V 43
NORME TECNICHE 43
Art. 25 Separazione degli scarichi 43
Art. 26 Fognature private 44
Art. 27 Allacciamento alla pubblica fognatura 45
Art. 28 Realizzazione delle opere di nuovo allacciamento alla pubblica fognatura 46
Art. 29 Attivazione dello scarico - sopralluogo tecnico 47
Art. 30 Manutenzione delle fognature private 47
TITOLO VI 47
TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. 47
Art. 31 Conferimenti ammessi e forme di recapito 47
Art. 32 Cautele per il trasporto e lo scarico 48
Art. 33 Controlli analitici relativi ai conferimenti 48
TITOLO VII 48
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 48
Art. 34 Tariffa del servizio di fognatura e di depurazione 48
Art. 35 Tariffa per i conferimenti a mezzo autobotte ad impianti di depurazione 50
Art. 36 Oneri accessori 50
TITOLO VIII 51
CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SANZIONI 51
Art. 37 Accertamenti e controlli 51
Art. 38 Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico 52
Art. 39 Danno ambientale 52
Art. 40 Sanzioni 52
Art. 41 Rinvio alla normativa esistente 53
Art. 42 Entrata in vigore 53
Allegati Allegato A
CRITERI PER L’ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI ART. 101 COMMA 7 D.LGS 152/06. 56
Allegato B SUB-AMBITO CADF
VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA SERVITA DA DEPURATORE TERMINALE. 57
Allegato B SUB-AMBITO HERA
VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SCARICHI DI CLASSE B e C IN PUBBLICA FOGNATURA SERVITA DA DEPURATORE TERMINALE 59
TITOLO I
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni costituenti l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara nei quali il Servizio Idrico Integrato sia assunto, nel rispettivo sub-ambito di competenza, dalla Società Hera S.p.A. e dalla Società CADF, in seguito denominate col termine “Gestore”.
Il presente regolamento ha validità su tutto il territorio dell’ATO 6 e forma parte integrante dei regolamenti Comunali di igiene ed edilizia, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni (salubrità dell’abitato, degli edifici e delle attività che vi si svolgono).
Ferme restando le norme di cui al D. Lgs n. 152/2006 e salva la legislazione statale speciale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione, ed alla protezione della salute pubblica.
Art. 2 Normativa di riferimento
Il presente regolamento, viene adottato in applicazione delle normative nazionali e regionali vigenti.
Art. 3 Oggetto del regolamento
In adempimento a quanto previsto dal D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Regolamento ha per oggetto:
- la definizione delle norme tecniche generali di allacciamento e di uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria e relativi impianti di depurazione;
- il procedimento di autorizzazione o ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- le procedure per il controllo degli scarichi che si immettono in pubblica fognatura per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, e gli accertamenti in materia tariffaria;
- la definizione dei limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali in base alle caratteristiche dell’impianto centralizzato di depurazione e/o della rete fognaria in modo da assicurare il rispetto della disciplina regionale e statale degli scarichi delle pubbliche fognature;
- la disciplina dei conferimenti di rifiuti liquidi e acque reflue autotrasportati;
- la disciplina della gestione amministrativa dell’utenza.
Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano pertanto di avere efficacia all’atto di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 4 Scopo del Regolamento
Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all’allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale Tutela Acque dall’Inquinamento del 4 febbraio 1977 e di cui al
D.M. LL.PP. 12/12/1985, circolare del Ministero LL.PP. 20/3/1986 n. 27291, e D.P.C.M. del
4/3/1996 art. 8, al fine di:
- garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;
- proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- garantire che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dall’autorità competente e che non abbiano conseguenze negative sull’ambiente;
- garantire che il trattamento dei fanghi non venga intralciato e che questi possano essere smaltiti senza pericolo ed in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
- promuovere e favorire soluzioni tecniche di risparmio idrico e di riutilizzo dell’acqua al fine di ottimizzare l’uso della risorsa idrica;
- raggiungere, secondo le cadenze temporali previste, gli obiettivi di qualità che verranno fissati dai piani di tutela delle acque di cui all’art.121 del D.Lgs n. 152/2006;
- garantire che le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche vengano smaltite mediante modalità tali da assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie, ovvero tali da allontanare e rendere innocue le popolazioni microbiche e le sostanze patogene e potenzialmente patogene, garantire un benessere respiratorio e olfattivo, evitare, prevenire e ridurre l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti acquedottistiche, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (inquinamento indiretto), garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5 Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento si intende per:
1. “rete fognaria” il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue utenze site a quota 0,5 m sotto il piano stradale;
2. “fognature separate” la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
3. “scarico in fognatura” qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili in rete fognaria;
4. “acque reflue domestiche” acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
5. “acque reflue industriali” qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
6. “scarico di classe A” qualsiasi scarico in fognatura di acque reflue domestiche
7. “scarico di classe B” qualsiasi scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche;
8. “scarico di classe C” qualsiasi scarico in fognatura di acque reflue industriali;
9. “scarico indiretto” qualsiasi scarico in fognatura attraverso uno o più tratti di fognatura
non pubblica;
10. “acque reflue urbane” il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
11. “acqua di prima pioggia”: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio, così come definita dalla Direttiva regionale concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne approvata con Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286;
12. “acqua di seconda pioggia”: l’acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio ed avviata allo scarico nel corpo ricettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia;
13. “allacciamento alla pubblica fognatura” la canalizzazione di fognatura posta tra il pozzetto di campionamento o ispezione interno alla proprietà fino al pozzetto di allacciamento o all’innesto sulla condotta della pubblica fognatura. In assenza di pozzetto di ispezione/ campionamento al limite di proprietà, si considera allacciamento fognario il tratto di fognatura di collegamento posto su area pubblica o di uso pubblico;
14. “impianto di depurazione” complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
15. “utente” titolare o legale rappresentante dell’attività che produce lo scarico di acque reflue, in genere corrispondente al titolare del contratto di fornitura idrica e/o dell’autorizzazione allo scarico;
16. “fognatura privata” complesso di opere atte a raccogliere, pretrattare e convogliare gli scarichi di edifici, interne alle aree private, ad uso di una singola proprietà o di più proprietà;
17. “fognatura pubblica” complesso di opere atte a raccogliere e convogliare le acque reflue urbane. La fognatura pubblica è in genere collocata su suolo pubblico. Può essere collocata su suolo privato o di uso pubblico. In tale condizione il suolo privato o privato di uso pubblico è gravato da servitù di pubblica fognatura;
18. “agglomerato” area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane;
19. “Gestore del servizio” la società a cui è affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato.
Art. 6 Classificazione degli scarichi in pubblica fognatura
Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, gli scarichi in pubblica fognatura sono distinti in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C.
Sono ascrivibili alla classe A:
gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche, e cioè quelle derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali e provinciali, si considerano acque reflue domestiche, in base agli orientamenti dell’Amministrazione Provinciale e la delibera Xxxxxxx X.X. 0000/0000, quelle derivanti dalle seguenti attività:
- residenziale;
- alberghiera;
- di ristorazione;
- turistica;
- sportiva;
- ricreativa;
- scolastica con scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense;
- produttiva e commerciale, con scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense (anche commercio al dettaglio con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa);
- prestazioni di servizi con scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, ed anche:
- i laboratori di parrucchiere, barbiere ed istituti di bellezza;
- lavanderie e stirerie la cui attività è rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale. Da intendersi le cosiddette “lavanderie a secco a ciclo chiuso” che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acque del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche.
Sono ascrivibili alla classe B:
- le acque reflue provenienti da imprese o impianti di cui alle lettere a), b), c) d) e) f) dell’art.101 comma 7 D.Lgs 152/2006 (1);
Sono ascrivibili alla classe C:
gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue non assimilabili alle domestiche.
