Spese d’albergo Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l’assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo. Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un massimo di 300 euro complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati). La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di resi- denza dell’assicurato.
Soggetti destinatari 1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. 2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. 3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.
Destinatari 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico. 2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
DESTINATARI DEL SERVIZIO Gli interventi erogati dal servizio di cui al presente Capitolato, sulla base dei relativi Progetti personalizzati, sono rivolti alle seguenti tipologie: A) persone svantaggiate e a rischio di emarginazione sociale, italiane e straniere (in regola con la normativa sul soggiorno) residenti nel Comune di Firenze o dimoranti sul territorio comunale ma in condizione di assistibilità dai servizi sociali territoriali ai sensi della normativa in vigore, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, senza figli minori a carico, fra cui i lavoratori svantaggiati così come definiti all’art. 2 del Regolamento (CE) N. 800/2008 e le persone detenute, in esecuzione penale esterna, in misura di sicurezza o che abbiano da poco concluso un periodo di espiazione penale. In particolare, a favore degli utenti di cui sopra il soggetto affidatario svolgerà le funzioni e le attività connesse alla presa in carico della persona, attraverso la predisposizione di appositi Progetti personalizzati a cura degli operatori di cui all’art.12 lett. A., in collaborazione con il servizio sociale del Comune (con particolare riferimento alle esigenze di scambio informativo e raccordo operativo sui singoli casi finalizzate ad assicurare la necessaria continuità assistenziale agli utenti) e con le figure professionali dei servizi sanitari specialistici territoriali eventualmente coinvolti sul caso, tenendo conto delle risorse personali, familiari e istituzionali di rete, con particolare riferimento ai Servizi per l’impiego della Provincia di Firenze e all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) per quanto riguarda i soggetti detenuti; B) possono altresì beneficiare degli interventi di cui al presente Capitolato, le seguenti tipologie di soggetti residenti ed in carico ai servizi sociali comunali ovvero anche non residenti e dimoranti sul territorio comunale in condizioni di assistibilità da parte dei servizi sociali comunali, che saranno individuati e segnalati a tal scopo dal Comune al soggetto aggiudicatario, nell’ambito dei rispettivi Progetti personalizzati, specificatamente per quanto concerne i percorsi di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo e la gestione delle relative misure: - minori; - adulti con figli minori a carico o in affidamento; - adulti riconosciuti disabili ai sensi dell’ordinamento nazionale; - adulti con accertati impedimenti che comportino invalidità pari o superiori al 67%.
Collaudi L’articolo 15 della Convezione originaria è integralmente sostituito come segue: 1. Tutte le opere, attrezzature ed impianti, realizzati in attuazione del PII dovranno essere sottoposti a collaudo tecnico, amministrativo e contabile a carico del soggetto Attuatore. Il collaudo tecnico- amministrativo-contabile dovrà accertare la regolarità delle opere stesse e delle costruzioni rispetto alle previsioni del Programma, la loro conformità ai rispettivi Permessi di Costruire e autorizzazioni/nulla osta, la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, nonché la corrispondenza del costo delle opere eseguite agli importi previsti dai computi metrici estimativi con le modalità previste al successivo comma 2, oltre che le verifiche di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 della presente convenzione. 2. Il collaudo tecnico-amministrativo-contabile dovrà svolgersi in corso d’opera e ad ultimazione delle opere secondo le seguenti modalità e procedure: • il collaudatore, o i collaudatori per più tipologie di opere, sarà/saranno indicati e/o nominati dal Comune di Bergamo nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, pubblicità e rotazione, e sarà/saranno incaricati dai proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori con i quali verrà regolato il rapporto per la prestazione professionale a carico degli stessi proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori. Il relativo disciplinare di incarico dovrà richiamare le modalità e le tempistiche della prestazione professionale secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; • le visite e le operazioni di collaudo in corso d’opera saranno effettuate con la cadenza che si riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato, saranno suddivise secondo l’organizzazione di cantiere e si svolgeranno con regolarità per tutto il corso degli stessi. Ai fini delle verifiche tecnico-amministrative-contabili il collaudatore potrà richiedere tutta la documentazione tecnico-contabile necessaria all’espletamento del suo incarico; • in caso di irregolarità o difetti, sarà indicato il termine per porvi rimedio; • entro 180 giorni, dalla data di ultimazione delle opere di cui sopra, comunicata dal direttore dei lavori, ovvero entro un anno nei casi di particolare complessità, sarà redatto collaudo finale. I proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori, per sé e i loro aventi causa, si impegnano a consegnare al collaudatore, entro la data fissata per la visita di collaudo, i certificati di conformità e di regolare esecuzione ed i collaudi a prova di tutti gli impianti tecnici realizzati, copia di tutte i Permessi di Costruire rilasciati, i disegni esecutivi di tutte le opere realizzate, gli atti amministrativi, di contabilità finanziaria e quant’altro riterrà necessario per l’espletamento dei suoi compiti. Sono a carico dei proprietari/lottizzanti/soggetti attuatori tutte le spese tecniche nonché ogni altro onere relativo alle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo-contabile.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la: ● Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990; ● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013; ● pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.
XXXXXXXXXX, Xx rapporto di lavoro sportivo, 2004, Xxxxxxx Editore, Milano, 31. Un problema può essere visto nella valutazione della brevità temporale della manifestazione, dato che questo potrebbe dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. Si è ritenuto , infatti, che la manifestazione sportiva per dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato, deve consistere in un evento completo ed unitario rispetto al risultato sportivo da conseguire, anche se ripartito in una molteplicità o successione di gare in uno o più giorni. In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare più volte la natura di lavoro autonomo delle prestazione atletica svolta dal calciatore in favore della propria squadra nazionale, non ritenendo la possibile configurazione in tale ipotesi, di un distacco o comando della società di appartenenza presso la federazione, ed escludendo il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva in tale contesto62. Il secondo requisito rimpiazza al venir meno del coordinamento spazio- temporale come tratto distintivo del lavoro subordinato sportivo, imponendo così, nei casi in cui l‟atleta si trovi in mancanza di un obbligo contrattuale di partecipare a sedute di allenamento e di preparazione, la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo63. Quanto fin qui detto , va letto unitamente con l‟art. 4 comma 1, il quale stabilisce che nella stipulazione del contratto tra società e sportivo 62 Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in Xxxx xx., xxxx Xxxxx, x. 00; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav., 1992, II, 14 con nota di X. XXXXXXX, Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli “azzurri”, il quale propende per l’inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; Cassazione 20 aprile 1990, in Foro it., 1990, I, 3169, con nota di X. XXXXXXX X’XXXX e X. XXXXXX, Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc. In dottrina X. XXXXXXXX, Autonomia collettiva e diritto sportivo, in Dir. Lav., 1988, 287, ritiene invece che la prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di natura subordinata con comando presso le Federazioni
SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
XXXXXXXXX, La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).