Associati iscritti e riscattati Clausole campione

Associati iscritti e riscattati. Gli Associati iscritti al 31/12/2020 sono pari a 8.533 per un numero di aziende con iscritti pari a 1.752. La ripartizione degli iscritti per regione e genere è la seguente: ABRUZZO 124 36 160 BASILICATA 96 19 115 CALABRIA 139 38 177 CAMPANIA 123 40 163 XXXXXX XXXXXXX 683 278 961 FRIULI VENEZIA GIULIA 184 91 275 LAZIO 457 267 724 LIGURIA 23 4 27 LOMBARDIA 704 250 954 MARCHE 151 89 240 MOLISE 11 4 15 PIEMONTE 000 000 000 PUGLIA 441 69 510 SARDEGNA 000 000 000 SICILIA 369 61 430 TOSCANA 1.045 685 1.730 XXXXXXXX XXXX XXXXX 00 0 00 XXXXXX 132 56 188 XXXXX X'XXXXX 00 0 00 XXXXXX 842 270 1.112 STATO ESTERO 0 0 0 Per classe di età: FINO A 20 5 8 13 DA 21 A 24 17 12 29 DA 25 A 29 88 44 132 DA 30 A 34 202 97 299 DA 35 A 39 391 183 574 DA 40 A 44 632 339 971 DA 45 A 49 937 462 1.399 DA 50 A 54 1.137 504 1.641 DA 55 A 59 1.298 465 1.763 DA 60 A 64 1.020 298 1.318 OLTRE 65 320 74 394 La ripartizione tra le varie aree geografiche è la seguente: ITALIA NORDORIENTALE 2.405 ITALIA NORDOCCIDENTALE 1.313 XXXXXX XXXXXXXX 0.000 XXXXXX XXXXXXXXXXX 0.000 XXXXXX INSULARE 793 ESTERO 0 Al 31 dicembre 2020 risultavano associate al Fondo 1.752 aziende, come da tabella sottostante. CONTRATTO DENOMINAZIONE NUMERO AZIENDE C01 CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 600 C02 CCNL IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLTORI 824 C03 CCNL PESCA MARITTIMA DEL 8 MARZO 2005 2 C04 DIPENDENTI FONDAZIONE ENPAIA 1 C05 CIA DIPENDENTI CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 16 C06 CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA AGRICOLTURA ITALIANA 6 C07 CCNL ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI 56 C08 CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI 5 C09 CCNL PER I DIRIGENTI E I DIRETTORI DELLE ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI 12 C10 CCNL DIPENDENTI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 80 C11 CCNL DIRIGENTI IN AGRICOLTURA 138 C12 CCNL PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 12 La suddivisione degli iscritti per tipologia di contratto applicato è riportata nella tabella che segue: CONTRATTO DENOMINAZIONE NUMERO ISCRITTI C01 CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 1.610 C02 CCNL IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLTORI 3.061 C03 CCNL PESCA MARITTIMA DEL 8 MARZO 2005 2 C04 DIPENDENTI FONDAZIONE ENPAIA 140 C05 CIA DIPENDENTI CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 103 C06 CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA AGRICOLTURA ITALIANA 13 C07 CCNL ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI 658 C08 CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI 24 C09 CCNL PER I DIRIGENTI E I DIRETTORI DE...
Associati iscritti e riscattati. Gli Associati iscritti al 31/12/2019 sono pari a 8.644 per un numero di aziende con iscritti pari a 1.882. La ripartizione degli iscritti per regione e genere è la seguente: ABRUZZO 155 43 198 BASILICATA 97 20 117 CALABRIA 149 37 186 CAMPANIA 126 44 170 XXXXXX XXXXXXX 655 251 906 FRIULI VENEZIA GIULIA 226 103 329 LAZIO 000 000 000 LIGURIA 29 5 34 LOMBARDIA 780 277 1.057 MARCHE 117 77 194 MOLISE 13 4 17 PIEMONTE 195 104 299 PUGLIA 462 68 530 SARDEGNA 274 97 371 SICILIA 385 63 448 TOSCANA 966 621 1.587 XXXXXXXX XXXX XXXXX 00 0 00 XXXXXX 212 117 329 XXXXX X'XXXXX 00 0 00 XXXXXX 819 270 1.089 STATO ESTERO 3 0 3 Per classe di età: FINO A 20 5 8 13 DA 21 A 24 15 9 24 DA 25 A 29 76 34 110 DA 30 A 34 191 104 295 DA 35 A 39 421 198 619 DA 40 A 44 666 355 1.021 DA 45 A 49 947 499 1.446 DA 50 A 54 1.169 489 1.658 DA 55 A 59 1.368 458 1.826 DA 60 A 64 981 278 1.259 OLTRE 65 310 63 373 La ripartizione tra le varie aree geografiche è la seguente: ITALIA NORD ORIENTALE 2.377 ITALIA NORD OCCIDENTALE 1.405 XXXXXX XXXXXXXX 0.000 XXXXXX XXXXXXXXXXX 0.000 XXXXXX INSULARE 819 ESTERO 3 Al 31 dicembre 2019 risultavano associate al Fondo 1.882 aziende, come da tabella sottostante.
Associati iscritti e riscattati. Gli Associati iscritti al 31/12/2018 sono pari a 8.618 per un numero di aziende con iscritti pari a 1.804. La ripartizione degli iscritti per regione e genere è la seguente: Per classe di età : CLASSI di ETA' MASCHI FEMMINE TOTALE Fino a 20 5 8 13 da 21 a 24 14 9 23 da 25 a 29 77 35 112 da 30 a 34 202 94 296 da 35 a 39 445 215 660 da 40 a 44 698 379 1.077 da 45 a 49 951 487 1.438 da 50 a 54 1.179 489 1.668 da 55 a 59 1.349 437 1.786 da 60 a 64 957 247 1.204 ltre 65 294 47 341 La ripartizione tra le varie aree geografiche è la seguente: Al 31 dicembre 2018 risultavano associate al Fondo 1.804 aziende, come da tabella sottostante. La suddivisione degli iscritti per tipologia di contratto applicato è riportata nella tabella che segue: Nel comparto garantito i riscatti sono stati complessivamente 252, le erogazioni in conto capitale 142, i trasferimenti 73 di cui 36 al comparto bilanciato, 37 ad altri Fondi mentre le anticipazioni sono state 133. Relativamente al comparto bilanciato i riscatti sono stati 6, i trasferimenti 4 di cui 1 al comparto garantito, le erogazioni in conto capitale 2 e le anticipazioni sono state 14.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.