Common use of Assistenza sanitaria Clause in Contracts

Assistenza sanitaria. E' prevista, a favore dei lavoratori, con effetto 01/01/2005, l'introduzione di prestazioni di assistenza integrativa. Per i lavoratori che aderiranno, il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà di Euro 50,00. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 è pari a € 210,00 per il coniuge ed €. 160,00 per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria. E' prevista, a In favore dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali dalla 1a alla 3a e alla categoria dei quadri direttivi, con effetto 01/01/2005, l'introduzione vengono assicurate dalla Banca misure a carattere assistenziale per il rimborso di prestazioni di assistenza integrativaspese sanitarie. Per i lavoratori che aderiranno, il costo Il premio annuo a carico del singolo lavoratore sarà di Euro 50,00. Al premio dell’azienda per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 le suddette misure a carattere assistenziale è pari a fissato in 210,00 850,00 per il triennio 2020-2022 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico e conviventi). Ogni maggior onere derivante dall'adesione facoltativa dei lavoratori/lavoratrici interessati ad eventuali prestazioni aggiuntive collegate alle misure assistenziali di cui al primo comma, resta a carico degli stessi. Considerata la natura della provvidenza in discorso, l’onere economico posto a carico della Banca non viene computato ai fini di alcun istituto retributivo ed è altresì escluso dalla base di calcolo del T.F.R. I lavoratori/lavoratrici interessati possono rinunziare alle misure assitenziali di cui al primo comma, per ciascun periodo di validità della relativa copertura, manifestando tale intendimento alla Banca almeno 90 giorni prima di ciascun rinnovo della stessa. 160,00 A fronte della rinunzia nessun compenso o rimborso sarà dovuto dalla Banca. Qualora, tuttavia, tali dipendenti fruiscano di una forma integrativa di assistenza sanitaria (polizza, cassa assistenziale, ecc., che andrà opportunamente documentata) della quale sia beneficiario diretto un componente del nucleo familiare convivente, la Banca erogherà agli stessi una somma lorda “una tantum” il cui onere complessivo a proprio carico non potrà essere comunque superiore a quello indicato al precedente comma 1. Tale somma non potrà inoltre risultare superiore al costo sostenuto dagli interessati per l’assistenza sanitaria di cui sopra. Le parti si incontreranno entro il giorno 31 del mese di luglio dell’anno di scadenza della copertura in argomento al fine di concordare le condizioni di rinnovo della stessa, la scelta della Compagnia di Assicurazione o di altro soggetto tenuto a fornire le prestazioni, nonché di esaminare eventuali problemi connessi al rinnovo per gli anni successivi. Resta inteso che l'Azienda, qualora non fosse raggiunta, entro il 15 novembre dell’anno di scadenza, alcuna intesa con le XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. circa le condizioni di rinnovo e la scelta dei predetti soggetti, provvederà di propria iniziativa affinché siano comunque assicurate le misure di cui al primo comma ai dipendenti considerati dal presente articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente copertura. Detta copertura, con un onere a carico della Banca non superiore a quello di cui al comma 1 che precede, sarà affidata a primaria Compagnia di Assicurazione, che offra le migliori condizioni di mercato. La Banca si impegna a trasmettere ai lavoratori/lavoratrici copia della condizioni relative alle misure di cui al presente articolo in occasione di ciascun rinnovo che comporti modifiche delle condizioni stesse. Qualora venisse introdotta contrattualmente, a livello di settore, una forma di assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, le parti si incontreranno per definire gli opportuni interventi, fermo restando che i figli L'assistenza conseguenti oneri stabiliti a livello nazionale a carico della Banca saranno assorbiti fino a concorrenza negli importi indicati al comma 1 che precede. In considerazione di quanto previsto al punto 4 dell’accordo sottoscritto in data 6 novembre 2019 relativo al rinnovo delle coperture assicurative in materia di “assistenza sanitaria” e “polizza assicurativa infortuni”, alla scadenza del contratto, il premio pro capite di € 850,00 per l’assitenza sanitaria sarà erogata verrà rivalutato, con costo a carico azienda, nella misura massima di € 100,00 da utilizzare in fase rinnovo qualora, in base all’andamento tecnico della polizza e dalla verifica delle offerte del mercato assicurativo, si rendesse necessario ricorrere ad un ulteriore incremento del premio pro-capite rispetto al costo di € 850,00 come