1 Art. 101 comma 7 D.Lgs 152/2006:
Salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- per l’individuazione delle caratteristiche qualitative equivalenti a quelle delle acque reflue domestiche di cui alla lettera e) si rimanda alla Tabella 1 della Deliberazione Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx 9/6/2003, n. 1053.
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
Art. 7 Corretto e razionale uso dell’acqua
Gli utenti del servizio di fognatura sono tenuti a rispettare, fin dalla data di attivazione dello scarico, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui all’allegato 2 della delibera 4/2/1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento, adottando le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo; saranno inoltre tenuti a:
- favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi;
- realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- favorire il riciclo dell’acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- limitare lo sfruttamento delle risorse idriche del sottosuolo quando siano disponibili risorse idriche alternative.
Il Gestore del servizio, oltre al controllo sul rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso dell’acqua, svolge funzioni di supporto nei confronti degli utenti del servizio di pubblica fognatura e fornisce l’assistenza necessaria volta a conseguire l’uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
Art. 8 Criteri generali
Gli scarichi di acque reflue domestiche (classe A) e assimilate alle domestiche (classe B, art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006) sono ammessi in pubblica fognatura previa verifica di conformità alle norme tecniche del regolamento da richiedersi al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Gli scarichi di acque reflue industriali (classe C) e assimilate alle domestiche (classe B, art. 101, comma 7, lettere e), f) del D.Lgs. 152/2006) in pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati. La competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è del Comune il quale, come indicato nella delibera Regione E.R. 1053/03, si avvale dell’istruttoria tecnica del Gestore del Servizio Idrico Integrato. L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di autorizzazione unica ambientale, ed il rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza della medesima. Il provvedimento di autorizzazione contiene le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità dello scarico, secondo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006 e dal presente regolamento. Nel provvedimento possono essere inseriti anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D. Lgs 152/2006, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l’impianto di depurazione o per gli operatori.
Art. 9 Scarichi esistenti
Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche (classe A), esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono sempre ammessi - fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per motivazioni igienico sanitarie o per garantire il corretto funzionamento della pubblica fognatura - a condizione che l’immobile sia regolarmente agibile/abitabile, oppure, se realizzato, ristrutturato ampliato o interessato a cambi di destinazione d’uso successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 7/83 a condizione che oltre all’ottenimento della prevista agibilità/abitabilità le opere fognarie siano state realizzate in conformità alle norme tecniche vigenti all’epoca della loro realizzazione.
Gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche assimilate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ammessi se autorizzati. I titolari di scarichi di acque reflue industriali esistenti, provvedono alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scadere della stessa o comunque entro i termini previsti dal D.Lgs 152/2006.
Art. 10 Scarichi nuovi e modifica di scarichi esistenti. Autorizzazione ai lavori
L’attività di costruzione o messa in opera delle opere fognarie (realizzazione di nuovi scarichi all’interno di edifici, di impianti di ventilazione degli stessi, posa di vasche e pozzetti e relative colonne di esalazione, posa di collettori di scarico esterni agli edifici, realizzazione di allacciamenti alle pubbliche fognature, realizzazione di impianti di pretrattamento di acque reflue industriali) a servizio di fabbricati residenziali o attività di qualsiasi tipo, è assoggettata alla norme di edilizia ed urbanistica.
È pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire opere fognarie, o modificare, riparare o sostituire opere esistenti, di presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione, o permesso di costruire, o D.I.A., che a seconda della tipologia dell’intervento sarà riferita alle sole opere fognarie, o complessivamente riferita sia alle opere edilizie sia alle opere fognarie, nel caso che i lavori riguardino anche l’edificio.
Il Comune nella fase istruttoria degli atti di competenza verificherà che per le opere fognarie sia stato richiesto il parere di conformità al Gestore del servizio, e ne recepirà le eventuali prescrizioni in fase di adozione del provvedimento.
Ad ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, trasformazione, ecc. il direttore dei lavori trasmetterà al Gestore del servizio dichiarazione asseverata attestante la regolare esecuzione delle opere fognarie in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni del Gestore e al Regolamento, e la comunicazione di attivazione allo scarico. Il Gestore del servizio può procedere a un sopralluogo tecnico per la verifica di conformità delle opere, come indicato all’art. 29.
Dalla data dell’attivazione dello scarico decorre l’applicazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.
Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico e/o richiesta di parere di conformità al regolamento
La domanda di autorizzazione o la richiesta di parere di conformità deve contenere le informazioni e gli elaborati tecnici firmati da un progettista abilitato secondo quanto richiesto dal Gestore, previo accordo con l’Agenzia d’Xxxxxx.
TITOLO IV
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art. 12 Scarichi di acque reflue domestiche (classe A) e assimilate alle domestiche (classe B, art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006)
Gli scarichi di acque reflue domestiche (classe A) sono sempre ammessi nelle reti fognarie nel rispetto delle norme tecniche riportate agli artt. 26, 27, 28 e 29 del presente Regolamento. I proprietari degli immobili e/o i titolari di attività che intendono attivare nuovi scarichi o modificare gli esistenti, presentano al Gestore del Servizio, per il tramite dell’ufficio comunale di Sportello Unico Attività Produttive o di Sportello Unico per l’Edilizia quando previsto, richiesta di parere di conformità, prima o congiuntamente alla presentazione al Comune della D.I.A., o del permesso di costruire.
Il parere di conformità rilasciato dal Gestore del servizio, si intende sempre valido a condizione che non intervengano modifiche al progetto di fognatura approvato, cambi di destinazione d’uso, oppure, per gli insediamenti diversi dall’uso residenziale, a condizione che non intervengano variazioni di titolarità dell’attività o variazioni dei cicli di lavorazione. In accordo con gli uffici comunali di Sportello Unico o altri uffici di pubbliche amministrazioni sono ammessi procedimenti semplificati, nel rispetto del principio di individuazione dei soggetti responsabili degli scarichi ed a condizione che il Gestore del servizio acquisisca la documentazione tecnica progettuale prevista.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (classe A) sono ammessi in deroga alle norme tecniche riportate agli artt. 25-26-27 e 28 del presente Regolamento, quando provengono da immobili posti in agglomerati urbani, prospicienti strade, sprovvisti di aree scoperte di pertinenza o quando dette aree non sono fruibili per la posa delle fognature, ed a condizione che la pubblica fognatura sia dotata di impianto di trattamento terminale.
In tali situazioni, sono ammessi allacciamenti di acque reflue domestiche non pretrattate, o se tecnicamente possibile, sottoposte a pretrattamenti semplificati previa autorizzazione Comunale alla posa su suolo pubblico dei manufatti; quando l’edificio è dotato di separate colonne di scarico, dovrà essere comunque assicurata la posa di separati pozzetti sifonati rispettivamente per gli scarichi delle cucine e dei bagni.
La deroga è ammessa anche per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, a condizione che il depuratore pubblico abbia idonea capacità depurativa.
Art. 13 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e risanamento dell’abitato
Nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche (classe A), sono obbligati ad allontanare le acque reflue domestiche mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento.
A tal fine, in occasione della attivazione di nuove fognature, il Sindaco (o chi per esso delegato), con propria ordinanza, determina il termine entro il quale gli scarichi di acque reflue di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari, previa richiesta di parere al Gestore del servizio in ordine alla modalità di esecuzione dell’allacciamento.
Il Sindaco (o chi per esso delegato), anche su proposta del Gestore del servizio di fognatura,
o degli organi preposti alla tutela igienica ed ambientale, può inoltre emanare specifiche ordinanze allo scopo di:
- sopprimere i xxxxx xxxx o fosse settiche ritenute pericolosi per la salute dei cittadini;
- far allacciare alla pubblica fognatura scarichi immessi in altri corpi recettori;
- imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature private igienicamente o funzionalmente non idonee.
