Common use of Arbitrato Clause in Contracts

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’artall'art. 410 c.p.c.o all’art.38 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civilecod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale arbitrale secondo le norme previste dal c.p.ccod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra mandato, all'altra parte. L’istanzaL'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione dall'Associazione della Cooperativa cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essaesse. Il collegio Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 1973, n. 533, 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.ccod. proc. civ.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Cooperative Social Agreement

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 Le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non riesca comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., insorte tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’arbitrato ha natura rituale. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà nell’atto di adire l’autorità giudiziariaresistenza alla domanda, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice nomina l’arbitro di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore l'arbitrato si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4riferisce. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nominacollegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la data di convocazione nomina del Collegio presidente del collegio effettuata in violazione dell'art. 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. determina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria giudizio si svolge secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documentii disposti degli articoli 241, memorie 242 e repliche a cura delle parti 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5s.m.i. Il Collegio emetterà il proprio arbitrale decide con lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle definitivo e vincolante tra le parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della proceduralite. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Arbitrato. 1Le Controversie di natura medica, sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente da Infortunio nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o quello a lui preferito. Ove Tali medici, persistendo il tentativo disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di conciliazione Xxxxx e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di cui all’artfirmare il relativo verbale. 410 c.p.c.o all’art.38 Se una Parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del presente contrattoterzo medico, non riesca o comunque sia decorso la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il termine previsto per Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all’Assicurato). È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il suo espletamento e ferma restando Collegio può concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà. Resta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazionemediazione ex Art. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzamediazione abilitato. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio

Arbitrato. 1Ai sensi dell’art. Ove il tentativo di conciliazione 412-ter c.p.c. le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando al Collegio arbitrale di cui all’artal presente articolo il mandato a risolvere la controversia. 410 c.p.c.o all’art.38 A tal fine, è istituito, a cura delle Federazioni locali e degli organismi sindacali locali aderenti alle organizzazioni stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del presente contrattoluogo in cui si trova l’azienda alla quale é addetto il lavoratore. Il Collegio è composto da tre membri, non riesca uno dei quali designato dalla Federazione territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà conferisca mandato, un terzo, con funzioni di adire l’autorità giudiziariaPresidente, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice nominato di procedura civile, comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può deferire la controversia ad un essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio Arbitrale secondo le norme è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dal dall’art. 51 c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parteLa parte interessata dovrà presentare istanza, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentatamezzo raccomandata a/r, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato alla Segreteria del Collegio arbitrale e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte la quale è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto deve riunirsi entro 30 giorni dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ricevimento dell’istanza ed ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. : a) l’interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b. ; b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori di queste; c. ; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà emette il proprio lodo entro 45 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art 412 c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso. Le parti funzioni di segreteria vengono svolte a cura della Federazione locale. Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio. Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che il Collegio arbitrale l'arbitrato irrituale di cui sopra è istituito ai sensi e per gli effetti previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11 agosto 1973 11.8.1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di apposito Regolamentoadire l'Autorità Giudiziaria. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Ove il tentativo Per la risoluzione di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’autorità giudiziarial’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 533 180 del 18 ottobre 2010 e quanto previsto dal codice successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o conferisce mandato all’altra parteal numero di fax 00.0000.0000. L’istanzaPer ogni controversia relativa al contratto assicurativo, sottoscritta dalla parte promotricequale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare Giudice territorialmente competente per la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanzacontroversia, con facoltà l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivocontroversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. Entrambe le parti possono manifestare La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la propria volontà mediazione in caso di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzaconsulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. arttAi sensi dell’art. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2c.p.c. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo è istituito un Collegio di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui arbitrato per la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra partesoluzione delle controversie individuali di lavoro. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe Salvo diverso accordo tra le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territorialedei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato viene scelto di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero da tale organizzazione sindacale e dall’ABI. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in difetto una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essaRoma. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il collegio avrà sede presso Collegio dura in carica per il luogo dove periodo di vigenza del contratto nazionale ed è stato esperito rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il tentativo Collegio è tenuto a dichiarare, di conciliazionevolta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI. Le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare , entro 15 giorni dalla sua nominadal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di convocazione spedizione della raccomandata. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del Collegio contratto e il quale ha facoltà momento della eventuale costituzione di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documentiun nuovo Collegio, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. Il Collegio emetterà deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 45 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga proroga, fino ad un massimo di ulteriori 15 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per gli arbitri saranno stabiliti iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in misura fissa. 7via definitiva, il procedimento si estingue. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8degli accordi collettivi. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. Sulle controversie aventi ad oggetto le validità del lodo arbitrale acquista efficacia decide in unico grado il Tribunale, in funzione di titolo esecutivogiudice del lavoro, osservate le disposizioni degli arttnella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, secondo i tempi e i modi di cui all’art. 412 ter c.p.c. Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo. Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio. Nota A Verbale Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e quater del c.p.cdei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.