sopra definito, per mantenere, sostanzialmente, le medesime prestazioni e le condizioni di polizza riconosciute a favore del personale destinatario del CIA dal predetto contratto in scadenza al 31.12.2022. Le parti firmatarie del presente CIA valuteranno, inoltre, congiuntamente, nell’ambito della fase di rinnovo delle coperture in scadenza, anche le modalità con cui realizzare le misure di assistenza previste dal presente articolo (polizza assicurativa ovvero cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria assistenziale), fermo restando che stipulerà eventuali modifiche delle modalità in corso dovranno formare oggetto di apposita convenzione intesa tra le parti. Sarà cura della Banca verificare con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le Compagnia prescelta la possibilità di garantire anche ai pensionati, prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per il personale in servizio (inclusi i familiari a carico), con onere da definire a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previstedegli interessati.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Assistenza sanitaria. E' previstaLe parti prendono atto con soddisfazione del processo di armonizzazione in corso tra Fondo Est (Ente di Assistenza sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo e dei Servizi) e Sanimpresa (Cassa Assistenza Sanitaria integrativa di Roma e del Lazio), processo di armonizzazione che persegue un sostanziale ampliamento e miglioramento delle prestazioni sanitarie fornite agli assistiti. In questo contesto le parti formalizzano, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, l’adesione della FIAVET Lazio a Sanimpresa, sempre che detta adesione sia compatibile con il dettato del nuovo CCNL, attualmente in fase di rinnovo, e purché non determini oneri aggiuntivi al “quantum” fissato nel paragrafo successivo del presente articolo. Si conviene, al tempo stesso, sulla necessità di assicurare alla stessa FIAVET Lazio adeguata rappresentanza, con pari dignità rispetto alle Organizzazioni già presenti, negli organi della suddetta Cassa. Le parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario garantire omogeneità di contributo alla Cassa fra i vari comparti aderenti a Sanimpresa, concordano sull’opportunità di far coincidere il “quantum” economico relativo alla quota complessiva annua da versare a Sanimpresa ed al Fondo Est da parte delle aziende iscritte alla Fiavet Lazio con il “quantum” previsto in relazione anche ai comparti aderenti alla suddetta Cassa sanitaria, attualmente fissato in 207,00 euro annue per iscritto. Inoltre, in considerazione del particolare momento di mercato le parti ritengono necessario farsi carico di eventuali situazioni di sofferenza aziendali per le quali, unitamente a Sanimpresa, verranno individuati gli opportuni percorsi di adeguamento quali, a favore dei lavoratorititolo meramente esemplificativo e non esaustivo, con effetto 01/01/2005rateizzazioni, l'introduzione posticipi di prestazioni di assistenza integrativa. Per i lavoratori che aderirannoversamento, il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà di Euro 50,00. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 è pari a € 210,00 per il coniuge ed €. 160,00 per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.pecc.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.

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Samples: Assistenza Sanitaria Integrativa

Assistenza sanitaria. E' prevista, a In favore dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali dalla 1a alla 3a e alla categoria dei quadri direttivi, con effetto 01/01/2005, l'introduzione vengono assicurate dalla Banca misure a carattere assistenziale (polizza assicurativa ovvero cassa assistenziale) per il rimborso di prestazioni di assistenza integrativaspese sanitarie. Per i lavoratori che aderiranno, il Il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà di Euro 50,00. Al premio dell’azienda per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 le suddette misure a carattere assistenziale è pari a fissato in 210,00 361,51 -€ 464,81 dall’1.1.2002- per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico e conviventi). Ogni maggior onere derivante dall'adesione facoltativa dei lavoratori/lavoratrici interessati ad eventuali prestazioni aggiuntive collegate alle misure assistenziali di cui al primo comma, resta a carico degli stessi. Considerata la natura della provvidenza in discorso, l’onere economico posto a carico della Banca non viene computato ai fini di alcun istituto retributivo ed è altresì escluso dalla base di calcolo del T.F.R. I lavoratori/lavoratrici interessati possono rinunziare alle misure assitenziali di cui al primo comma, per ciascun periodo di validità della relativa copertura, manifestando tale intendimento alla Banca almeno 90 giorni prima di ciascun rinnovo della stessa. 