Le ordinanze di cui sopra, a seconda della gravità e dei rischi per la salute pubblica o per l’ambiente, disporranno l’esecuzione d’ufficio a carico degli obbligati delle opere non realizzate nei termini prescritti, oppure la revoca dell’abitabilità/agibilità.
Dalla data di attivazione dello scarico, e comunque decorsi i termini previsti per l’allacciamento alla fognatura pubblica, è applicata agli utenti del Servizio idrico la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.
Nelle località servite da pubbliche fognature il Comune, previo parere del Gestore del servizio e degli organi preposti alla tutela igienica ed ambientale, può autorizzare, con atto motivato, scarichi che non recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia, in relazione alle difficoltà tecniche dell’allacciamento, alle soluzioni alternative possibili ed all’impatto ambientale dello scarico in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.
Art. 14 Scarichi di acque reflue industriali (classe C) e assimilate alle domestiche (classe B, art. 101, comma 7, lettere e), f) del D.Lgs. 152/2006)
Salvo diverse procedure a seguito del Dlgs 59/05 “ Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)”, gli scarichi di acque reflue industriali (classe C) e assimilate alle domestiche (classe B, art. 101, comma 7, lettere e), f) del D.Lgs. 152/2006) sono ammessi in pubblica fognatura, previa autorizzazione comunale da richiedersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ove esistente, alle seguenti condizioni:
1 devono essere idraulicamente compatibili con la fognatura ricevente, e con l’impianto di depurazione terminale;
2 se recapitano in fognatura non allacciata ad impianto di depurazione devono essere dotati di impianto di trattamento idoneo a conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 allegato 5 Parte IIIa - DLGS 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali. Il Gestore del servizio ha facoltà, quando vi sia la necessità di garantire la qualità dello scarico della fognatura ricettrice, di fissare limiti di accettabilità più restrittivi;
3 se recapitano in pubblica fognatura allacciata ad impianto di depurazione, sono ammessi entro i limiti di accettabilità fissati nella tabella allegata al presente regolamento, da conseguirsi con specifici impianti di pretrattamento adeguati alle esigenze del singolo scarico. Ferma l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 A all. 5, Parte Terza D.Lgs 152/2006, e quelli della tabella 3 limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 dell’allegato 5 (parametri cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e composti organici dello stagno), Il Gestore del servizio ha la facoltà:
3.1 di fissare limiti meno restrittivi di quelli indicati alla tabella di regolamento, con l’esclusione dei parametri con limiti inderogabili, limitatamente ai parametri sensibili alle fasi di trattamento del depuratore terminale, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell’impianto di depurazione terminale.
3.2 di fissare limiti più restrittivi di quelli sopraindicati, per il conseguimento dei limiti
di accettabilità previsti per lo scarico della pubblica fognatura, o in applicazione di specifiche prescrizioni degli organi preposti alla tutela igienica ed ambientale, in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d’uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.
Il Comune esternalizza il procedimento istruttorio come previsto dalla L.R. 3/99 e dalla Delibera Regione E.R. n. 1053/03, avvalendosi del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
L’autorizzazione allo scarico conterrà le specifiche prescrizioni, i limiti di accettabilità previsti, le condizioni di controllo dello scarico, ed ogni altra condizione, comprese le norme di salvaguardia.
Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
Il Gestore del servizio o altra Autorità competente al controllo ha la facoltà di richiedere l’installazione, a spese dei titolari delle attività, della strumentazione e degli accessori richiesti per misurare il volume dello scarico e/o per il controllo automatico della qualità dello scarico. Gli strumenti dovranno risultare facilmente accessibili dalla pubblica via e convenientemente protetti, nonché mantenuti in perfetto stato d’uso.
Dalla data di attivazione dello scarico, e comunque decorsi i termini previsti per l’allacciamento alla fognatura pubblica, è applicata agli utenti del Servizio Idrico la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.
Art. 15 Regolamentazione degli scarichi di classe C contenenti sostanze pericolose
Salvo diverse procedure a seguito del Dlgs 59/05 “ Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)”, gli scarichi di sostanze pericolose in pubblica fognatura sono regolamentati in base alle disposizioni dell’articolo 108 D.Lgs 152/2006 e della delibera regionale 1053/2003 e s.m.i., ed al D.M. n. 367 del 6/11/2003 alle quali il regolamento rimanda per quanto non espressamente indicato, e si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia accertata le presenza di tali sostanze o di quelle individuate all’allegato A del DM 367 del 6/11/2003.
Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le attività Produttive, ove esistente, rilascia l’autorizzazione allo scarico avvalendosi dell’istruttoria tecnica del Gestore del servizio che acquisisce il parere di A.R.P.A.
Gli scarichi in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle 3 e 3/A All. 5, Parte terza, D.Lgs 152/2006 ; in particolari situazioni di accertato pericolo per l’ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, ovvero in applicazione al D.M. n. 367 del 6-11-2003 potranno essere fissati limiti di accettabilità più restrittivi di quelli indicati al precedente comma.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa, l’autorizzazione allo scarico stabilisce altresì la quantità massima di sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella.
Il Gestore del servizio, od altre Autorità preposte al controllo possono prescrivere a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo automatico della quantità e qualità dello scarico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Art. 16 Divieto di diluizione degli scarichi, acque di raffreddamento
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17 e 18 della Tab. 5 All. 5, Parte terza, D. Lgs 152/2006. In sede di istruttoria, il Gestore del servizio o altra Autorità preposta al controllo, può prescrivere che scarichi parziali contenenti tali sostanze subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale, e/o, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
L’immissione degli scarichi di acque di raffreddamento o impiegate per la produzione di energia nella rete fognaria interna, è ammessa di norma a valle del pozzetto di campionamento. Qualora detto scarico sia separato dallo scarico generale dello stabilimento, lo stesso è soggetto ad autorizzazione ed assoggettato ai valori limiti di emissione previsti dal regolamento per gli scarichi di acque reflue industriali.
Art. 17 Accessibilità degli scarichi
Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente, nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto per gli scarichi di sostanze pericolose, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura. Nel caso di scarichi indiretti la misurazione si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura privata ad uso comune. Allo scopo i titolari di scarichi di classe B o C dovranno installare un idoneo pozzetto di campionamento, conforme allo schema tecnico fornito dal Gestore, previo accordo con l’Agenzia.
In caso di acque reflue industriali (classe C) è comunque obbligatoria l’installazione a cure e spese del proprietario di idonei contatori per la misurazione delle acque reflue scaricate secondo le modalità stabilite dal gestore.
Art. 18 Scarichi da attività sanitaria
Su indicazione dell’Organo competente alla tutela igienica e sanitaria, e salvo diversa disposizione da parte del medesimo, gli scarichi di acque reflue di classe A o B o C derivanti da attività sanitaria, convogliati ad un depuratore dotato di sistema di disinfezione dell’effluente prima della immissione in corpo idrico, non sono di norma sottoposti al trattamento di disinfezione. Resta l’obbligo di eventuali altri trattamenti per il rispetto dei limiti di accettabilità tabellari.
Art. 19 Acque meteoriche e acque di prima pioggia
Si applicano integralmente le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 “ Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne” e Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”.
In particolare, ai fini della prevenzione dei rischi idraulici il Gestore del servizio può richiedere che le superfici esterne possano essere lasciate permeabili alle acque meteoriche e utilizzate per la ricarica delle falde o che siano allontanate mediante scarico in acque superficiali, o che siano sottoposte, prima dell’immissione in fognatura a particolari prescrizioni (bacini di laminazione, ecc.). In tali situazioni la pavimentazione delle aree cortilive sarà realizzata con materiali permeabili, e con l’impiego di tecniche che assicurino un buon grado di assorbimento dei terreni.
