Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
Articolazione dell'orario settimanale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle peculiari esigenze del Settore, al fine di migliorare il servizio all’utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì. In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 56 (cinquantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro. Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite, così come previsto all’articolo 98 (Festività Abolite) Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del Sabato, la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 72 (settantadue) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro. Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite, così come previsto all’articolo 98 (Festività Abolite) I permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) del presente articolo, ove non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di Dicembre dell’anno di riferimento. In caso di mancato pagamento potranno essere usufruiti, di comune accordo, fino al 31 Giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Qualora non goduti, in tutto o in parte, gli stessi saranno liquidati con la retribuzione dello stesso mese di Giugno. In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi retribuiti, di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, così come previsto all’articolo 137 (Computo anzianità frazione annua), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle peculiari esigenze del Settore, al fine di migliorare il servizio all’utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
Articolazione dell'orario settimanale. 1. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 117, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro: a)40 ore settimanali Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo. Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’articolo 118.
Articolazione dell'orario settimanale. Le aziende del settore potranno ricorrere, anche per singole unità produttive, e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro: Si realizza mediante la concessione di due mezze giornate di riposo a turno settimanale. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto l'orario di lavoro settimanale era distribuito in cinque giorni restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 2º comma dell'art. 79, Parte terza. Le rimanenti ore di cui all'art. 79, Parte terza, sono disciplinate con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 57, Parte terza. Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito, delle quali 16 al 1º comma dell'art. 79, Parte terza, e 56 al 2º comma dell'art. 79, Parte terza. Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 79, Parte terza, ferma restando l'applicabilità dell'art. 59, Parte terza.
Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore della DMO, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’Azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art.124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
Articolazione dell'orario settimanale. Art. 98 - Flessibilità dell'orario
Articolazione dell'orario settimanale. Art. 117 33- Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Articolazione dell'orario settimanale. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 119 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: a.1) 40 ore settimanali. Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto – l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare – in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a.1) – la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art.120, il monte ore di permessi di cui al II comma dell’art. 140 sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’ art. 140. b) 39 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 140. Le rimanenti ore di cui all’art. 140, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 120. c) 38 ore settimanali. Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 140 e 56 al secondo ...