160,00 A fronte della rinunzia nessun compenso o rimborso sarà dovuto dalla Banca. Qualora, tuttavia, tali dipendenti fruiscano di una forma integrativa di assistenza sanitaria (polizza, cassa assistenziale, ecc., che andrà opportunamente documentata) della quale sia beneficiario diretto un componente del nucleo familiare convivente, la Banca erogherà agli stessi una somma lorda “una tantum” il cui onere complessivo a proprio carico non potrà essere comunque superiore a quello indicato al precedente comma 1. Tale somma non potrà inoltre risultare superiore al costo sostenuto dagli interessati per l’assistenza sanitaria di cui sopra. Le parti si incontreranno entro il giorno 15 del mese di settembre dell’anno di scadenza della copertura in argomento al fine di concordare le condizioni di rinnovo della stessa, la scelta della Compagnia di Assicurazione o di altro soggetto tenuto a fornire le prestazioni, nonché di esaminare eventuali problemi connessi al rinnovo per gli anni successivi. Resta inteso che l'Azienda, qualora non fosse raggiunta, entro il 30 novembre dell’anno di scadenza, alcuna intesa con le XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. circa le condizioni di rinnovo e la scelta dei predetti soggetti, provvederà di propria iniziativa affinché siano comunque assicurate le misure di cui al primo comma ai dipendenti considerati dal presente articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente copertura. Detta copertura, con un onere a carico della Banca non superiore a quello di cui al comma 1 che precede, sarà affidata a primaria Compagnia di Assicurazione, che offra le migliori condizioni di mercato. La Banca si impegna a trasmettere ai lavoratori/lavoratrici copia della condizioni relative alle misure di cui al presente articolo in occasione di ciascun rinnovo che comporti modifiche delle condizioni stesse. Qualora venisse introdotta contrattualmente, a livello di settore, una forma di assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, le parti si incontreranno per definire gli opportuni interventi, fermo restando che i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria conseguenti oneri stabiliti a livello nazionale a carico della Banca saranno assorbiti fino a concorrenza negli importi indicati al comma 1 che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute precede. Note a Verbale La Deutsche Bank S.p.A.. Le A. e le XX.XX. firmatarie del presente CIA valuteranno congiuntamente, nel corso di un apposito incontro, le modalità con cui realizzare le misure di assistenza previste dal presente articolo (polizza assicurativa ovvero cassa assistenziale), fermo restando che eventuali modifiche delle modalità in corso dovranno formare oggetto di apposita intesa tra le parti; verrà verificata da parte della Banca la disponibilità del soggetto erogatore delle prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a favore dei dipendenti di garantire anche ai pensionati, a decorrere dall’annualità 2002, prestazioni identiche a quelle previste per il personale in servizio (inclusi i familiari a carico), con onere da definire a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previstedegli interessati.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Assistenza sanitaria. E' previstaIn relazione a quanto previsto dall’accordo per l’assistenza sanitaria dei Funzionari delle Imprese Assicuratrici del vigente C.C.N.L. del 17/09/2007, a favore dei lavoratorisi conviene che, in aggiunta alle garanzie ivi previste, il Funzionario avrà diritto, senza il pagamento di alcun premio, al rimborso delle spese mediche specialistiche fino alla concorrenza dell’importo di € 700,00= all’anno per nucleo familiare, con effetto 01/01/2005uno scoperto del 20%. • Rimborso per occhiali, l'introduzione lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 500,00=. • Rimborso per visite specialistiche per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 600,00=. • Rimborso per accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 500,00=. Resta inteso che a tutte le sopraelencate garanzie si applicherà uno scoperto del 20%. • Rimborso delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche entro i limiti previsti per ciascuna prestazione dalla tabella allegata (all. 2) all’Accordo per l’Assistenza Sanitaria dei Funzionari (C.C.N.L.), con il limite massimo, per anno assicurativo per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare di assistenza integrativa€ 1100,00=; in alternativa, al Funzionario che ne faccia esplicita richiesta all’atto della presentazione della prima notula di rimborso nell’anno, verranno rimborsate, sempre entro il limite di € 1100,00=, le spese effettivamente sostenute con uno scoperto del 20%. Per i lavoratori che aderiranno, A fronte delle garanzie di cui sopra il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà Funzionario verserà un premio di Euro 50,00. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 è polizza pari a € 210,00 275,00= lordi. Le garanzie sono prestate a secondo rischio ad integrazione del C.C.N.L. Nota a verbale Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del corrente mese di novembre al fine di ridefinire le modalità dell’estensione della copertura integrativa per il coniuge ed €. 160,00 non fiscalmente a carico anche per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.pFunzionari, così come previsto dall’art. 34 del presente accordo.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Assistenza sanitaria. E' previstaIl 31.12.2021 scadranno le convenzioni assicurative vigenti in BPER Banca nonché le previsioni derivanti dall’accordo sindacale del 30.12.2020 e l’accordo del Gruppo BPER del 29.10.2019 riferito all’incorporazione di Unipol Banca, prorogato il 27 novembre 2020 e le relative previsioni in scadenza il 31.12.2021 (quale trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL). Le parti hanno condiviso di definire un nuovo accordo che disciplini l’assistenza sanitaria, superando qualsiasi altra pattuizione in materia. Pertanto dal 1.1.2022 al 31.12.2024, la Banca garantirà, tramite cassa di assistenza, una copertura sanitaria a beneficio di tutti i dipendenti inquadrati nelle Aree Professionali e Quadri Direttivi di Bper Banca, alle condizioni che verranno richiamate in un successivo accordo specifico da sottoscriversi entro il 1° febbraio 2022 con validità dal 1° gennaio 2022 e con le specifiche di seguito riportate. In particolare l’Azienda si impegna ad attivare nei termini e nelle modalità meglio descritti di seguito, coperture assicurative tramite Casdic, con la compagnia Unisalute, riconoscendo una contribuzione proprio carico. 1) contributo annuo a carico Azienda di euro 1.250,00 per ogni dipendente di BPER Banca, salvo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3), per la sottoscrizione di una convenzione sanitaria, i cui piani proseguono, mantenendo le medesime coperture, fatte salve le condizioni migliorative illustrate che saranno meglio dettagliate e consegnate alle XX.XX. per la verifica di merito; 2) contributo annuo a carico Azienda di euro 1.770,00 per ogni dipendente ex Unipol Banca confluito in Bper Banca, il cui piano sanitario prosegue mantenendo le medesime coperture in essere per le Aree Professionali e Quadri Direttivi di primo e secondo livello, e il medesimo perimetro di beneficiari; ciascun dipendente contribuirà con una quota aggiuntiva obbligatoria di euro 80,00 annui. 3) agli aderenti alla manovra di cui all’accordo 29.09.2020 del Gruppo ISP verrà mantenuta la copertura secondo le previsioni dell’accordo 30.12.2020. Dall’esame congiunto in materia di coperture, al fine di valorizzare le prestazioni sanitarie, le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un pacchetto aggiuntivo con prestazioni migliorative opzionabile dai dipendenti di cui al precedente punto 1) e di ridurre le quotazioni per la copertura dei componenti del nucleo familiare. L’Azienda, preso atto della richiesta, tramite la Cassa di Assistenza Casdic e Unisalute, metterà a disposizione: - un piano sanitario aggiuntivo ad adesione volontaria per i dipendenti di cui al precedente punto 1), con un costo di euro 250,00 a carico del dipendente (riferito al titolare della polizza e ai familiari a carico ai quali fosse stata estesa la copertura odontoiatrica facoltativa a carico dipendente) - un contributo di euro 50,00 per coloro, di cui al precedente punto 1) che volontariamente aderiranno all’estensione della copertura odontoiatrica a favore di familiari a carico (da intendersi come contributo aziendale riconosciuto per ciascun familiare a carico). - un contributo di euro 25,00 per coloro, di cui ai precedenti punti 1) e 2) che volontariamente aderiranno alle coperture sanitarie per i familiari non a carico (da intendersi come contributo aziendale riconosciuto per ciascun familiare non a carico). L’eventuale contributo a carico lavoratrice/lavoratore riferito alla copertura sanitaria per il dipendente o per i familiari ed al pacchetto aggiuntivo riferito alla quota per il dipendente e/o per i familiari verrà trattenuto in numero 9 quote mensili nei cedolini degli aderenti da aprile a dicembre di ciascun anno (2022-2023-2024). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione verrà addebitata la quota di contributo dovuta per l’anno in corso in unica soluzione. Si specifica che le convenzioni sanitarie prevedono la possibilità di recesso reciproco da parte delle parti stipulanti entro il termine del secondo anno di vigenza del contratto. In tale ipotesi le parti si incontreranno per ricercare una ulteriore soluzione. E’ previsto per la seconda annualità (01.01.2023 – 31.12.2023) e per la terza annualità (01.01.2024 – 31.12.2024) un eventuale incremento massimo del 5% annuo del premio, in presenza di un andamento tecnico di chiusura (rapporto sinistri/premi) delle annualità superiore all’80% ovvero una riduzione massima del 5% del premio in presenza di un andamento tecnico di chiusura (rapporto sinistri/premi) delle annualità minore al 75 %; gli andamenti saranno rilevati alla data del 30.10.2022 e del 30.10.2023. Eventuali variazioni del premio per effetto di quanto sopra, si intendono riferite ai soli premi a carico Azienda. Rispetto al contributo riconosciuto dall’Azienda e alle conseguenti modifiche dei lavoratoripiani sanitari che interverranno dal 01.01.2022 e sino alla scadenza del contratto assicurativo, con effetto 01/01/2005le parti hanno definito - per i dipendenti che beneficeranno delle coperture di cui ai punti 1) e 2) del terzo capoverso del presente articolo - quanto segue. Per ogni anno di vigenza della polizza verrà riconosciuta a ciascun lavoratore: a) ex Unipol Banca incorporato in Bper Banca una erogazione in conto welfare di euro 200,00 annui; b) ex Unipol Banca in organico presso Banco di Sardegna - a cui a far data dal 01/01/2022 verranno riconosciute le previsioni in materia tempo per tempo applicate dal datore di lavoro - per il periodo 2022-2024 una erogazione in conto welfare pari ad euro 550,00 annui; c) ex ISP e già iscritto al Fondo Sanitario Integrativo alla data di ingresso in Bper Banca e non aderente al Protocollo ISP 29.09.2020 una erogazione in conto welfare di euro 480,00 annui; d) ex UBI/UBIS e già iscritto, l'introduzione alla data di prestazioni ingresso in Bper Banca, al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Banca delle Marche o al Fondo Assistenza di assistenza integrativaSocietà del Gruppo Ubi Banca e non aderente al Protocollo ISP 29.09.2020 una erogazione in conto welfare di euro 480,00 annui; e) ex UBI/UBIS già aderente alla data del trasferimento alla polizza ‘Cargeas’ (polizza di assicurazione Rimborso spese mediche) per il tramite di Cassa di Assistenza Aziende Italia e non aderente al Protocollo ISP 29.09.2020 una erogazione in conto welfare di euro 300,00 annui. Tali erogazioni verranno riconosciute nel mese di maggio (di ogni anno e non saranno monetizzabili). Per i lavoratori che aderirannodipendenti provenienti da Unipol Banca e per i dipendenti di provenienza UBI/ UBIS e ISP eventualmente destinatari, per effetto delle previsioni di cui sopra, di somme welfare e non più in servizio, alla data di attribuzione della somma nella posizione welfare, il corrispondente valore, solo per l’anno di cessazione e riproporzionato al periodo di permanenza in servizio, fatto salvo quanto diversamente disciplinato tra le Parti, verrà versato presso la forma di Previdenza Aziendale cui l’interessato aderisce, ove presente, e se non iscritto alla previdenza aziendale al momento dell’erogazione l’importo spettante verrà riconosciuto in denaro, con tassazione piena e nel limite del costo annuo aziendale suddetto (resta inteso che l’importo eventualmente erogato sarà escluso dal computo del trattamento di fine rapporto e dalla determinazione del trattamento integrativo di pensione); detta erogazione avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno. I dipendenti di Xxxx Xx Factor, BCM, OPTIMA Sim saranno destinatari di una copertura assicurativa analoga ai dipendenti BPER Banca, con le medesime modalità e termini sopra definiti. Ai sensi dei sotto indicati accordi e nel limite delle previsioni in materia di assistenza sanitaria richiamate continueranno a trovare applicazione le relative coperture sanitarie riferite a: ● esodati ex Unipol Banca Aree Professionali e Quadri Direttivi di 1^ e 2^ livello - Accordo Unipol Banca del 16.7.2015 e del 27.9.2017; ● esodati ex Unipol Banca Aree Professionali e Quadri Direttivi di 1^ e 2^ livello - accordo Unipol Banca 5.12.2017; ● esodati ex Unipol Banca Quadri Direttivi di 3^ e 4^ livello - Accordo Unipol Banca del 16.7.2015 e del 27.9.2017; ● esodati ex Unipol Banca Quadri Direttivi di 3^ e 4^ livello - Accordo Unipol Banca 5.12.2017; ● esodati ex Unipol Banca Aree Professionali e Quadri Direttivi di 1^ e 2^ livello provenienti dal Gruppo Unipol esodati con Accordo Unipol Banca 5.12.2017; ● dirigenti in quiescenza ex Xxx Xxxxxxxx; ● dirigenti in quiescenza ed esodati ex Unipol Banca; quiescenti ex Accordo