ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI Clausole campione

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI. La legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. ha introdotto il nuovo articolo 6-bis alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il quale prevede in particolare che il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, debbano astenersi in caso di conflitto di interesse che pregiudichi l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite, segnalando tempestivamente ai responsabili della struttura presso cui lavorano o, ove si tratti di Dirigenti, al Direttore generale, ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Tale situazione si configura quando il dipendente pubblico è tenuto ad assumere decisioni o a svolgere attività inerenti i suoi compiti che possano essere collegabili a interessi personali oppure interessi del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado o relativi a soggetti con i quali il dipendente intrattenga frequentazioni abituali. Va sottolineato che l’obbligo di astensione consegue anche alla mera potenzialità del conflitto che si configura in tutte le circostanze in cui il dipendente si trova ad essere portatore di interessi della sua sfera privata che potrebbero, anche solo teoricamente, compromettere l’imparzialità delle proprie valutazioni (Anac, parere 11/2015). L’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza, creando così il sospetto del venir meno dell’imparzialità nell’agire amministrativo (Orientamenti X.X.XX. n. 78 del 23 settembre 2014 e n. 95 del 7 ottobre 2014). La norma contiene due prescrizioni: - è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale; - è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti; Inoltre si persegue la finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del pro...

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