Scritture contabili. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214.
Scritture contabili. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige: • il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso; • un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all’Art. 8 del presente Regolamento; • un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
1. note illustrative;
2. prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Linea di Investimento alla data di chiusura dell’anno solare;
3. prospetto di sintesi della sezione di reddito per ogni Linea di Investimento nel periodo di riferimento.
Scritture contabili. 26.1 La contabilità del Fondo è tenuta nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
26.2 La Società di Gestione, oltre alle scritture contabili prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, e con le stesse modalità, redige per ciascun Comparto:
(i) il libro giornale, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote e le operazioni relative alla gestione;
(ii) la relazione trimestrale relativa ai primi tre mesi e ai primi nove mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli Investitori entro 60 (sessanta) Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento;
(iii) la relazione annuale da mettere a disposizione degli Investitori entro 90 (novanta) Giorni dalla chiusura dell’esercizio o del minor tempo in relazione al quale si procede alle distribuzioni;
(iv) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli Investitori entro 60 (sessanta) Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. Ove consentito dalle vigenti disposizioni normative, la Società di Gestione può prorogare i termini di redazione delle rendicontazioni che precedono nel rispetto delle condizioni previste dalle norme in vigore.
26.3 I documenti contabili sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. La relazione annuale, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali nonché i prospetti contabili di cui al precedente articolo 26.2 sono depositati e messi a disposizione degli Investitori presso la sede della Società di Gestione.
26.4 Gli Investitori hanno diritto di esaminare i documenti di cui al presente articolo e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia di essi. A tal fine gli Investitori possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione.
Scritture contabili. La contabilità del Fondo Interno è tenuta dalla Compagnia che provvede a redigere: - il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno; - un prospetto recante l’indicazione del Valore Unitario delle Quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui ai precedenti articoli 8 e 9 del presente Regolamento. Inoltre, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un Documento Unico di Rendicontazione del contratto che, con riferimento al Fondo Interno, contiene: - un prospetto di sintesi delle caratteristiche del Fondo Interno alla data di chiusura dell’anno solare; - una descrizione degli attivi in cui è investito il Fondo Interno.
Scritture contabili. 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce a una Società di revisione l’incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
Scritture contabili. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige: • il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso; • un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all’Art. 8 del presente Regolamento; • un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
1. note illustrative;
2. prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Linea di Investimento alla data di chiusura dell’anno solare;
3. prospetto di sintesi della sezione di reddito per ogni Linea di Investimento nel periodo di riferimento;
4. Regolamento del Fondo Interno. Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione di cui all’Art. 12, viene trasmesso all’IVASS entro 30 giorni dalla redazione, ed è a disposizione dei Contraenti presso la Sede di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Scritture contabili. La contabilità dei Fondi è tenuta dalla Società; essa redige: • il libro mastro, nel quale sono annotate, giorno per gior- no, tutte le operazioni relative alla gestione di ciascun Fondo; • un prospetto settimanale recante l’indicazione del valo- re unitario delle Quote e del valore complessivo netto di ogni Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regola- mento. Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione di ogni Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da: • note illustrative; • prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Fondo alla data di chiusura dell’anno solare; • prospetto di sintesi della sezione reddituale di ciascun Fondo del periodo di riferimento. Il rendiconto di ciascun Fondo, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione di cui al successivo art. 10, sarà messo a disposizione dei Contraenti/Assicurati presso la Sede della Società e presso le sedi di vendita, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale.
Scritture contabili. 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La SGR conferisce ad una società di revisione l’incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
Scritture contabili. 2. La rilevazione contabile della gestione patrimoniale si attua con la tenuta delle seguenti scritture:
a) il conto generale del patrimonio;
b) gli inventari per gli elementi del patrimonio permanente;
c) i partitari per gli elementi del patrimonio finanziario;
d) il partitario delle sopravvenienze e insussistenze;
e) il libro dei cespiti ammortizzabili;
f) l’elenco dei crediti inesigibili.
Scritture contabili. Gli amministratori devono tenere le scritture contabili del libro giornale, del libro degli inventari, nonchè le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa art. 2214 c.c. La S.p.a. deve inoltre tenere: ▪ il libro dei soci; ▪ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; ▪ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.a.; ▪ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; ▪ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esistente). L'eventuale esistenza di categorie di azioni diverse da quella ordinaria comporta la ricaduta d'una modificazione dell'interna organizzazione della S.p.a. Ex art. 2376 c.c., infatti, se esistono diverse categorie di azioni, la delibera assembleare pregiudizievole i diritti ad esse afferenti deve venire approvata anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata. In ragione dell'esistenza di dette assemblee speciali dovranno perciò tenersi i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli azionisti privilegiati, di risparmio ecc. Se la società ha emesso titoli obbligazionari, la società deve anche tenere il libro delle obbligazioni e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti Tutti i libri, prima d'esser messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c.art. 2421 c.c. Gli amministratori devono altresì conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite art. 2214 c.c.