Le aree soggette a rischi idraulici verranno segnalate dal Gestore del Servizio al Comune per la regolamentazione degli interventi di modifica del territorio con implemento delle superfici coperte e pavimentate.
In tutti i casi le acque meteoriche provenienti dai pluviali devono essere disperse in superficie, allo scopo di rallentare il deflusso verso la pubblica fognatura e di limitare i picchi di portata massima in pubblica fognatura. Eventuali allacciamenti in deroga, ancorché accettati dal Gestore, non comportano alcuna responsabilità per il Gestore stesso, anche in caso di allagamento.
E’ vietato l’allacciamento alla pubblica fognatura delle acque meteoriche raccolte da rampe di accesso a seminterrati a quota inferiore alla suddetta pubblica fognatura.
Il Gestore del servizio può altresì richiedere che le superfici adibite a depositi di materiali o a svolgimento di attività, ove sia presente il rischio di deposizione di sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio per la qualità dello scarico terminale della fognatura pubblica nei corpi idrici ricettori, siano rese impermeabili e le acque meteoriche non provenienti dalle coperture siano convogliate e opportunamente trattate, per l’abbattimento degli inquinanti delle acque di prima pioggia (precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita da rete drenante). A titolo esemplificativo:
1. gli insediamenti che detengono cumuli argille, sabbia o altri materiali esposti all’azione delle acque meteoriche devono dotarsi di idonea vasca di sedimentazione o di raccolta delle acque di prima pioggia;
2. gli insediamenti con piazzali di servizio che per caratteristiche del ciclo produttivo sono soggetti ad imbrattamento di materie prime o di scarti delle lavorazioni, sia di natura organica che inorganica, devono essere dotati di sistema di convogliamento delle acque di dilavamento di prima pioggia all’impianto di pretrattamento o trattamento delle acque di processo degli stabilimenti rispettivi;
3. gli insediamenti con piazzali di servizio soggetti ad imbrattamento di oli minerali, grassi e idrocarburi, devono essere muniti di idoneo impianto di disoleazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, oppure di un sistema che convogli tali acque all’impianto di pretrattamento o trattamento delle acque di processo degli stabilimenti rispettivi;
4. in presenza di fognatura separata, le acque di dilavamento di prima pioggia devono essere convogliate dopo il pretrattamento nella fognatura nera e le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle raccolte dai tetti, alla fognatura bianca, o direttamente ai corpi idrici recettori se presenti.
Art. 20 Obbligo installazione contatore per approvvigionamenti diversi dal pubblico acquedotto
Gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per usi diversi dall’irrigazione di orti e/o giardini, sono tenuti ad installare e garantire il buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate ritenuti idonei dal Gestore del servizio, ed alla denuncia annuale della quantità di acqua prelevata.
Tali contatori devono essere installati a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore del servizio che verifica l’idoneità tecnica dell’apparecchio e dell’impianto e procede poi all’applicazione del sigillo di controllo.
Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare al Gestore del servizio eventuali guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale del Gestore del servizio la sua riapposizione a riparazione avvenuta.
In caso di inottemperanza agli obblighi del presente articolo, il Gestore del servizio può richiedere l’emissione di specifiche ordinanze comunali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme, per mancata ottemperanza alla prescrizione dell’autorizzazione allo scarico.
Art. 21 Impianti di pretrattamento
Il Gestore del servizio può prescrivere agli utenti, in conformità della disciplina regionale e nazionale, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli utenti, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore del servizio.
Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore del servizio ed al Comune, telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Gestore del servizio cui va formalmente comunicata la data dell’intervento. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell’impianto.
Art. 22 Scarichi tassativamente vietati
Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
1. benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
2. petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
3. sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
4. sostanze tossiche che, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, possano costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente, o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
5. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
6. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° C e i 38° C, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
7. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
8. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l’ambiente;
9. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto alla manutenzione o per l’ambiente.
L’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore del servizio dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/2006 Parte IVa per lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Art. 23 Sversamenti accidentali
Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente articolo 22, allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Gestore del servizio di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell’incidente.
Art. 24 Norme di salvaguardia
Le eventuali interruzioni del funzionamento degli impianti di sollevamento nonché le interruzioni del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo al Gestore del Servizio. Per gravi ragioni di pubblico interesse, il Comune su parere motivato del Gestore del servizio può rifiutare l’autorizzazione di nuovi scarichi provenienti da insediamenti industriali (classe C), ovvero revocare l’autorizzazione di quelli esistenti qualora, per la loro qualità e/o quantità, costituiscano pregiudizio per il buon funzionamento degli impianti di depurazione.
TITOLO V
NORME TECNICHE
Art. 25 Separazione degli scarichi
Nella progettazione delle nuove urbanizzazioni e delle fognature private le reti di raccolta delle acque bianche e nere devono essere separate, salvo diverse prescrizioni o deroghe
consentite dal Gestore del Servizio idrico integrato
Per le aree di nuova edificazione che determinano un aumento delle portate di acque bianche incompatibile con il sistema fognario preesistente, dovranno essere adottati i provvedimenti previsti all’art. 18 per ricondurre lo scarico entro i limiti di accettabilità.
In caso di rischi di sovraccarico idraulico alle pubbliche fognature, il Gestore del servizio può prescrivere:
- lo smaltimento delle acque meteoriche per dispersione nella aree private scoperte. In tali situazioni il Gestore del servizio può anche richiedere che la pavimentazione delle aree cortilive venga realizzata con materiali e tecniche che consentano il drenaggio delle acque piovane attraverso il terreno;
- l’installazione di sistemi di sicurezza anti-riflusso sulle fognature nere private. La manutenzione di tali sistemi è a carico del titolare dello scarico; conseguentemente il Gestore del servizio non risponde dei danni dipendenti dal malfunzionamento dei dispositivi suddetti.
È fatta salva la facoltà del Gestore del Servizio di proporre al Sindaco o chi per esso delegato, l’emissione di ordinanze di separazione degli scarichi esistenti quando si renda necessario limitare l’afflusso di acque meteoriche in tratti fognari con limitata portata idraulica, o quando sia necessario regolamentare la qualità dello scarico per il corretto funzionamento dell’impianto di trattamento terminale.
Art. 26 Fognature private
Le fognature private (opere fognarie all’interno delle proprietà) saranno realizzate a cura e spese della parte interessata, la quale resterà unica responsabile nei confronti del Gestore del servizio e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose durante l’esecuzione dei lavori, e durante l’utilizzo delle condotte.
Le fognature private saranno realizzate con utilizzo di materiali e tecniche conformi alle norme igieniche e sanitarie ed alle norme tecniche della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 4/2/1977 e norme UNI 9183 e relativi aggiornamenti, ed in particolare:
1. l’ubicazione dei pozzetti di sedimentazione, di raccordo, degrassatori, ecc. e delle vasche tipo Imhoff deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno un metro dai muri di fondazione, e non meno di dieci metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo siano agevoli e non rechino fastidio; in eventuali casi di comprovata impossibilità di rispetto di tali condizioni, dovrà comunque essere garantita la salubrità e l’igienicità;
2. le canalizzazioni interrate non dovranno di norma essere collocate sotto le superfici edificate. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati, nei punti di cambiamento di direzione e nei punti di innesto in altre condotte, tramite pozzetti di ispezione;
3. le canalizzazioni interrate dovranno essere dotate di pozzetti rompi-tratta ispezionabili, posati a distanza non superiore a 25 ml;
4. le condotte di acqua potabile dovranno essere protette dalle possibili contaminazioni da scarichi fognari, essere conformi a quanto previsto dalle leggi e dai vigenti regolamenti di igiene comunali (uso di tubazioni senza giunzioni nella parte interrara o di raccordi impermeabili) e comunque distanti non meno di 50 cm., sia orizzontalmente che verticalmente dalle fognature, restando sottinteso che l’estradosso di queste ultime dovrà risultare al di sotto del piano di posa delle condotte idriche; quando non sia possibile
mantenere le distanze desiderate dalle fognature è necessario che la condotta dell’acquedotto sia protetta con apposito manufatto (controtubo) che impedisca alle eventuali perdite della fognatura di raggiungere il condotto potabile;
5. è vietata l’installazione di qualsiasi manufatto che metta in comunicazione la rete idrica e la rete fognaria, anche se provvisto di valvola di non ritorno sulla rete idrica;
6. gli scarichi ed i pozzetti dovranno essere opportunamente ventilati.
