Artisti e sportivi Clausole campione

Artisti e sportivi. (1) Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione i in detto altro Stato. (2) Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all’artista o sportivo direttamente, ma ad un’altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, può essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate. (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività svolte in uno Stato Contraente da artisti o sportivi, se il loro soggiorno in quello Stato è totalmente o prevalentemente finanziato con fondi pubblici dell’altro Stato o di sue suddivisioni politiche o enti locali, ovvero di un istituto riconosciuto come istituto senza fini di lucro. In tal caso, i redditi sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui la persona è un residente.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contra- ente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle rimunerazioni o utili, ai salari, agli stipendi e ad altre rimunerazioni analoghe provenienti da attività eserci- tate da artisti o sportivi in uno Stato contraente, qualora il loro soggiorno in questo Stato non sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell’altro Stato contra- ente, da una delle sue suddivisioni politiche o da suoi enti locali.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di una Parte contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altra Parte contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detta altra Parte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nella Parte contra- ente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni della frase precedente non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di questa persona. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti e sportivi in una Parte contraente che derivano comple- tamente o in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici dell’altra Parte contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all’artista o sportivo direttamente, ma ad un’altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, imponibile nello stato Contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue presta- zioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spetta- colo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato, a meno che l’ammontare delle entrate lorde ricevute da questo artista o sportivo per la sua attività, comprese le spese che gli vengono rimborsate o che vengono assunte per lui, non superi, per l’anno fiscale considerato, diecimila dollari degli Stati Uniti ($ 10 000) o l’equivalente in franchi svizzeri. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, che è residente di uno Stato contraente, in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Pro- fessioni indipendenti), nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, a meno che non venga dimostrato che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né per- sone a loro vicine (indipendentemente dal fatto che esse siano residenti di questo Stato o no) partecipino, direttamente o indirettamente, alle entrate o agli utili di quell’altra persona in un modo qualsiasi, anche mediante il versamento ritardato di rimunera- zioni, gratificazioni, onorari, dividendi, partecipazioni agli utili di una società o altre distribuzioni.
Artisti e sportivi. Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musici- sti, e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibi- li nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente, dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale quantità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito pur essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle presentazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi nel caso che la loro visita si svolga nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto dai Governi di entrambi gli Stadi contraenti.
Artisti e sportivi. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1, svolte nel quadro di uno scambio culturale tra gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale le attività stesse sono esercitate.