Unipol Banca, del 16/7/2015 del 26/09/2017 e 5/12/2017). alle condizioni che verranno richiamate in un successivo accordo specifico da sottoscriversi entro il 1° febbraio 2022 con validità dal 1° gennaio 2022. Le Parti concordano sulla opportunità di costituire la “Commissione Aziendale Coperture Assicurative Sanitarie e Coperture Accessorie nell’interesse del personale in servizio”, con la finalità di verificare la coerenza dei contenuti del presente Accordo con gli Articolati delle Polizze, nonché col fine di monitorare l’andamento della fruizione delle coperture sanitarie e accessorie oggetto del presente accordo, delle eventuali criticità nelle erogazioni delle prestazioni - anche in relazione ai tempi di evasione delle richieste di autorizzazione/rimborso - da parte del partner Assicurativo. La Commissione potrà valutare tecnicamente soluzioni future nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ferma la determinazione a carico del singolo lavoratore sarà degli organi aziendali deputati. Appositi incontri avverranno a richiesta di Euro 50,00. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 è pari una delle Parti e comunque a € 210,00 per il coniuge ed €. 160,00 per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.pfrequenza almeno trimestrale.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.

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Samples: Verbal Agreement

Assistenza sanitaria. E' previstaIn relazione a quanto previsto dall’accordo per l’assistenza sanitaria dei Funzionari delle Imprese Assicuratrici del vigente C.C.N.L. del 17/09/2007, a favore dei lavoratorisi conviene che, in aggiunta alle garanzie ivi previste, il Funzionario avrà diritto, senza il pagamento di alcun premio, al rimborso delle spese mediche specialistiche fino alla concorrenza dell’importo di € 700,00= all’anno per nucleo familiare, con effetto 01/01/2005uno scoperto del 20%. • Rimborso per occhiali, l'introduzione lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di €500,00=. • Rimborso per visite specialistiche per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 600,00=. • Rimborso per accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 500,00=. Resta inteso che a tutte le sopraelencate garanzie si applicherà uno scoperto del 20%. • Rimborso delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche entro i limiti previsti per ciascuna prestazione dalla tabella allegata (all. 2) all’Accordo per l’Assistenza Sanitaria dei Funzionari (C.C.N.L.), con il limite massimo, per anno assicurativo per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare di assistenza integrativa€ 1100,00=; in alternativa, al Funzionario che ne faccia esplicita richiesta all’atto della presentazione della prima notula di rimborso nell’anno, verranno rimborsate, sempre entro il limite di € 1100,00=, le spese effettivamente sostenute con uno scoperto del 20%. Per i lavoratori che aderiranno, A fronte delle garanzie di cui sopra il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà Funzionario verserà un premio di Euro 50,00. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 è polizza pari a € 210,00 275,00= lordi. Le garanzie sono prestate a secondo rischio ad integrazione del C.C.N.L. Nota a verbale: Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del corrente mese di novembre al fine di ridefinire le modalità dell’estensione della copertura integrativa per il coniuge ed €. 160,00 non fiscalmente a carico anche per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.pfunzionari così come previsto dall’art. 34 del presente accordo.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Assistenza sanitaria. E' prevista7.1 Per provvedere all’assistenza sanitaria del personale dipendente le Parti concordano di:  dare avvio, entro il primo semestre dell’anno di scadenza della “polizza sanitaria” tempo per tempo vigente, ad incontri al fine di ricercare soluzioni condivise relativamente ai soggetti (cassa sanitaria, compagnia assicurativa, service amministrativo) con cui sottoscrivere la nuova convenzione sanitaria;  avviare un confronto, in occasione del rinnovo della convenzione, in merito all’importo del contributo da porre a favore dei lavoratoricarico dell’Azienda e delle diverse aree del personale aderente;  richiedere alla Compagnia Assicurativa convenzionata la definizione, oltre alla “polizza base”, di pacchetti aggiuntivi opzionali, con effetto 01/01/2005, l'introduzione di prestazioni di assistenza integrativa. Per i lavoratori che aderiranno, il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà lavoratore, comprendenti prestazioni di Euro 50,00. Al premio “medicina preventiva” e prestazioni migliorative anche per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data il nucleo familiare;  richiedere alle altre Società del 01/01/2009 Gruppo ed alle relative RSA, laddove costituite, il recepimento del presente accordo, allo scopo di estendere la copertura a tutto il personale del Gruppo Credem applicante il CCNL Credito. 