Assunzioni. 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. 2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto: a. la data di inizio del rapporto di lavoro; b. la sede in cui presterà la sua opera; c. il livello d’inquadramento e la retribuzione; d. la durata dell’eventuale periodo di prova; e. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine; f. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione; g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto; h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinali. 3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore. 4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti: a. la carta di identità o un documento equipollente; b. il certificato penale non anteriore a tre mesi; c. il codice fiscale; d. il certificato di residenza; e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali; f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare; g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione. 5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti. 6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali. 7. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assunzioni. 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
a. la data di inizio del rapporto di lavoro;
b. la sede in cui presterà la sua opera;
c. il livello d’inquadramento e la retribuzione;
d. la durata dell’eventuale periodo di prova;
e. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine;
f. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinali.
32. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
43. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. la carta di identità o un documento equipollente;
b. il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. il codice fiscale;
d. il certificato di residenza;
e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione.
54. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
65. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
76. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche normative e giuridiche legali spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto prevista in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assunzioni. 1. Il contratto ) L’assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto degli obblighi di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi legge e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza informazione sanciti dal d.lgs. n. 181 del 2000 e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscrittosuccessive modificazioni e comunicata dal Consorzio all’interessa- to con lettera nella quale devono essere specificati:
a. a) la data di inizio del rapporto di lavoroassunzione;
b. la sede in cui presterà la sua operab) l’inquadramento con indicazione sommaria delle mansioni;
c. c) il livello d’inquadramento e la retribuzionetrattamento economico iniziale;
d. d) la durata dell’eventuale periodo di provaprova con precisazione se il rapporto è a termine o a tempo indeterminato;
e. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a terminee) tutte le altre condizioni eventualmente concordate;
f. f) la sede di lavoro. g)
2) Il Consorzio non è obbligato a fornire le informazioni suddette nel caso di rapporti di lavoro occasionali, intendendosi per tali quelli di durata inferiore al mese con orario di lavoro non eccedente le otto ore settimanali. È tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione contenente i dati di iscrizione nel della registrazione effettuata sul libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinalilavoro.
3. Prima dell’assunzione) Il Consorzio ha facoltà di far controllare, in occasione dell’assunzio- ne, la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica Istituti specializzati di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigorediritto pubblico.
4. All’atto dell’assunzione, il ) Il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. la carta dovrà comunicare gli eventuali mutamenti di identità o un documento equipollente;
b. il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. il codice fiscale;
d. il certificato di residenza;
e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizionedomicilio successivi all’assunzione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto ) Le percentuali di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
7. Le parti concordano affinché riserva nelle assunzioni previste dalla normativa vigente non operano per i lavoratori interessati da una cessione che saranno assegnati ai livelli 1°, 2°, 3° super e 3°, nonché per le qualifiche professionali di contrattopro- duttore, di portiere, custode, guardia giurata o comunque impli- canti compiti di fiducia e per quelle contemplate nel D.M. 19 mag- gio 1973. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie saranno computabili ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento fini della prima assunzione precedente alla cessione copertura dell’aliquota di contratto. Tale mantenimento della riserva prevista dalla normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessionevigente anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
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Assunzioni. 1Le assunzioni di personale di cui al presente contratto sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge, e con l'inquadramento previsto dal contratto stesso. Non sono ammesse assunzioni con inquadramento diverso. Prima di procedere a nuove assunzioni si dovrà verificare con le RSA/RSU, qualora si siano rese vacanti qualifiche nell'organigramma aziendale o nel caso che siano stati istituiti ex art. 44 nuovi profili professionali integrativi, la possibilità di coprire prioritariamente tali posizioni con lavoratori già in servizio, anche trasformando eventualmente contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Dell'incontro di verifica sarà redatto apposito verbale. Le nuove assunzioni del personale saranno effettuate dal datore di lavoro sulla base delle esigenze aziendali sentito il parere, preventivo non vincolante, delle RSA/RSU; potrà anche essere valutata l'opportunità di assunzioni mediante concorso. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) documento di identità
b) certificato di studi compiuti e di specializzazioni conseguite
c) stato di famiglia
d) certificato generale del casellario giudiziale
e) certificato di idoneità fisica
f) codice fiscale I documenti previsti ai punti c) e d) possono essere sostituiti da autocertificazione in carta semplice, ammessa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. E’ facoltà dei datori di lavoro di richiedere certificati di lavoro per occupazioni antecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre. Il personale di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica presso strutture pubbliche. L'assunzione deve essere comunicata al dipendente mediante lettera che specifichi:
a) data di decorrenza del rapporto di lavoro
b) durata dell'eventuale periodo di prova
c) categoria, livello e qualifica assegnati
d) trattamento economico iniziale ASSUNZIONE A TERMINE Per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato è determinato si applicano le disposizioni del D.lgs. 6 Settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto a termine deve risultare da un atto scritto nel quale sono specificate le ragioni per cui si ricorre all'apposizione di un termine. La copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore contestualmente all'inizio della prestazione. Gli accordi integrativi di cui al successivo articolo 44 stabiliranno la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione percentuale dei lavoratori avviene con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, che in conformità alle ogni modo non potrà essere superiore al 15%. Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà ed ogni trattamento previsti dal presente contratto in proporzione al lavoratore per iscritto:
a. la data di inizio del rapporto di lavoro;
b. la sede in cui presterà la sua opera;
c. il livello d’inquadramento periodo lavorativo prestato e la retribuzione;
d. sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata dell’eventuale periodo del contratto a termine e con esclusione di prova;
e. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine;
f. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinali.
3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. la carta di identità o un documento equipollente;
b. il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. il codice fiscale;
d. il certificato di residenza;
e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6quelle relative al preavviso. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda tempo determinato che ha svolto il suo servizio presso l'Associazione, vanta, in caso di ogni eventuale variazione assunzione, un diritto di precedenza ad essere riassunto presso la stessa Associazione con la medesima qualifica ricoperta nel precedente rapporto, a patto che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
7rapporto stesso. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice CivileQualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo indeterminato, il passaggio del lavoratore da una azienda periodo di servizio prestato con contratto a termine varrà ad un'altra avvenga ogni effetto ai fini dell'anzianità. Delle assunzioni con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessionerapporto a tempo determinato dovranno essere informate preventivamente le RSA/RSU.
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Assunzioni. 1. Il Le assunzioni di personale di cui al presente contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene sono effettuate in conformità alle norme disposizioni di leggelegge e con l'inquadramento previsto dal contratto stesso. All’atto dell’assunzioneNon sono ammesse assunzioni con inquadramento diverso. Prima di procedere a nuove assunzioni si dovrà verificare con le R.S.A./R.S.U., l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscrittoqualora si siano rese vacanti qualifiche nell'organigramma aziendale o nel caso che siano stati istituiti (ex art. 44) nuovi profili professionali integrativi, la possibilità di coprire prioritariamente tali posizioni con lavoratori già in servizio, anche trasformando eventualmente contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Dell'incontro di verifica sarà redatto apposito verbale. Le nuove assunzioni del personale saranno effettuate dal datore di lavoro sulla base delle esigenze aziendali sentito il parere, preventivo non vincolante, delle R.S.A./R.S.U.; potrà anche essere valutata l'opportunità di assunzioni mediante concorso. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a. a) documento di identità;
b) certificato di studi compiuti e di specializzazioni conseguite;
c) stato di famiglia;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di idoneità fisica;
f) codice fiscale. I documenti previsti ai punti c) e d) possono essere sostituiti da autocertificazione in carta semplice, ammessa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. E' facoltà dei datori di lavoro di richiedere certificati di lavoro per occupazioni antecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre. Il personale di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica presso strutture pubbliche. L'assunzione deve essere comunicata al dipendente mediante lettera che specifichi:
a) la data di inizio decorrenza del rapporto di lavoro;
b. la sede in cui presterà la sua opera;
c. il livello d’inquadramento e la retribuzione;
d. b) la durata dell’eventuale dell'eventuale periodo di prova;
e. c) la durata dell’istituendo rapportocategoria, se esso è a tempo indeterminato o a termineil livello e la qualifica assegnati;
f. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. d) il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinalitrattamento economico iniziale.
3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. la carta di identità o un documento equipollente;
b. il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. il codice fiscale;
d. il certificato di residenza;
e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
7. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.
