Assistenza Tecnica. (a) Clausole campione

Assistenza Tecnica. (a). Nel corso del Periodo di Abbonamento, gli utilizzatori registrati, con valida licenza, e gli utilizzatori in prova avranno diritto all’assistenza tecnica tramite e-mail e/o Internet, durante l'orario lavorativo, ma solo in alcune lingue limitate. Importante: l’assistenza mediante telefonata gratuita o a pagamento può essere disponibile per gli utilizzatori finali registrati o con valida licenza limitatamente ad alcuni prodotti e ad alcuni Stati; per dettagli, si veda xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xx-XX/. (b) I termini e le condizioni di questo Contratto, incluse a titolo esemplificativo le previsioni sulla limitazione di responsabilità, disciplinano tutti i servizi di assistenza tecnica a voi forniti, connessi alla sottoscrizione della licenza, incluso l’utilizzo o l’accesso a strumenti o soluzioni di Trend Micro o di altri terzi (gli “Strumenti di Assistenza”). Tali Strumenti di Assistenza ed i relativi servizi vi sono forniti a titolo gratuito e “COME SONO”, senza garanzie di nessun tipo. Trend Micro non garantisce che tali Strumenti di Assistenza siano sicuri o privi di errori. Vi assumete tutti i rischi derivanti dall’uso di tali Strumenti di Assistenza. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, Trend Micro e i suoi affiliati e fornitori declinano ed escludono qualsiasi rappresentazione e garanzia con riferimento a tali Strumenti di Assistenza, sia espresse, che implicite, previste dalla legge o da usi commerciali, incluse a titolo esemplificativo garanzie o condizioni sulla titolarità, di non violazione di diritti di terzi, di qualità soddisfacente, di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo.
Assistenza Tecnica. (a) domicilio: Tipo di Assistenza Digitale che prevede l’invio di un tecnico specializzato presso il domicilio del cliente, o il luogo in Italia dove l’assicurato risiede temporaneamente.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.