Le fognature private dovranno inoltre essere realizzate in conformità alle norme tecniche di seguito indicate, concordate con l’Agenzia d’Ambito, atte a garantire il corretto funzionamento delle fognature e dei depuratori pubblici, ad assicurare il regolare deflusso degli scarichi privati, e ad evitare allagamenti delle proprietà per rigurgiti dei collettori pubblici. Le fognature private saranno quindi:
a) realizzate in conformità agli schemi forniti dal Gestore;
b) realizzate in modo che la bocca di captazione delle acque di scarico all’interno di edifici o di cortili sia ad un livello opportunamente superiore all’estradosso della pubblica fognatura. Diversamente la proprietà dovrà mettere in opera dispositivi idonei ad evitare allagamenti, quali valvole di non ritorno, impianti di sollevamento, o altro;
c) dotate di vasche Imhoff o altro sistema di pretrattamento, in base alle indicazioni del Gestore del servizio dipendenti dalle caratteristiche del sistema di fognatura o di depurazione: le vasche dovranno essere dimensionate secondo gli schemi forniti dal Gestore. Per scuole, uffici ed attività, il dimensionamento va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione;
d) dimensionate sulla base di adeguato calcolo idraulico; le fognature nere avranno in genere pendenza ≥ al 3‰;
e) dotate di pozzetto di ispezione provvisto di sifone, conforme agli schemi forniti dal Gestore, posto in proprietà privata a distanza massima di 2 metri dalla proprietà pubblica; nel caso di scarico indiretto attraverso collettori privati ad uso comune, il pozzetto di ispezione sarà collocato immediatamente a monte del raccordo dello scarico privato al collettore comune. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto ispezionabile ed accessibile per i controlli e le manutenzioni dell’allacciamento da parte del Gestore del servizio.
I terreni privati o privati ad uso pubblico nei quali sono collocate pubbliche fognature sono assoggettati, ove possibile, a servitù di fognatura estesa su una fascia di terreno della larghezza variabile da metri 3 a metri 5, posta a cavaliere ed in asse alla tubazione sottostante.
È vietato edificare, porre a dimora essenze arboree di qualsiasi genere, collocare manufatti e/o impianti nella fascia assoggettata a servitù, salvo autorizzazione dell’Ente gestore.
In caso di vendita, permuta, costituzione di altre servitù a carico della fascia asservita, la proprietà è tenuta a trasferire al nuovo proprietario l’onere del rispetto dei vincoli connessi con la servitù di fognatura esistente.
Art. 27 Allacciamento alla pubblica fognatura
Gli allacciamenti alla fognatura pubblica dovranno essere conformi agli schemi forniti dal Gestore preventivamente concordati con l’Agenzia di Ambito, ed in particolare:
1. il diametro delle condotte di allacciamento degli edifici residenziali non dovrà, in genere, essere inferiore alla dimensione di mm. 160 per fognatura di tipo nero e mm. 200 per fognature di tipo bianco o misto; per gli insediamenti industriali si farà riferimento al calcolo di portata idraulica;
2. le condotte di allacciamento alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente
andamento rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all’asse della fognatura stradale;
3. le condotte di allacciamento saranno inserite nel pozzetto di allacciamento a quota superiore all’estradosso del collettore fognario. In caso di impossibilità tecnica a mantenere tale quota l’allacciamento potrà essere realizzato a quota diversa, purché non inferiore al normale livello di scorrimento nella pubblica fognatura, ed a condizione che sul tratto terminale del collettore privato sia installata, a cura della proprietà, una valvola di non ritorno;
4. quando la fognatura privata è realizzata a quota inferiore al livello di scorrimento della fognatura pubblica sarà messo in opera, a cura della proprietà, un impianto di sollevamento, conforme agli schemi forniti dal Gestore preventivamente concordati con l’Agenzia di Ambito. La manutenzione di tali sistemi è a carico del titolare dello scarico; conseguentemente il Gestore del servizio non risponde dei danni dipendenti dal malfunzionamento dei dispositivi suddetti.
5. Il Gestore ha facoltà di ottenere la servitù per l’estensione delle condutture della rete fognaria nelle strade o proprietà private, secondo la normativa vigente. Il proprietario dell’immobile, dovrà pertanto consentire la posa delle tubazioni e sarà inoltre tenuto ad autorizzare l’allacciamento alla rete fognaria esterna (pubblica), sia delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà, sia di quelle in proprietà adiacenti od immediatamente confinanti, sottoscrivendo specifico impegno.
Art. 28 Realizzazione delle opere di nuovo allacciamento alla pubblica fognatura
Gli allacciamenti nuovi alla pubblica fognatura a partire dal pozzetto di allacciamento stradale, fino al pozzetto di campionamento-ispezione al limite della proprietà privata, o – in mancanza di tali pozzetti – fino al confine con la proprietà privata, sono parte integrante della fognatura pubblica, e sono eseguiti dal Gestore del servizio, con oneri a carico della proprietà, in seguito al rilascio di autorizzazione allo scarico o parere di conformità.
Le spese saranno comprensive degli eventuali oneri relativi all’ottenimento delle concessioni od autorizzazioni per i lavori da eseguirsi su suolo pubblico, su strade comunali, provinciali o statali, nonché all’ottenimento dei permessi per l’occupazione di sedi stradali, suolo pubblico o privato.
Su richiesta della proprietà, corredata da copia dell’autorizzazione allo scarico o parere di conformità completa di elaborati grafici, il Gestore del servizio formulerà un preventivo di spesa per la realizzazione dell’allacciamento.
Le opere verranno realizzate dal Gestore del servizio ad avvenuta accettazione del preventivo di spesa, ed in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari.
Il Gestore del servizio può consentire la realizzazione diretta delle opere di allacciamento da parte della proprietà nel rispetto di proprie specifiche tecniche appositamente individuate; in tal caso tutti gli oneri relativi all’ottenimento delle concessioni od autorizzazioni saranno a carico della stessa. L’interessato dovrà comunicare preventivamente al Gestore del servizio la data di esecuzione delle opere di allacciamento ed il nome della Ditta esecutrice. Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di verificare le modalità di esecuzione degli allacciamenti realizzati dai privati, il rispetto delle condizioni prescritte, ed eventualmente disporre o far disporre dal Sindaco territorialmente competente, la demolizione e/o la ricostruzione delle opere realizzate in difformità.
Gli allacciamenti eseguiti dai privati saranno presi in carico ed acquisiti al patrimonio pubblico in seguito al collaudo o verifica tecnica di regolare esecuzione dell’opera da parte
del Gestore del Servizio e del Comune o di altri Enti preposti.
La realizzazione diretta delle opere di allacciamento da parte della proprietà, di norma non è ammessa quando i lavori interessano strade di collegamento ad alto traffico (in genere provinciali o statali), o strade di centri urbani vincolate al mantenimento di pavimentazioni d’arredo architettonico, ed in qualsiasi altra situazione per la quale il Gestore del servizio ritenga di non poter concedere l’esecuzione diretta da parte della proprietà.