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Assunzioni. 1. Il contratto L'assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto degli obblighi di lavoro legge e di informazione sanciti dal D. Lgs. n. 181/2008 e successive modificazioni e comunicata dal Consorzio all'interessato con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di assunzione;
b) l'inquadramento con indicazione sommaria delle mansioni;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova con precisazione se il rapporto è a termine o a tempo indeterminato è indeterminato;
e) tutte le altre condizioni eventualmente concordate;
f) la forma comune che regolamenta i rapporti sede di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme Il Xxxxxxxxx non è obbligato a fornire le informazioni suddette nel caso di leggerapporti di lavoro occasionali, intendendosi per tali quelli di durata inferiore al mese con orario di lavoro non eccedente le otto ore settimanali. All’atto dell’assunzioneE' tenuto, l’Azienda comunicherà inoltre, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, a consegnare al lavoratore per iscritto:
a. la data di inizio del rapporto di lavoro;
b. la sede in cui presterà la sua opera;
c. il livello d’inquadramento e la retribuzione;
d. la durata dell’eventuale periodo di prova;
e. la durata dell’istituendo rapportolavoratore, se esso è a tempo indeterminato o a termine;
f. all'atto dell'assunzione, una dichiarazione contenente i dati di iscrizione nel della registrazione effettuata sul libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinalimatricola.
3. Prima dell’assunzioneIl Consorzio ha facoltà di far controllare, in occasione dell'assunzione, la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica Istituti specializzati di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigorediritto pubblico.
4. All’atto dell’assunzione, il Il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. la carta dovrà comunicare gli eventuali mutamenti di identità o un documento equipollente;
b. il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. il codice fiscale;
d. il certificato di residenza;
e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizionedomicilio successivi all'assunzione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattieneAi sensi dell'art. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando25, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversasecondo xxxxx, della località presso cui possono essere indirizzate legge 23 luglio 1991, n. 223, le percentuali di riserva nelle assunzioni indicate ai commi primo e ricevute le comunicazioni aziendali.
7. Le parti concordano affinché sesto del predetto articolo, non operano per i lavoratori interessati da una cessione che saranno assegnati ai livelli 1°, 2°, 3° super e 3°, nonché per le qualifiche professionali di contrattoproduttore, di portiere, custode, guardia giurata o comunque implicanti compiti di fiducia e per quelle contemplate nel D.M. 19 maggio 1973. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste al quinto comma dell'art. 25 surrichiamato, saranno computabili ai sensi degli artt. 1406 fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi primo e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessionesesto anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
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Assunzioni. 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
a. 1. la data di inizio del rapporto di lavoro;
b. 2. la sede in cui presterà la sua opera;
c. 3. il livello d’inquadramento e la retribuzione;
d. 4. la durata dell’eventuale periodo di prova;
e. 5. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine;
f. 6. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. 7. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. 8. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinali.
3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. : – la carta di identità o un documento equipollente;
b. ; – il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. ; – il codice fiscale;
d. ; – il certificato di residenza;
e. ; – la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. ; – lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. ; nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
7. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.
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Assunzioni. 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
a. : la data di inizio del rapporto di lavoro;
b. ; la sede in cui presterà la sua opera;
c. ; il livello d’inquadramento e la retribuzione;
d. ; la durata dell’eventuale periodo di prova;
e. ; la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine;
f. ; i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. ; il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. ; tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx ivi comprese le visite attitudinali.
3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. : la carta di identità o un documento equipollente;
b. ; il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. ; il codice fiscale;
d. ; il certificato di residenza;
e. ; la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. ; lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. ; nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
7. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.
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Assunzioni. 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
a. 1. la data di inizio del rapporto di lavoro;
b. 2. la sede in cui presterà la sua opera;
c. 3. il livello d’inquadramento e la retribuzione;
d. 4. la durata dell’eventuale periodo di prova;
e. 5. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine;
f. 6. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. 7. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. 8. tutte le eventuali altre condizioni concordate, xxx comprese le visite attitudinali.
3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. : – la carta di identità o un documento equipollente;
b. ; – il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. ; – il codice fiscale;
d. ; – il certificato di residenza;
e. ; – la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. ; – lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno all’as- segno per il nucleo familiare;
g. ; nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
7. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto. Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.
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