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Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 c.p.c. o all’art.( nuovo articolo) del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. : l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. ; l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. ; eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’artall'art. 410 c.p.c.o all’art.38 c.p.c. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra all'altra parte. L’istanzaL'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione dall'Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione dall'Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle dalie predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il , il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Arbitrato. 126.1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 Qualora le controversie indicate ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del presente contrattoXxxxxxx non vengano amichevolmente risolte dal Collegio dei Probiviri, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà esse saranno sottoposte al giudizio di adire l’autorità giudiziariaun collegio arbitrale, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due arbitri nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente di Roma anche su istanza congiunta delle parti o richiesta di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazionesola parte. 426.2. Il Presidente del Collegio provvede Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi applicabili, ove non vietato dalla legge, anche con riferimento ai provvedimenti cautelari. 26.3. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo il diritto italiano. 26.4. L’arbitrato avrà luogo a fissare entro 15 giorni dalla sua nominaRoma e i costi dello stesso saranno determinati dagli arbitri, cui verrà richiesto di attribuire tali costi alla parte soccombente nel lodo che emetteranno. 26.5. Resta inteso che, con specifico riferimento alle azioni avverso le delibere di esclusione o quelle di commissariamento di una Federazione Socia, la data relativa domanda al Collegio arbitrale deve essere proposta, a pena di convocazione del Collegio il quale ha facoltà decadenza, rispettivamente entro sei mesi dal giorno in cui è stata comunicata la contestata delibera di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti esclusione ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 novanta giorni dalla data di assunzione della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente contestata delibera di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della proceduracommissariamento. 626.6. I compensi Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si conviene che qualunque controversia comunque connessa al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi, che non sia per gli arbitri saranno stabiliti legge compromettibile in misura fissaarbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Statute

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’artall'art. 410 c.p.c.o all’art.38 c.p.c. o all'art.( nuovo articolo) del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra all'altra parte. L’istanzaL'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione dall'Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione dall'Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 c.p.c. o all’art.( nuovo articolo) del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. a) l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. arttAi sensi dell’art. 412 ter e quater e dal presente articoloc.p.c. è istituito, a cura della Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. 1) Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territorialedei quali designati rispettivamente dall’Ascotributi e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato viene scelto di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero da tale Organizzazione sindacale e dall’Ascotributi. 2) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in difetto una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’Ascotributi o dell’Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneRoma. 3) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. 4) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. 5) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. 6) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. Il Presidente del Collegio provvede 51 c.p.c. 7) Le funzioni di segreteria vengono svolte a fissare cura dell’Ascotributi. 8) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dalla sua nominadal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di convocazione spedizione della raccomandata. 9) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell’eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. 10) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. 11) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il quale ha facoltà principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di procedere ad una fase espletamento dell’eventuale istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttorii criteri da esso ritenuti più opportuni. 512) Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emetterà emette il proprio lodo entro 45 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga proroga, fino ad un massimo di ulteriori 15 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi 13) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per gli arbitri saranno stabiliti iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in misura fissa. 7via definitiva, il procedimento si estingue. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli arttpuò essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c.. 14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo. 15) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del c.p.cCollegio.