Nel caso di ricostruzione o di ripristino di fognature stradali il Gestore del servizio può provvedere all’esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei, fino al limite di proprietà. Il collegamento degli scarichi esistenti ai nuovi allacciamenti sarà realizzato a cura e spese delle proprietà.
Art. 29 Attivazione dello scarico - sopralluogo tecnico
Nelle fognature delle nuove urbanizzazioni l’attivazione degli scarichi privati è vincolata al positivo collaudo funzionale delle fognature di lottizzazione.
Nelle pubbliche fognature in carico al Gestore, l’attivazione degli scarichi privati è subordinata alla procedura di cui all’art. 10 del presente Regolamento. In caso di sopralluogo tecnico, dovrà presenziare il proprietario e/o un suo incaricato con il personale operaio necessario alle ispezioni tecniche occorrenti.
Il sopralluogo tecnico è finalizzato unicamente alla verifica dell’osservanza delle norme del presente regolamento, con esclusione del Gestore del servizio da ogni responsabilità per eventuali danni da persone o cose causati dall’impianto di scarico.
In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto ad adeguare le opere alle prescrizioni del gestore del servizio, il quale si può avvalere della facoltà di richiedere l’emissione di ordinanza sindacale prevista all’articolo 40.
Art. 30 Manutenzione delle fognature private
Il proprietario dell’immobile e/o il titolare dell’attività è tenuto a mantenere funzionante ed efficiente la propria rete fognaria mediante estrazione del fango e della crosta dai pozzetti e delle vasche Imhoff o fosse settiche con frequenza utile a garantire il buon funzionamento delle stesse, compreso il lavaggio delle condotte sino all’innesto nella rete stradale.
Il fango ed i residui di lavaggio verranno smaltiti come rifiuti, nel rispetto del Dlgs 152/2006.
In caso di danni alle pubbliche fognature addebitabili a negligenza o manomissione o altro carico del privato e si configuri l’urgenza di provvedere immediatamente, il Gestore del servizio provvede direttamente all’esecuzione di ogni lavoro necessario, nonché alla contestazione, con addebito di spese a carico del responsabile.
TITOLO VI
TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Art. 31 Conferimenti ammessi e forme di recapito
Il recapito con autobotti di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione del Gestore del servizio, ai sensi dell’art.110 comma 3 D.Lgs 152/2006, è ammesso, nel rispetto delle caratteristiche e
capacità depurative adeguate dell’impianto, a condizione che siano costituiti da:
- materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse settiche, vasche Imhoff, ecc.);
- acque reflue che rispettano i valori limite della tabella allegata al regolamento per gli scarichi industriali, fatta salva la concessione di deroghe a norma dello stesso regolamento;
- materiali derivanti dalla rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- eventuali altri rifiuti liquidi per i quali il Gestore del servizio abbia ottenuto l’ autorizzazione della Provincia ai sensi dell’art. 110 comma 2 D. Lgs 152/2006.
Lo scarico dei rifiuti liquidi di cui sopra deve essere effettuato nell’area degli impianti in punti appositamente predisposti dal Gestore del servizio, alla presenza del personale Gestore del servizio preposto alla conduzione degli impianti, e negli orari stabiliti.
Art. 32 Cautele per il trasporto e lo scarico
Il committente ed il trasportatore devono osservare le norme specifiche del D. Lgs 152/2006. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, devono inoltre osservare tutte le prescrizioni impartite dall’autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che le operazioni siano causa di danni igienico - sanitari ed ambientali. In particolare saranno tenuti a dotarsi di attrezzature di pronto intervento idonee a limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali dei rifiuti e, se del caso, provvederanno tempestivamente ad informare gli organi preposti alla tutela igienico sanitaria ed ambientale.
In caso di fuoriuscita accidentale di rifiuti la ditta trasportatrice è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell’ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dall’autorità competente.
Art. 33 Controlli analitici relativi ai conferimenti
Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Gestore del servizio, a campionamento per i controlli analitici del liquame e per la verifica di rispondenza di quanto conferito a quanto dichiarato nel formulario di trasporto.
Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di far sospendere lo scarico in qualsiasi momento, qualora ritenga che non sussistono le condizioni di ammissibilità del rifiuto liquido conferito.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 34 Tariffa del servizio di fognatura e di depurazione
Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, a qualunque uso adibiti, è dovuto al Gestore del servizio il pagamento di una tariffa.
La tariffa è formata da due quote, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
Le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono quelle approvate dall’Agenzia d’Ambito
per i Servizi Pubblici di Ferrara in conformità della normativa regionale e nazionale.
Al fine della determinazione delle tariffe, il volume di acqua scaricata è posto pari al volume di acqua fornita, prelevata, o comunque accumulata.
Il volume di acqua scaricato è determinato:
- quanto agli utenti del pubblico acquedotto, in misura pari ai consumi di acqua rilevati d’ufficio;
- quanto agli utenti che si approvvigionano in parte o in tutto da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenunce annuali da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno riferito all’anno solare precedente, su apposito modulo predisposto dal Gestore del servizio; in caso di mancanza del contatore volumetrico dei prelievi, in base alla media dei consumi registrati statisticamente per l’uso dichiarato;
- quanto ai titolari di scarichi industriali o industriali assimilati ai domestici che dispongono di idonei misuratori di portata dello scarico, in base al volume effettivamente scaricato che dovrà essere annualmente comunicato al gestore su apposito modello dallo stesso predisposto;
La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura è dovuta da tutti gli utenti che generano scarichi di acque reflue allacciati alla pubblica fognatura.
L’allacciamento può essere reale o potenziale, diretto o indiretto.
Per allacciamento potenziale si intende la possibilità obiettiva, data dalle presenza di pozzetti di allacciamento a servizio della proprietà di usufruire dell’apposito servizio, eventualmente anche a mezzo di impianto di sollevamento privato, a prescindere dall’effettivo uso del medesimo da parte del singolo utente.
Per allacciamento indiretto si intende un allacciamento alla pubblica fognatura realizzato attraverso il collegamento dello scarico a canalizzazioni private allacciate alla pubblica fognatura.
La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, è dovuta da tutti gli utenti del servizio di fognatura come sopra definiti, allorquando la fognatura sia provvista di un impianto di depurazione attivo.
Nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione o questo sia temporaneamente inattivo, si procederà in conformità alla normativa vigente.
La tariffa per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche assimilate è commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate, in relazione ai costi sostenuti dal Gestore del servizio. Per le caratteristiche qualitative si fa riferimento alle rilevazioni del Gestore del servizio e/o alle comunicazioni degli utenti ed alle autodenunce annuali da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno solare precedente su apposito modulo predisposto dal Gestore.
Per scarichi di acque reflue industriali assimilati alle domestiche, con caratteristiche quali- quantitative simili agli effluenti domestici, qualora il calcolo della tariffa industriale sia inferiore a quello della tariffa civile, si applica comunque la tariffa civile.
La tariffa è stabilita ed aggiornata periodicamente dall’Agenzia secondo le disposizioni vigenti.
In casi non previsti o anomali, la tariffa sarà soggetta ad un contratto forfettario tra le parti. I parametri in deroga saranno comunque valutati dal Gestore del servizio in base alla quantità in rapporto alla potenzialità del trattamento finale presso il depuratore pubblico.
Art. 35 Tariffa per i conferimenti a mezzo autobotte ad impianti di depurazione
Per il servizio di trattamento dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte agli impianti di depurazione è dovuta una tariffa commisurata alla quantità e qualità degli stessi.
La tariffa viene determinata dal Gestore e comunicata all’Agenzia d’Ambito.
Nel caso di conferimento di rifiuti costituiti da acque reflue, la tariffa è quella corrispondente al servizio di depurazione di acque reflue domestiche o, a seconda del caso, di acque reflue industriali e domestiche assimilate.
Art. 36 Oneri accessori
ONERI DI ISTRUTTORIA - PARERI RILASCIATI A PRIVATI RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA
(importi al netto di IVA 10%)
Attività | Quota €/cad. |
Parere su nuova costruzione o ristrutturazione con realizzazione o presa in carico di nuovo allacciamento alla fognatura pubblica (uso residenziale, commerciale, artigianale, di servizio, indu- striale con scarichi di tipo domestico) | 150,00 |
Parere per ristrutturazioni, varianti – uso residenziale, con allacciamento esistente | 50,00 |
SCIA/Comunicazioni per subentri, volture, ed altre certificazio- ni, uso commerciale, artigianale, di servizio, industriale con scarichi di tipo domestico, con allacciamento esistente | Esente |
SCIA/Comunicazioni per subentri, volture, ed altre certificazio- ni, uso commerciale, artigianale, di servizio, industriale con scarichi di tipo domestico, con allacciamento di progetto | 150,00 |
SCIA/Comunicazioni riguardanti attività produttive o industriali per procedimenti confermativi di scarichi di tipo domestico con allacciamento esistente in assenza di titolo abilitativo | 50,00 |
Parere su scarico industriale sostanze non pericolose (compresi i pareri per rinnovo o variante) | 150,00 |
Parere su scarico industriale sostanze pericolose (compresi i pareri per rinnovo o variante) | 200,00 |
Parere su scarico industriale – parere espresso in conferenza di servizi per AIA | 300,00 |
Parere su acque reflue di prima pioggia o dilavamento (compresi i pareri per rinnovo o variante) | 100,00 |
Certificazione di inesistenza fognatura | Esente |
Stabilendo che:
Nel caso di nuovo allacciamento alla pubblica fognatura le spese di sopralluogo verranno addebitate in occasione dell’istruttoria per il rilascio del parere di conformità dello scarico.
TITOLO VIII
CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SANZIONI
Art. 37 Accertamenti e controlli
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per il raggiungimento degli obbiettivi di qualità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature, il Gestore del servizio ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 152/2006, organizza un servizio di controllo, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, avvalendosi di proprio personale e delle proprie strutture di laboratorio chimico e biologico per le attività di accertamento e campionamento e per l’espletamento delle analisi, o di personale incaricato e/o di strutture private convenzionate. L’attività di controllo è finalizzata a:
- verifiche di corretta conduzione e manutenzione delle fognature ed impianti interni alle proprietà;
- verifiche qualitative e quantitative degli scarichi e dei prelievi da fonti diverse da pubblico acquedotto, per accertamenti in materia tariffaria e per il riscontro di conformità degli scarichi alle prescrizioni delle autorizzazioni.
- verifiche di conformità degli impianti di fognatura privata interna alle proprietà ed esterna agli edifici al progetto approvato, per le parti di impianto determinanti le caratteristiche qualitative degli scarichi.
Il personale incaricato, è autorizzato a compiere sopralluoghi ed ispezioni all’interno del perimetro dell’insediamento, e ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:
1. il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, l’osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006, del presente regolamento e dell’autorizzazione allo scarico;
2. la quantità d’acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto;
3. le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, le materie prime lavorate e le fasi di lavorazione.
Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Le modalità di campionamento per il controllo del rispetto dei limiti di accettabilità saranno conformi alle indicazioni riportate nell’allegato 5 D. Lgs 152/2006.
Per il controllo ai fini gestionali o tariffari il prelievo potrà essere anche di tipo istantaneo. Il campione sarà di norma sigillato. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato.
Nel caso di prelievi effettuati a fini gestionali o tariffari gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell’insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.
Di tutte le operazioni effettuate durante l’attività di controllo sarà redatto apposito verbale da consegnare in copia al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data di esecuzione dell’analisi affinché il titolare possa presenziarvi.
Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d’ufficio nei limiti del rispetto della L. 241/90. Il Gestore del servizio ha facoltà di richiedere ad ARPA di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti consortili di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.
Ferma restando l’attività di vigilanza e controllo, di prevenzione e repressione dell’ARPA, il personale del Gestore del servizio addetto al controllo è tenuto a denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella sia obbligata a riferire, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio od a causa del proprio servizio, dandone altresì notizia al Sindaco.
Le verifiche di conformità degli scarichi di acque reflue domestiche sono di norma effettuati nell’ambito degli accertamenti previsti dai regolamenti edilizi per le nuove costruzioni o ristrutturazioni ed organizzati dal Comune, con il coinvolgimento degli enti di volta in volta interessati, compreso il gestore del Servizio Idrico Integrato che verificherà il rispetto del progetto approvato per gli elementi che determinano gli aspetti quali-quantitativi dello scarico e per le modalità di allacciamento alla pubblica fognatura, rimanendo invece di competenza degli organi preposti alla tutela igienica la verifica della corretta esecuzione dell’impianto di scarico per quanto attiene la salubrità ed igiene degli edifici.
Art. 38 Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della Parte III del D.Lgs 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il Comune, su indicazione del Gestore del servizio o di altra autorità competente al controllo, procede, secondo la gravità dell’infrazione:
1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono esser eliminate le irregolarità;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
3. alla revoca dell’autorizzazione in casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
Per motivi di somma urgenza, per gravi e comprovati motivi di rischio ambientale, il Gestore potrà adottare tutti i provvedimenti necessari, compresa la interruzione degli scarichi nelle more della successiva formalizzazione da parte della competente Autorità Comunale.
Art. 39 Danno ambientale
Chiunque in violazione alle disposizioni del presente regolamento, provoca un danno alle acque , al suolo al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui Parte IV, titolo V del D. Lgs n. 152/06.
Art. 40 Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando costituiscano violazione alle norme statali e regionali vigenti, sono sanzionate ai sensi delle medesime normative.
La realizzazione delle fognature interne alle proprietà in difformità al progetto approvato costituisce violazione alle norme edilizie ed è assoggettabile alle sanzioni previste dalle stesse. Il personale del Gestore del servizio è tenuto a segnalare le eventuali difformità rilevate al Comune.
Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di far disporre, attraverso ordinanza comunale, la
demolizione e/o la ricostruzione delle opere realizzate in difformità al progetto approvato. Resta fermo quanto previsto dall’art. 650 c.p. per l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all’obbligo del risarcimento, ai sensi dell’art. 2043 c.c.
In caso di accertamento di illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs 152/2006 e dal presente regolamento provvede il Comune, su conforme segnalazione del Gestore del servizio o di ARPA, ai sensi del medesimo D. Lgs 152/2006 e della delibera Giunta Regionale 1053/2003 e s.m.i..
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano oggetto di specifica previsione, e quando non costituiscano reato ovvero siano sanzionate da leggi od atti aventi valore di legge e regolamenti, saranno soggette a sanzioni amministrative negli importi determinati dalle singole amministrazioni comunali in accordo con l’Agenzia di ambito.
In tutti i casi in cui sia stata constatata un’azione o un’omissione in violazione alle norme del presente Regolamento, il Comune può parimenti ordinare al responsabile dell’infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative in violazione alle norme del presente regolamento e del D. Lgs 152/2006, sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.
Art. 41 Rinvio alla normativa esistente
Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia alle leggi generali e speciali statali e regionali in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, in materia di risorse idriche ed in materia tariffaria e tributaria.
Art. 42 Entrata in vigore
Il presente Regolamento sarà affisso all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.
ALLEGATI
Al reg. di fognatura e depurazione
ALLEGATO A
CRITERI PER L’ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI ART. 101 COMMA 7 D. LGS 152/06
Secondo le indicazioni della delibera Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1053/2003, possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5 , i valori limite della seguente tabella.