7.2 Il contributo a carico dell’Azienda è pari fissato in un importo non inferiore a € 210,00 450,00 a cui il dipendente deve aggiungere la quota a proprio carico fissata per il coniuge ed €2016 in € 85,00. 160,00 Il contributo a carico del dipendente sarà corrisposto in due rate di uguale importo con ritenute nelle buste paga di febbraio e luglio di ogni anno o all’atto della cessazione del rapporto se precedente. 7.3 Sono inoltre previsti altri pacchetti con coperture maggiori per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata quali l’adesione rimane volontaria da parte del singolo dipendente e per il cui dettaglio si rinvia al documento elaborato dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria Compagnia Assicurativa. Il costo sostenuto dal dipendente per l’acquisto di detti pacchetti potrà beneficiare del trattamento fiscale più favorevole previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. 7.4 Le Parti richiederanno alla Compagnia Assicurativa convenzionata la definizione di una “polizza sanitaria” dedicata ai lavoratori che stipulerà apposita convenzione hanno concordato l’uscita agevolata finalizzata al prepensionamento ed ai pensionati, con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono costo interamente a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previstedegli stessi.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello

Assistenza sanitaria. E' previstaL’Emotional Manager, a favore dei lavoratoriCoach e/o Counselor, con effetto 01/01/2005, l'introduzione di prestazioni è riconosciuta una forma di assistenza integrativasanitaria disciplinata dall'apposito accordo di cui all'allegato n. 7. Per i lavoratori che aderirannodipendenti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa i quali fossero andati in quiescenza prima della messa in liquidazione dell'impresa di appartenenza, verrà riconosciuto, tramite polizza, il costo rimborso delle spese per prestazioni sanitarie rese a favore degli stessi nonché dei coniugi conviventi o di altri familiari a carico, con un massimale annuo di Euro 70.000,00 euro per nucleo familiare. Per familiari a carico del singolo lavoratore sarà di Euro 50,00. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 è pari a € 210,00 per il coniuge ed €. 160,00 si intendono quelli per i figli L'assistenza sanitaria quali l’Emotional Manager, Coach e/o Counselor ha diritto alle detrazioni di imposta a norma del DPR 22.12.86 n. 917 e 12 successive modificazioni e integrazioni. Fermo quanto sopra previsto per quanto riguarda le prestazioni, si applicano all’Emotional Manager, Coach e/o Counselor in questione tutte le disposizioni in tema di esclusioni dal diritto all'assistenza. Il 75% del premio della polizza sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziendeimprese e al suo pagamento, per conto di esse, provvederà l'azienda. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia Il restante 25% minimo € 50,00del premio sarà a carico dell’Emotional Manager, Coach e/o Counselor, in servizio. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni Il contributo dell’Emotional Manager, Coach e/o Counselor, in servizio, nella misura individuale indicata al comma successivo, verrà raccolto dalle singole imprese tramite trattenuta sulla retribuzione. Il contributo individuale per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00i in servizio è fissato dividendo ogni anno il 25% del premio richiesto per l'assicurazione di cui al comma 1 per il numero dei stessi, quale risulta dall'ultimo dato a disposizione dell'azienda. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento L'assicurazione coprirà i soli che all'inizio di ciascun anno saranno aver diritto alla garanzia. Qualora nel corso dell'anno altri dovessero maturare il diritto alla garanzia stessa, essi saranno inseriti nella copertura dall'inizio dell'anno successivo. Le Parti concordano di rincontrarsi per un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed riesame della problematica in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previstequestione nel caso in cui il numero degli aventi diritto dovesse essere aumentato in misura considerevole.