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Samples: Associazione Nazionale

Arbitrato. 1Ai sensi dell’art. Ove il tentativo di conciliazione 412-ter c.p.c. le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando al Collegio arbitrale di cui all’artal presente articolo il mandato a risolvere la controversia. 410 c.p.c.o all’art.38 A tal fine, è istituito, a cura delle Federazioni locali e degli organismi sindacali locali aderenti alle organizzazioni stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del presente contrattoluogo in cui si trova l’azienda alla quale é addetto il lavoratore. Il Collegio è composto da tre membri, non riesca uno dei quali designato dalla Federazione territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà conferisca mandato, un terzo, con funzioni di adire l’autorità giudiziariaPresidente, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice nominato di procedura civile, comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può deferire la controversia ad un essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio Arbitrale secondo le norme è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dal dall’art. 51 c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parteLa parte interessata dovrà presentare istanza, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentatamezzo raccomandata a/r, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato alla Segreteria del Collegio arbitrale e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte la quale è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto deve riunirsi entro 30 giorni dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ricevimento dell’istanza ed ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. : a) l’interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1Le Controversie di natura medica, sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente da Infortunio nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o quello a lui preferito. Ove Mod. NET/0209/01 - Ed. 01-2022 Tali medici, persistendo il tentativo disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di conciliazione Xxxxx e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di cui all’artfirmare il relativo verbale. 410 c.p.c.o all’art.38 Se una Parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del presente contrattoterzo medico, non riesca o comunque sia decorso la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il termine previsto per Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all’Assicurato). È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il suo espletamento e ferma restando Collegio può concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà. Resta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazionemediazione ex Art. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzamediazione abilitato. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Assicurazione Multirischio

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. a) l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 c.p.c. o all’art.( nuovo articolo) del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. a) l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’ 01.01.2001