Il rispetto dei valori limite deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
Parametro/sostanza | Unità di misura | Valore limite di emissione |
Portata | mc/giorno | 15 |
PH | 5,5-9,5 | |
Temperatura | C° | 30 |
Colore | Non percettibile con diluizione 1:40 | |
Materiali grossolani | Assenti | |
Solidi sospesi totali | mg/l | 700 |
BOD5 (come ossigeno) | mg/l | 300 |
COD | mg/l | 700 |
Rapporto COD/BOD5 | 2,2 | |
Fosforo totale (come P) | mg/l | 30 |
Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | 50 |
Azoto nitroso (come N) | mg/l | 0,6 |
Azoto nitrico (come N) | mg/l | 30 |
Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | 40 |
Tensioattivi | Mg/l | 20 |
Nota bene:
Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per gli scarichi in acque superficiali.
ALLEGATO B – Sub Ambito C.A.D.F. S.p.A.
VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA SERVITA DA DEPURATORE TERMINALE
Numero parametro | Sostanze | Unità di misura | Valore limite (1) | Parametro inserito in tabella 5.D.lgs 152/99 Limiti inderogabili |
1 | PH | 5,5 – 9,5 | ||
2 | Temperatura | °C | 35°C | |
3 | Colore | Non percettibile con diluizione 1:40 | ||
4 | Odore | Non deve essere causa di molestie | ||
5 | Materiali grossolani | Assenti | ||
6 | Solidi sospesi totali | Mg/l | 1.000 | |
7 | BOD5 (come O2) | Mg/l | 1.000 | |
8 | COD (come O2) | Mg/l | 2.000 | |
9 | Alluminio | Mg/l | 2 | |
10 | Arsenico | Mg/l | 0,5 | |
11 | Bario | Mg/l | ||
12 | Boro | Mg/l | 4 | |
13 | Cadmio | Mg/l | 0,02 | X |
14 | Cromo totale | Mg/l | 4 | |
15 | Cromo VI | Mg/l | 0,2 | X |
16 | Ferro | Mg/l | 4 | |
17 | Manganese | Mg/l | 4 | |
18 | Mercurio | Mg/l | 0,005 | X |
19 | Nichel | Mg/l | 4 | |
20 | Piombo | Mg/l | 0,3 | X |
21 | Rame | Mg/l | 0,4 | |
22 | Selenio | Mg/l | 0,03 | |
23 | Stagno | Mg/l | 10 | Comp. Organici dello stagno |
24 | Zinco | Mg/l | 1 | |
25 | Cianuri totali (come CN) | Mg/l | 1 | |
26 | Cloro attivo libero | Mg/l | 0,3 | |
27 | Solfuri (H2S) | Mg/l | 2 | |
28 | Solfiti (come SO3) | Mg/l | 2 | |
29 | Solfati (come SO4) | Mg/l | 1.000 | |
30 | Cloruri | Mg/l | 3.000 | |
31 | Fluoruri | Mg/l | 12 | |
32 | Fosforo totale (come P) | Mg/l | 30 | |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) |
Mg/l | 50 | |
34 | Azoto nitroso (come N) | Mg/l | 5 | |
35 | Azoto nitrico (come N) | Mg/l | 30 | |
36 | Grassi e olii animali/vegetali | Mg/l | 150 | |
37 | Idrocarburi totali | Mg/l | 10 | |
38 | Fenoli | Mg/l | 1 | |
39 | Aldeidi | Mg/l | 2 | |
40 | Solventi organici aromatici | Mg/l | 0,4 | |
41 | Solventi organici azotati | Mg/l | 0,2 | X |
42 | Tensioattivi totali | Mg/l | 20 | |
43 | Pesticidi fosforiti | Mg/l | 0,10 | X |
44 | Pesticidi tot.(esclusi fosforati) tra cui | Mg/l | 0,05 | Comp. Organici alogenati |
45 | - xxxxxx | Mg/l | 0,01 | X |
46 | - dieldrin | Mg/l | 0,01 | X |
47 | - endrin | Mg/l | 0,002 | X |
48 | - isodrin | Mg/l | 0,002 | |
49 | Solventi clorurati | Mg/l | 2 | Comp. Organici alogenati |
50 | Escherichia coli (2) | UFC/100 ml |
Note:
(1) I limiti indicati sono applicati in relazione alla capacità dell’impianto finale di trattamento di rispettare i limiti di emissione dello scarico terminale. Sono ammesse deroghe, ad esclusione dei valori limite dei parametri indicati in tabella 5 allegato 5 d.lgs 152/2006, se, in relazione alla quantità e qualità dello scarico industriale non è compromessa la qualità dello scarico terminale della pubblica fognatura. Se invece, in relazione alla quantità e qualità dello scarico industriale, la qualità dello scarico della pubblica fognatura fosse compromessa, si applicheranno limiti più restrittivi.
(2) In sede di autorizzazione allo scarico, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo recettore e degli usi esistenti.
ALLEGATO B – Sub Ambito HERA S.p.A
VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SCARICHI DI CLASSE B e C IN PUBBLICA FOGNATURA SERVITA DA DEPURATORE TERMINALE
Numero parametro | Sostanze | unità misura | Tabella scarico fognatura |
1 | pH | 5,5 - 9,5 | |
2 | temperatura | °C | - |
3 | colore (1:40) | - | |
4 | odore | - | |
5 | mat.grossolani | assenti | |
6 | Sol.sosp.tot. | mg/l | 700 |
7 | BOD5 | mg/l | 1000 |
8 | COD | mg/l | 2000 |
9 | alluminio | mg/l | 2 |
10 | arsenico | mg/l | 0,5 |
11 | bario | mg/l | - |
12 | boro | mg/l | 4 |
13 | cadmio | mg/l | 0,02 |
14 | cromo III | mg/l | 4 |
15 | cromo totale | mg/l | 4 |
16 | cromo VI | mg/l | 0,2 |
17 | ferro | mg/l | 4 |
18 | manganese | mg/l | 4 |
19 | mercurio | mg/l | 0,005 |
20 | nichel | mg/l | 4 |
21 | piombo | mg/l | 0,3 |
22 | rame | mg/l | 0,4 |
23 | selenio | mg/l | 0,03 |
24 | stagno | mg/l | - |
25 | zinco | mg/l | 1 |
26 | cianuri totali (come CN) | mg/l | 1 |
27 | cloro attivo libero | mg/l | 0,3 |
28 | solfuri (come H2S) | mg/l | 2 |
29 | solfiti (SO =) 3 | mg/l | 2 |
30 | solfati (SO =) 4 | mg/l | 1000 |
31 | cloruri | mg/l | 1200 |
32 | fluoruri | mg/l | 12 |
33 | fosforo totale | mg/l | 20 |
34 | azoto ammoniacale (come N) | mg/l | 40 |
35 | azoto nitroso (come N) | mg/l | 1 |
36 | azoto nitrico (come N) | mg/l | 30 |
37 | grassi e oli animali e veg. | mg/l | 100 |
38 | oli minerali | mg/l | 10 |
39 | fenoli | mg/l | 1 |
40 | aldeidi | mg/l | 2 |
41 | solventi organici aromatici | mg/l | 0,4 |
42 | solventi organici azotati | mg/l | 0,2 |
43 | solventi organici clorurati | mg/l | 2 |
44 | tensioattivi | mg/l | 4 |
45 | pesticidi fosforati | mg/l | 0,1 |
46 | pesticidi totali (esclusì i fosforati) | mg/l | 0,05 |
tra cui: | |||
-xxxxxx | mg/l | 0,01 | |
-dieldrin | mg/l | 0,01 | |
-endrin | mg/l | 0,002 | |
-isodrin | mg/l | 0,002 |
C.A.D.F. S.p.A.
“L’Acquedotto del Delta”
60
finito di stampare il 31/01/2016