Apprendistato professionalizzante. Assunzione I. L’apprendistato professionalizzante è un contratto finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali ed è essenzialmente finalizzato ad essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. Tale istituto costituisce quindi uno strumento di accesso al lavoro in grado di favorire l’inserimento dei giovani e una occupazione stabile e di qualità. II. II rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione. III. Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso di apprendistato, nonché il relativo trattamento economico. IV. Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad un periodo di prova di 2 mesi. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la prova. V. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement
Apprendistato professionalizzante. Assunzione
I. L’apprendistato Articolo 52 A fronte della eventuale prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato professionalizzante è si considera utile per un contratto finalizzato biennio ai fini: - della normativa aziendale in tema di avanzamenti automatici di carriera di cui al conseguimento Capitolo 4; - dell’applicazione dell’articolo 47 del presente Contratto Integrativo Aziendale relativo alla richiesta di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro trasferimento avanzata dal Personale; - della moratoria di cui all’art. 58 del presente Contratto Integrativo Aziendale e l’acquisizione di competenze di base, trasversali dei relativi effetti a tutti i fini contrattuali e tecnico professionali ed è essenzialmente finalizzato ad essere trasformato in contratto aziendali previsti per il Personale a tempo indeterminato. Tale istituto costituisce quindi uno strumento di accesso al lavoro in grado di favorire l’inserimento dei giovani e una occupazione stabile e di qualità.
II. II rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza Il Personale assunto con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo è inserito nei piani di provaincentivazione di cui al Capitolo 3 a partire dal 25° mese di servizio. Il Personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante può essere assegnato a qualsiasi punto operativo della Regione di assunzione nei primi 24 mesi dall’assunzione, la durata senza dar luogo ad alcuna corresponsione collegata alla mobilità in caso di utilizzo all’interno di tale ambito. In caso di utilizzo presso punti operativi esterni alla Regione nel medesimo arco temporale attribuzione del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire al termine trattamento di cui alla nota a verbale in calce all'art. 41 del C.I.A.. Alla conclusione del periodo di apprendistato in base agli esiti l’Azienda procede alla certificazione della formazione aziendale ed extra aziendale svoltafruita, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso di apprendistato, nonché il relativo trattamento economico.
IVnel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Il lavoratore assunto con rapporto Tenuto conto dell’elevato contenuto formativo del contratto di apprendistato è soggetto ad un periodo professionalizzante e nell’intento di prova non perdere l’esperienza acquisita dalle risorse assunte con tale tipologia contrattuale, l’Azienda conferma che, nel caso si manifestino esigenze di 2 mesi. Nel caso personale a tempo indeterminato, valuterà prioritariamente – per lo svolgimento delle medesime mansioni e nelle medesime aree geografiche – la conferma in cui il periodo servizio degli apprendisti, fatte salve le ipotesi di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la provaesclusione ordinariamente previste.
V. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesi.
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Samples: Inquadramento Del Personale, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Integrativo Aziendale
Apprendistato professionalizzante. Assunzione
I. L’apprendistato Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, Legge n. 247/2007, integrato dal D.Lgs. n. 167/2011 – Testo Unico dell’apprendistato, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante è un o contratto finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di basemestiere (art. 4 – D.Lgs. 167/2011), trasversali e tecnico professionali ed è essenzialmente finalizzato ad essere trasformato riconoscono in contratto a tempo indeterminato. Tale tale istituto costituisce quindi uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di accesso al lavoro in grado diritto – dovere di favorire l’inserimento dei giovani e una occupazione stabile istruzione e di qualità.
II. II rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitariaformazione, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Nel le parti individuano nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo o contratto di provamestiere, lo strumento idoneo alla qualificazione di giovani da introdurre a pieno titolo nel settore della docenza e dei servizi forniti dalle scuole di lingua. Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legis- lativa dell’apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che ad essi la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso di apprendistato, nonché il relativo trattamento economico.
IV. Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad un periodo di prova di 2 mesi. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenzelegge demanda, anche cumulativamente considerateal fine dell’armonizzazione con il presente accordo. Le parti concordano, non superino altresì, che i datori di lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la durata prevista per la provasede legale.
V. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl
Apprendistato professionalizzante. Assunzione
I. L’apprendistato In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire – attraverso il tempestivo utilizzo dell’istituto non appena ciò sarà possibile – lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Nel frattempo continuerà a trovare applicazione la disciplina dell’apprendistato prevista dall’art. 32 del CCNL 19 maggio 2000, che si intende estesa ai lavoratori di ottavo livello. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un contratto finalizzato al conseguimento percorso di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali ed è essenzialmente finalizzato ad essere trasformato in contratto – professionali. La formazione si realizza tramite la partecipazione a tempo indeterminatopercorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Tale istituto costituisce quindi uno strumento di accesso al lavoro in grado di favorire l’inserimento dei giovani e una occupazione stabile e di qualità.
II. II rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Nel Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di provaè necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svoltaformazione, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso la durata del periodo di apprendistato, nonché il relativo trattamento economico.
IVpiano formativo. Il lavoratore assunto con rapporto contratto di apprendistato è soggetto ad professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all’8° e per tutte le relative mansioni. L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 31 del presente contratto, di 2 mesidurata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. Nel In ogni caso in cui il periodo di prova venga interrotto non potrà superare i due mesi. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: 8 72 20 20 32 7 72 20 20 32 6 72 20 20 32 5 66 20 20 26 4 60 18 18 24 3 e 3 super 54 16 16 22 2 e 2 super 42 14 14 14 Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che – prima del contratto di apprendistato – abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per cause intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto – dovere di istruzione e formazione. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. E’ demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta al lavoratore – nei limiti del periodo di comporto – il seguente trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro:
a) nei primi due periodi di apprendistato: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale dell’apprendista, - dal 4° al 20° giorno di malattia: 46% della retribuzione normale dell’apprendista, - dal 21° al 180° giorno di malattia: 29% della retribuzione normale dell’apprendista, - per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto nell’anno solare: 50% della retribuzione normale dell’apprendista;
b) nel terzo periodo di apprendistato: - per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 50% della retribuzione normale dell’apprendista. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore sarà ammesso a completare con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all’art. 61 - Malattia ed infortunio non sul lavoro. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di prova stesso qualora le assenzepreavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 94, 102 e 112 del presente contratto. Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello; anche cumulativamente consideratea tali lavoratori si applica la norma di cui al … comma del presente articolo, non superino la durata prevista che prevede l’inquadramento temporaneo due livelli sotto quello di destinazione finale per la prova.
V. Nel solo caso il primo terzo di interruzione apprendistato e un livello sotto per il secondo terzo del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesiapprendistato professionalizzante.
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Samples: Contract
Apprendistato professionalizzante. Assunzione
I. L’apprendistato L'apprendistato professionalizzante è un contratto finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali ed è essenzialmente finalizzato ad essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. Tale istituto costituisce quindi uno strumento di accesso al lavoro in grado di favorire l’inserimento l'inserimento dei giovani e una occupazione stabile e di qualità.
II. II rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento all'accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo dell'assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso di apprendistato, nonché il relativo trattamento economico.
IV. Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad un periodo di prova di 2 mesi. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la prova.
V. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesi.
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Apprendistato professionalizzante. Assunzione
I. L’apprendistato professionalizzante è un Con questa forma di contratto finalizzato possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni, fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno d’età, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione attraverso qualifica professionale ai fini contrattuali. Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della L. 53/2003 e del D.Lgs. 226/2005. La durata del contratto è stabilita dall’art. 114 in relazione al tipo di qualifica da conseguire ma, in ogni caso, non potrà superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi. La formazione sul lavoro di tipo professionalizzante e l’acquisizione di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’Azienda, sarà integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’Azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base, base e trasversali e tecnico professionali ed disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista all’art. 227 del presente CCNL. Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è essenzialmente finalizzato ad essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. Tale istituto costituisce quindi uno strumento di accesso al lavoro in grado di favorire l’inserimento dei giovani e una occupazione stabile e di qualità.
II. II rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitariadestinato alla formazione teorica, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattualeaula, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di provamediante corsi esterni o interni, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la su temi inerenti alla qualifica da conseguire al termine conseguire, nel rispetto di un modulo formativo e del periodo monte orario predefinito (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso di apprendistato, nonché il relativo trattamento economicostudio conseguito).
IV. Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad un periodo di prova di 2 mesi. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la prova.
V. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesi.
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