AREA DELL’ENTE ACCREDITANTE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) Clausole campione

AREA DELL’ENTE ACCREDITANTE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO). L’accesso all’area riservata della Provincia Autonoma di Trento, avviene dall’area ad accesso libero tramite username e password. In tale area devono essere previste le funzionalità riportate di seguito. 1. La gestione delle procedure di accreditamento dei provider, dal ricevimento della domanda on line, secondo il modello predefinito dalla Provincia Autonoma di Trento (con registrazione a posteriori della richiesta in formato cartaceo), alla registrazione dei provvedimenti adottati e delle tariffe incassate. Deve essere presente un calendario e alert automatici in ordine alle scadenze temporali per le varie fasi dell’accreditamento (provvisorio, standard, revoca, sospensione, termine) e relativi pagamenti. È richiesta l’indicazione e il controllo automatico del numero minimo di eventi accreditati e svolti nell’anno per mantenere l’accreditamento con possibilità di disabilitare l’accesso al provider che non ha raggiunto tale soglia minima. Deve essere possibile riportare le motivazioni che hanno portato a revoche dell'accreditamento. Devono essere tracciate le sospensioni dei termini. Al provider accreditato deve essere assegnato dal sistema un identificativo univoco. 2. La consultazione del piano formativo annuale compilato e validato dal provider e della relazione annuale. 3. La visualizzazione con chiavi di ricerca dell’anagrafica aggiornata degli operatori del sistema sanitario provinciale (sanitari e non sanitari) appartenenti ai provider registrati a sistema, compresi gli iscritti agli Ordine e Collegi delle professioni sanitarie provinciali. 4. La visualizzazione con chiavi di ricerca dell’elenco degli eventi formativi accreditati dal provider, con possibilità di consultare per ogni singolo evento: la scheda di accreditamento, distinta per tipologia di formazione (residenziale, sul campo, fad) in relazione ai criteri stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento, il numero delle edizioni, l’elenco dei partecipanti per edizione, dei docenti intervenuti, gli esiti dei questionari somministrati ai partecipanti relativi al gradimento della formazione e dei docenti e gli attestati ECM e non ECM rilasciati. 5. La visualizzazione dell'agenda settimanale dei corsi accreditati, con indicazione del titolo, luogo di svolgimento, orari, professioni destinatarie. 6. La consultazione dello stato dei corsi che evidenzia, con chiavi di ricerca e per ogni evento, se la procedura, dall'accreditamento alla stampa attestati, si è conclusa nei termini previsti dalla Prov...

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  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

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  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

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  • Rinuncia al diritto di rivalsa L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

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