WELFARE CONTRATTUALE. (Fondo EST) Dichiarazione a verbale Dichiarazione a verbale
WELFARE CONTRATTUALE. Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del presente CCNL rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò – esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione – il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti. L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale di cui all’art. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
WELFARE CONTRATTUALE. Per gli anni 2022 e 2023 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023. Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti. Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto. Per l’anno...
WELFARE CONTRATTUALE. Fondo EST
WELFARE CONTRATTUALE. Capo I - Assistenza Sanitaria Articolo 104 Fondo EST
WELFARE CONTRATTUALE. (aggiornato al Verbale di Accordo del 6 Ottobre 2021)
WELFARE CONTRATTUALE. CAPO I ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
WELFARE CONTRATTUALE. Inoltre, poiché scopo della retribuzione è di poter acquisire beni e servizi al fine “di garantire un’esistenza libera e dignitosa”, le Parti concordano che nel trattamento complessivamente dovuto al Lavoratore sia compreso anche il Welfare Contrattuale, che ha lo scopo di favorire il Lavoratore nell’acquisizione diretta di beni e servizi. Il trattamento contrattuale complessivo, composto da tutti gli elementi di cui sopra, rappresenta quindi il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL. Le Parti, nell’individuare gli importi da riconoscere al Lavoratore cui si applica il presente CCNL (vedi tabella art. 140 BIS), hanno assunto quale normale sistema di calcolo la c.d. “mensilizzazione”. Resta inteso che le Aziende potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema orario, purché, a parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati economici complessivi. Le Parti, nell’individuare gli importi da riconoscere al Lavoratore cui si applica il presente CCNL, sia per gli Impiegati che per Operai, hanno assunto quale normale sistema di calcolo la c.d. “mensilizzazione”. Resta inteso che le Aziende potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema orario, purchè, a parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati economici complessivi.
WELFARE CONTRATTUALE. (aggiornato al Verbale di Accordo del 26/04/2022)
WELFARE CONTRATTUALE. 1. Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l'istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del Fondo nazionale di cui all'art. 163 del presente contratto, con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del Servizio sanitario nazionale.
2. Sulla base dello stesso art. 163 i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.
3. Le parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. turismo si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 163 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
4. L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
5. Conseguentemente, i lavoratori individuati dall'art. 163 del c.c.n.l. turismo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
6. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.".