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici possono essere deferite ad arbitri. Ove il tentativo Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del Codice di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contrattoProcedura Civile, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e salvo quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3Codice in esame. Il Collegio collegio arbitrale è composto da di tre membri, membri di cui due nominati rispettivamente dalle parti. Il Presidente è scelto dalle parti tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, scegliendo tra gli iscritti all’Albo di cui all’articolo 242 (Albo degli arbitri). Nei giudizi arbitrali sono ammessi tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di Procedura Civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici, da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territorialeeffettuarsi entro 10 giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cui cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il lavoratore si fascicolo dell’ufficio. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’1‰ (uno per mille) del valore della controversia da versare direttamente all’Autorità. I commi 12, 13 e 14 dell’articolo 241 disciplinano le tariffe ed i compensi dovuti ai consulenti, agli ausiliari del magistrato ed al collegio arbitrale. A norma dell’articolo 242, dedicato alla camera arbitrale ed all’albo degli arbitri, è iscritto o conferisca mandatodeterminata la composizione della camera arbitrale, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto composta dal Presidente e dal Consiglio arbitrale e sono altresì definite le competenze che ad essa fanno carico. Tra queste competenze vi è la formazione e tenuta dell’albo degli arbitri e la redazione del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essacodice deontologico. Il Collegio arbitrale è nominato dall’Autorità che stabilisce anche la retribuzione spettante ai componenti ed è composto da 5 membri tra i quali l’Autorità sceglie il Presidente. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4dura in carica cinque anni. Il Presidente comma 6 dell’articolo elenca le professionalità che possono aspirare alla nomina a consigliere o presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data arbitrale. L’articolo 243 detta ulteriori norme di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi procedura per gli arbitri saranno stabiliti arbitrati in misura fissacui il presidente è nominato dalla camera arbitrale. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 c.p.c. o all’art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. : • l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. ; • l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. ; • eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1Ai sensi dell’art. Ove il tentativo di conciliazione 412-ter c.p.c. le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando al Collegio arbitrale di cui all’artal presente articolo il mandato a risolvere la controversia. 410 c.p.c.o all’art.38 A tal fine, è istituito, a cura delle Federazioni locali e degli organismi sindacali locali aderenti alle organizzazioni stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, un Collegio arbitrale che dovrà FEDERCASSE 16 pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del presente contrattoluogo in cui si trova l’azienda alla quale é addetto il lavoratore. Il Collegio è composto da tre membri, non riesca uno dei quali designato dalla Federazione territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà conferisca mandato, un terzo, con funzioni di adire l’autorità giudiziariaPresidente, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice nominato di procedura civile, comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può deferire la controversia ad un essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio Arbitrale secondo le norme è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dal dall’art. 51 c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parteLa parte interessata dovrà presentare istanza, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentatamezzo raccomandata a/r, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato alla Segreteria del Collegio arbitrale e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte la quale è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto deve riunirsi entro 30 giorni dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ricevimento dell’istanza ed ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. : a) l’interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b. ; b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori di queste; c. ; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà emette il proprio lodo entro 45 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. Al lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate si applicano le disposizioni degli arttcontenute nei commi 3 e 4 dell’art 412 c.p.c. 412 ter e quater relative all’efficacia ed all’impugnabilità del c.p.clodo stesso. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura della Federazione locale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Ove Qualora il tentativo di conciliazione di cui all’artprevisto dall’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, 8 lettera b) non riesca o sia comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà espletamento, su istanza di adire l’autorità giudiziariaentrambe le parti, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice può essere adito un Collegio di procedura civile, Arbitrato. Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizzazioni territorialmente competenti delle parti può deferire firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle parti stipulanti il CCNL. Il Collegio arbitrale e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) cui Aica e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo. Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale. La richiesta di devoluzione della controversia ad un al Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.cdi Xxxxxxxxx deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parteTale richiesta sarà inviata dall’interessato, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo a mezzo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richiesteraccomandata A.R., sarà presentatao altro mezzo equipollente, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato all’altra partespeciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. L’istanzaCopia della richiesta dovrà, sottoscritta dalla parte promotricealtresì, sarà inoltrata, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A/R A.R., o raccomandata a manoaltro mezzo equipollente, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria eventuale adesione al volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio arbitrale di Arbitrato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino giorni. L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla prima udienza uno scritto difensivorichiesta. Entrambe le parti possono Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare trasmettere alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente Segreteria del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Ove Il Partner ha il tentativo diritto di conciliazione di presentare un reclamo alla Compagnia nel caso in cui all’artemergano controversie. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto I reclami vengono accettati entro cinque giorni dal momento in cui emergono fondate motivazioni per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolopresentarli. 2. L’istanza Il reclamo deve essere stilato o sotto forma di lettera su supporto cartaceo ed inviata all'indirizzo della parteCompagnia, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo oppure sotto forma di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richiestelettera elettronica (e-mail) ed inviata agli indirizzi elettronici ufficiali pubblicati sul sito della Compagnia. I reclami presentati in altri formati (sul forum, sarà presentataper telefono, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzaecc.) non verranno presi in esame. 3. Il Collegio è composto da tre membri, reclamo deve contenere quanto segue: nome e cognome del Cliente / denominazione della compagnia; descrizione del motivo della controversia; altre informazioni in grado di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione favorire la risoluzione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essacontroversia. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazionereclamo non deve contenere: valutazioni emotive della controversia; insulti all'indirizzo della Compagnia; linguaggio non appropriato. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data La Compagnia ha il diritto di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione richiedere al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttoriCliente/Partner qualsiasi informazione necessaria ala risoluzione della controversia. 5. Il Collegio emetterà La Compagnia si riserva il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunionediritto di declinare il reclamo in caso di inadempimento alle condizioni indicate ai p.p. 6.2, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni6.3, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura6.4, 7.2, 7.3. 6. I compensi Tra gli obblighi della Compagnia rientra la presa in esame di reclami da parte del Partner, la presa di decisione in merito alla controversia quanto prima possibile ed il relativo inoltro al Partner tramite lettera elettronica (e-mail). Dieci giorni lavorativi dal momento della ricevuta del reclamo rappresentano il termine massimo per gli arbitri saranno stabiliti la presa in misura fissaesame dello stesso. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge Tutte le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamentocontroversie emerse dal presente Accordo sono soggette a risoluzione tramite colloqui. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia Per l'inoltro della controversia alla corte arbitrale, occorre osservare l'ordine pretenzioso di titolo esecutivopresa in esame della stessa. La querela può essere inoltrata al tribunale nel caso in cui il reclamo non sia stato soddisfatto oppure non sia stata ricevuta una risposta in merito in conformità ai termini stabiliti nei p.p. 6.5, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater 7.2, 7.3 del c.p.cpresente Accordo.

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Samples: Affiliate Agreement

Arbitrato. 1. Ove il tentativo Le parti si impegnano a dirimere eventuali divergenze secondo un spirito di conciliazione leale collaborazione oltre che di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contrattobuona fede, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando ma, se dovesse sorgere contro- versia, decidono di devolvere la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia decisione ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la arbitri che saranno nominati uno da cia- scuna parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero dai due arbitri in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essaco- mune accordo. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneL’arbitrato sarà libero e le spese e gli onorari secondo equità e con- gruità saranno liquidati dagli arbitri. 4a) di essere titolare della capacità di agire e di essere consapevole che il presente con- tratto d’opera (ex art. Il Presidente 2222 cod. civ.) è del Collegio provvede tutto estraneo a fissare entro 15 giorni dalla sua nominaun contratto individuale di lavoro e si impegna dunque a rinunciare agli effetti dei seguenti articoli del codice civile: 1339, la data Inserzione automatica di convocazione clausole, 1419, Nullità parziale, 2066, Inderogabilità e 2077, Efficacia del Collegio contratto collettivo sul contratto individuale; e a rinunciare a qualsiasi pretesa dinanzi al giudice del lavoro o ad altri organi e di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere con il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testicommittente attraverso l’arbitrato (art. 19 del contratto d’o- pera); b. l’autorizzazione al deposito b) di documentisvolgere una prestazione nell’ambito di un genuino contratto d’opera, memorie poiché essa non è astrattamente riconducibile all’elenco, sia pure meramente esemplificativo e repliche a cura delle parti non esaustivo, di prestazioni riconducibili nell’alveo della subordinazione (Ministero del Lavoro. circolare n. 29/2012 del 2012 dell’11/12/2012. prot. 37/0023530/MA007.A001: — addetti alle attività di segreteria e dei procuratori terminalisti — prestazioni rese nell’ambito di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttoricall center per servizi cosiddetti in bound). 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunionec) che l’opera, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorniseguito descritta, in relazione a necessità inerenti non comporta lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi” e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.conoscere i seguenti significati:

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Samples: Contratto D’opera

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. arttAi sensi dell’art. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2c.p.c. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrataè istituito, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a manocura delle Parti stipulanti, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al un Collegio arbitrale entro il termine irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivolavoro. Entrambe Salvo diverso accordo tra le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territorialedei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato viene scelto di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero da tale Organizzazione sindacale e dall’ABI. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in difetto una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essaRoma. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il collegio avrà sede presso Collegio dura in carica per il luogo dove periodo di vigenza del contratto nazionale ed è stato esperito rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare , entro 15 giorni dalla sua nominadal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di convocazione spedizione della raccomandata. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del Collegio contratto e il quale ha facoltà momento della eventuale costituzione di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documentiun nuovo Collegio, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. Il Collegio emetterà deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 45 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga proroga, fino ad un massimo di ulteriori 15 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per gli arbitri saranno stabiliti iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in misura fissa. 7via definitiva, il procedimento si estingue. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli arttpuò essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo. Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del c.p.cCollegio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 all’art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. (art. 209 D.LGS 50/2016) 1. Ove il tentativo Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di conciliazione progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’artagli articoli 205 e 206 del D.Lgs 50/2016 possono essere deferite ad arbitri. 410 c.p.c.o all’art.38 L’arbitrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. 2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. 4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210 del D.Lgs 50/2016. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 del citato articolo 211 del D.Lgs 50/2016, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente contrattocodice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitro nell’ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti all’albo. 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non riesca possono essere nominati: a) I magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o comunque sia decorso a riposo nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie; b) Coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; c) Coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato; d) Coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato; e) Coloro che hanno predisposto il termine previsto progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso; f) Coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie; g) Coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l’arbitrato. 7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo. 8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il suo espletamento e ferma restando segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. 9. Le parti determinano la facoltà sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di adire l’autorità giudiziariacui all’articolo 213 del D.Lgs 50/2016; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, secondo ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale. 10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973disposto dal presente codice. In particolare, n. 533 e quanto previsto sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo con esclusione del giuramento in tutte le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolosue forme. 211. L’istanza della parteI termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui con la conseguenza che la parte stessa aderisce e/che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o conferisce mandato all’altra partenella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 12. L’istanzaIl lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltratava corrisposta, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata cura degli arbitri e a manocarico delle parti, entro 30 giorni successivi alla conclusione una somma pari all’uno per mille del tentativo obbligatorio di conciliazionevalore della relativa controversia. L’altra parte Detto importo è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzadirettamente versato all’ANAC. 313. Il Collegio è composto deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente effettuarsi presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito tribunale ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e successive modificazioni e integrazionitelematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, e svolge le proprie funzioni sulla base con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di apposito Regolamentocui all'articolo 825 del codice di procedura civile. 814. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. 16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto citato, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 18. La Camera arbitrale acquista efficacia provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di titolo esecutivoconsulenza tecnica, osservate ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC. 20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le disposizioni degli arttspese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 21. 412 ter Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e quater del c.p.cdelle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

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Samples: Construction Contract

Arbitrato. 19. Ove Se il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca riesce o comunque sia è decorso il termine previsto nel primo comma dell’articolo 410-bis c.p.c. e suc- cessive modificazioni e integrazioni, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia a un collegio arbitrale per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale tramite dell’associazione datoriale o dell’organizzazione sindaca- le alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato. 10. Il collegio arbitrale esprime il proprio lodo secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter di legge e quater e dal presente articoloi Ccnl vigenti. 211. L’istanza L’associazione datoriale o l’organizzazione sindacale che rappre- senta il lavoratore o il datore di lavoro deve dare comunicazione alla controparte interessata della parterichiesta di deferimento della con- troversia a un collegio arbitrale, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo con raccomandata con ricevuta di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui ritorno che deve contenere l’indicazione dell’arbitro nominato dal- la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzastessa. 312. Entro otto giorni dalla ricezione della richiesta la parte interes- sata deve: - comunicare l’accettazione del deferimento della controversia al collegio arbitrale ovvero che intende declinare la richiesta; - nominare l’associazione datoriale o l’organizzazione sindacale che la rappresenta; - nominare il proprio arbitro. 13. Ove non intervenga risposta, nei termini e nei modi sopra ripor- tati, la richiesta si intende declinata. 14. Il Collegio collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui due nominati uno nominato dal lavoratore, uno nominato dal datore di lavoro e un terzo, che as- sume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, nominato con- giuntamente da ciascuna entrambe le parti. 15. In caso di dissenso sulla nomina del presidente, questo è nomi- nato dal presidente del Tribunale del capoluogo di regione com- petente per territorio. 16. In caso di indisponibilità di uno degli arbitri la parte interessata procede tempestivamente alla nomina di altro arbitro. 17. Il presidente del collegio dispone l’audizione delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territorialeinteres- sate, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni l’ammissione di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttoriistruttori (a titolo esemplificativo: testimonianze, documenti ecc. 5) e il deposito di eventuali scritti difensivi. Il Collegio emetterà il proprio 00.Xx collegio arbitrale esprime un lodo definitivo entro 45 giorni sessanta gior- ni dalla data della prima riunione, sua costituzione dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedurainte- ressate. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro