Common use of Apprendistato Clause in Contracts

Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa extra legem le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

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Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzantepro- fessionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante professionalizzan- te i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi 2 24 6 18 - 3 36 6 14 16 4 42 12 14 16 5 48 14 16 18 6 60 18 18 24 L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto sot- to quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finalefi- nale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza de- correnza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso pres- so la medesima azienda.. . In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione cessazio- ne dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa extra legem le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

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Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzantepro- fessionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto di- sposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, forma del contrattocon- tratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi 2 24 6 18 - 3 36 6 14 16 4 42 12 14 16 5 48 14 16 18 6 60 18 18 24 L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finalefi- nale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza decor- renza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente equi- valente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistatodel- l’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione re- tribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa extra legem le integrazioni spettanti spet- tanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente ef- fettivamente prestato presso la stessa azienda.

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Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistatodell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età l'età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento l'inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal al 6°(sia 6º (sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: L’inquadramento 2º 24 6 18 - 3º 36 6 14 16 4º 42 12 14 16 5º 48 14 16 18 6º 60 18 18 24 L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità l'anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera dell'intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. . In caso di infortunio sul lavoro l’azienda l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistatodell'apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistatodell'apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa Cassa "extra legem legem" le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’artall'art. 12 matureranno pro quota "pro-quota" con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

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Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistatodell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età l'età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento l'inquadramento finale dal livello 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2 al 6°(sia 6 (sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: L’inquadramento livelli durata complessiva mesi 1° periodo 2° periodo 3° periodo mesi mesi mesi 2 24 6 18 -- 3 36 6 14 16 4 42 12 14 16 5 48 14 16 18 6 60 18 18 24 L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo -nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante: due 2 livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo -nel 2° periodo: un 1 livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed -nel 3° e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al livello 2 (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità indeterminato l'anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera a 1/3 della intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. . In caso di infortunio sul lavoro l’azienda l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità della indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistatodell'apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistatodell'apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa 'extra legem legem' le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’artall'art. 12 matureranno 'pro quota quota' con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

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Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzantepro- fessionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto di- sposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, forma del contrattocon- tratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: 2 24 6 18 - 3 36 6 14 16 4 42 12 14 16 5 48 14 16 18 6 60 18 18 24 - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finalefi- nale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza decor- renza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente equi- valente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistatodel- l’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione re- tribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa extra legem le integrazioni spettanti spet- tanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente ef- fettivamente prestato presso la stessa azienda.

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Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzanteprofes- sionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dispo- sto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 fino al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 21° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: 6 24 6 18 - 5 36 6 14 16 4 42 12 14 16 3 48 14 16 18 2 54 16 18 20 1 60 18 18 24 L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 26° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistatoap- prendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente equi- valente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. . In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL Inail fino al 100% della retribuzione normale nel dal primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità del- l’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistatodell’ap- prendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione re- tribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa extra legem le integrazioni spettanti spet- tanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’art. 12 29 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente ef- fettivamente prestato presso la stessa azienda.

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Apprendistato. Per la disciplina dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumerelegge, l’età minima D.Lgs. 81/2015 e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recessosmi. Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 25° al 61°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata: Xxxxxxx Xxxxxx complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi 54321 24 36 36 36 36 6 10 10 10 10 18 12 12 12 10 - 14 14 14 16 L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 25° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.. . In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL Inail fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una cassa extra legem le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. Le ferie di cui all’art. 12 30 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

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