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria. E' prevista, Al Personale con contratto di lavoro a favore dei lavoratori, con effetto 01/01/2005, l'introduzione di prestazioni tempo indeterminato viene riconosciuta una forma di assistenza integrativasanitaria mediante adesione alla CASSA DI ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA con contribuzione integralmente a carico dell’Azienda, comprensiva del contributo previsto dal CCNL. Per i lavoratori che aderiranno, Tale assistenza sanitaria prevede le prestazioni elencate nell’allegato “A” per il costo annuo personale non appartenente alla categoria Funzionari e si estende ai familiari fiscalmente a carico del singolo lavoratore sarà dipendente (intendendo per tali quelli per i quali il dipendente ha diritto alle deduzioni per carichi di Euro 50,00famiglia ai sensi degli art. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa 11/12, commi 1 e 2, DPR 917/86 e successive modifiche). Ai Funzionari viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria mediante adesione alla CASSA DI ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA, con contribuzione integralmente a carico dell’Azienda, sostitutiva delle corrispondenti previsioni del CCNL. Tale assistenza sanitaria prevede le prestazioni elencate nell’allegato “B” e si estende ai familiari alla data fiscalmente a carico del 01/01/2009 è pari a € 210,00 dipendente (intendendo per il coniuge ed €. 160,00 tali quelli per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con quali il dipendente ha diritto alle deduzioni per carichi di famiglia ai sensi degli art. 11/12, commi 1 e 2, DPR 917/86 e successive modifiche). Per realizzare la compagnia Unisalute S.pprestazione, la Cassa Assistenza INTESA SANPAOLO ASSICURA può stipulare quale contraente idonee polizze assicurative. La richiesta di rimborso deve essere presentata dal dipendente direttamente alla CASSA di ASSISTENZA di INTESA SANPAOLO ASSICURA. La documentazione delle spese deve essere intestata al dipendente o al familiare fiscalmente a carico.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.

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Samples: Protocol for the Integration of First Level and Second Level Contracting

Assistenza sanitaria. E' prevista7.1 Per provvedere all’assistenza sanitaria del personale dipendente le Parti concordano di: • dare avvio, entro il primo semestre dell’anno di scadenza della “polizza sanitaria” tempo per tempo vigente, ad incontri al fine di ricercare soluzioni condivise relativamente ai soggetti (cassa sanitaria, compagnia assicurativa, service amministrativo) con cui sottoscrivere la nuova convenzione sanitaria; • avviare un confronto, in occasione del rinnovo della convenzione, in merito all’importo del contributo da porre a favore dei lavoratoricarico dell’Azienda e delle diverse aree del personale aderente; • richiedere alla Compagnia Assicurativa convenzionata la definizione, oltre alla “polizza base”, di pacchetti aggiuntivi opzionali, con effetto 01/01/2005, l'introduzione di prestazioni di assistenza integrativa. Per i lavoratori che aderiranno, il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà lavoratore, comprendenti prestazioni di Euro 50,00. Al premio “medicina preventiva” e prestazioni migliorative anche per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data il nucleo familiare; • richiedere alle altre Società del 01/01/2009 Gruppo ed alle relative RSA, laddove costituite, il recepimento del presente accordo, allo scopo di estendere la copertura a tutto il personale del Gruppo Credem applicante il CCNL Credito. 7.2 Il contributo a carico dell’Azienda è pari fissato in un importo non inferiore a € 210,00 450,00 a cui il dipendente deve aggiungere la quota a proprio carico fissata per il coniuge ed €2016 in € 85,00. 160,00 Il contributo a carico del dipendente sarà corrisposto in due rate di uguale importo con ritenute nelle buste paga di febbraio e luglio di ogni anno o all’atto della cessazione del rapporto se precedente. 7.3 Sono inoltre previsti altri pacchetti con coperture maggiori per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata quali l’adesione rimane volontaria da parte del singolo dipendente e per il cui dettaglio si rinvia al documento elaborato dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria Compagnia Assicurativa. Il costo sostenuto dal dipendente per l’acquisto di detti pacchetti potrà beneficiare del trattamento fiscale più favorevole previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. 7.4 Le Parti richiederanno alla Compagnia Assicurativa convenzionata la definizione di una “polizza sanitaria” dedicata ai lavoratori che stipulerà apposita convenzione hanno concordato l’uscita agevolata finalizzata al prepensionamento ed ai pensionati, con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono costo interamente a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previstedegli stessi.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello