Assi di intervento Clausole campione

Assi di intervento. ASSE 1 - PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DELLO SPORT DI BASE ASSE 2 – DIFFUSIONE DELL’ATTIVITÀ FISICO-MOTORIA NELLA SCUOLA E IN ALTRI AMBITI SPECIFICI ASSE 3 – SVILUPPO E MONITORAGGIO DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA ASSE 4 – QUALIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA ASSE 5 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE PER GLI SPORT OUTDOOR E DELLA MONTAGNA
Assi di intervento. ASSE 1 - PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DELLO SPORT DI BASE 1.1. Manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzate sul territorio lombardo 1.2. Sostegno al sistema sportivo nelle sue diverse articolazioni In considerazione della rilevanza sociale ed economica del mondo sportivo in Lombardia, verrà data continuità agli interventi realizzati nelle precedenti linee guida, che hanno dimostrato di contribuire a mantenere stabile il sistema delle associazioni e società sportive operanti sul territorio (nonostante la crisi economica) e a implementare l’economia locale attraverso l’attrattività esercitada manifestazioni sportive e grandi eventi. 1.1. Manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzate sul territorio lombardo a. iniziative, manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che presentino una o più delle seguenti caratteristiche: - carattere amatoriale o agonistico; - scopo di incentivazione della pratica sportiva, di aggregazione e inclusione sociale; - finalizzazione alla diffusione della cultura olimpica e dei valori dello sport; - promozione di produzione di opere artistiche, cinematografiche, audiovisive (di cultura olimpica) e d’intesa con organizzazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) esistenti sul territorio - coinvolgimento di tutte le fasce di popolazione o di target specifici; - promozione e valorizzazione dell’attrattività del territorio lombardo; - rappresentatività della tradizione sportiva lombarda; - valorizzazione della partecipazione e della pratica sportiva femminile; - sostegno alla partecipazione delle persone e degli atleti con disabilità. b. eventi sportivi di rilevanza internazionale o in grado di generare forte attrattività e sviluppo dell’economia o del territorio lombardo anche in funzione delle Olimpiadi invernali 2026, che: - siano massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (livello della competizione nazionale, internazionale, europea, quali: Campionati Mondiali, Campionati europei, Coppe del Mondo, Coppa Italia, etc...); - richiamino una elevata presenza di pubblico; - generino ricadute e benefici positivi per il territorio, con opportunità di promozione turistica e di sviluppo economico; - garantiscano una visibilità mediatica internazionale; Tali interventi saranno individuati con apposito atto della Giunta regionale. Sarà sostenuta con contributi specifici l’attività...
Assi di intervento. Gli interventi di cui si compone il Programma sono organizzati sulla base di tre assi di intervento di seguito descritti, che individuano le aree prioritarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali assi potranno essere integrati e/o rimodulati, previa approvazione da parte del Collegio di Indirizzo e Sorveglianza, ed i relativi interventi, secondo quanto previsto all’art. 4, si attiveranno in ragione delle priorità che verranno segnalate dai soggetti sottoscrittori e delle risorse finanziarie che si renderanno annualmente disponibili. Obiettivo dell’asse è promuovere, sostenere e sviluppare la competitività nell’impresa, agendo sui fattori che possono aiutare le imprese ad essere più forti nell’affrontare la concorrenza globale. Si rivolge all’intero sistema delle imprese lombarde (non solo quelle manifatturiere) in modo esteso ed intersettoriale. Comprende le azioni finalizzate ad accrescere la competitività del sistema delle imprese, attraverso azioni di sostegno a progetti particolarmente innovativi promossi dalle imprese quali start-up di imprese innovative e spin-off universitari e a favorire i processi di trasferimento tecnologico e della conoscenza, facilitando al contempo le sinergie tra chi “produce” e chi “utilizza” innovazione. Una linea di policy trasversale sarà quella del sostegno ai processi di aggregazione delle imprese e di sviluppo di politiche di filiera e di rete. I filoni di intervento riguardano principalmente: l’innovazione tecnologica di prodotto e di processo, l’innovazione organizzativa, l’internazionalizzazione e l’accesso al credito quale strumento di supporto agli investimenti in innovazione e internazionalizzazione. Verranno messi a punto strumenti a supporto dell’internazionalizzazione al fine di produrre ricadute concrete sul sistema economico lombardo a partire dal consolidamento delle relazioni e delle attività ricomprese in accordi ed intese sottoscritte, rendendo più efficace la proiezione a livello internazionale dell’intero sistema. Obiettivo dell’asse è promuovere la competitività di contesto per l’impresa, attraverso l'accrescimento dell’attrattività del territorio. Si rivolge ai sistemi economici locali nella loro complessità per sostenerne, a livello di sistema, l’efficienza ed il livello di competitività delle imprese che insistono sul territorio. Si rivolge inoltre, anche singolarmente, alle imprese di servizio e turistiche localizzate nell’area, che concorrono alla migliore infrastruttura...
Assi di intervento. Gli interventi di cui al precedente art. 3 sono organizzati sulla base di cinque “Assi di intervento” di seguito descritti, che individuano le aree ritenute prioritarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali assi potranno essere integrati e/o rimodulati ed i relativi interventi, di cui all’art. 5, si attiveranno in ragione delle priorità che verranno segnalate dai soggetti sottoscrittori e delle risorse finanziarie che si renderanno annualmente disponibili. In un’area a “sviluppo maturo” come quella lombarda, l’innovazione è uno degli elementi chiave per consentire alla imprese di sostenere la crescente competizione su scala globale. Il termine “innovazione”, in questo contesto, non si intende limitato all’innovazione tecnologica, ma si estende anche a elementi quali le competenze gestionali, la capacità di cambiamento organizzativo, lo sviluppo di tecniche manageriali avanzate e di eccellenze nell’innovazione imprenditoriale. Si attiveranno pertanto strumenti che consentano alle imprese di: • individuare e realizzare i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale più adeguati alle loro esigenze; • rafforzare le competenze e le capacità del proprio capitale umano nella gestione dei processi innovativi; • utilizzare adeguati strumenti finanziari per la realizzazione dei progetti innovativi; • allearsi e/o aggregarsi con altre imprese per dar vita ad economie di scala (cluster) ed interfacciarsi più facilmente con le fonti di innovazione. Verrà prestata particolare attenzione a tematiche di interesse strategico quali: • i dottorati di ricerca e lo scambio di ricercatori con realtà estere • le attività di brevettazione universitaria, la tutela dei brevetti e la nascita di spin-off universitari Il mercato globale in cui un’impresa si trova oggi a competere ha assunto negli ultimi anni una complessità e una mutevolezza estrema che rende assai difficile acquisire o mantenere posizioni di mercato significative. Inoltre la competitività a livello globale si gioca sempre più, oltre che tra singole imprese, anche con riferimento ad aree territoriali. Il sostegno all'internazionalizzazione costituisce pertanto un ambito d’azione estremamente ampio che spazia dal supporto all’impresa all’adozione di azioni di sistema. Per tali ragioni i programmi di intervento che si individuano in questo asse si articolano in tre gruppi: • Supporto alle singole imprese in tutte le fasi del processo di apertura ad un mercato estero, con l’of...

Related to Assi di intervento

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

  • Norme di salvaguardia L’accesso all’istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La concessione dell’ aspettativa per aggiornamento professionale potrà avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e l’anno.