Buono pasto. 1. In presenza di modifica dell’unità organizzativa di assegnazione ovvero dell’orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell’evento menzionato. 2. I dipendenti con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno un buono pasto di un importo di € 4,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 3.1 (€ 3,50 dall’incorporazione ed € 4,00 dal 01.01.2018). 3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all’art. 7 lett. A) dell’Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella misura complessiva erogata in data antecedente l’incorporazione, con un ticket pari ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall’Accordo citato. Ferma restando la somma complessiva summenzionata, a partire dal 01.01.2018 l’importo del ticket pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni di cui al comma 2 art. 3.1) e il residuo versato al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un ticket pasto pari ad € 5,29. Nei confronti dei dipendenti, destinatari della previsione suindicata, che effettuino l’intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1, 4 e 7 dell’art. 3.1.
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Samples: Contrattazione Di Secondo Livello, Contrattazione Di Secondo Livello
Buono pasto. 1. In presenza di modifica dell’unità organizzativa di assegnazione ovvero dell’orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell’evento menzionato.
2. I dipendenti con contratto a tempo parziale Fermo restando che non effettuino l’intervallo per il pranzo, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno un buono pasto di un importo di € 4,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 3.1 (€ 3,50 dall’incorporazione ed € 4,00 dal 01.01.2018).
3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all’art. 7 lett. A) dell’Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella misura complessiva erogata in data antecedente l’incorporazioneva erogato con le modalità e le condizioni previste dalla circolare ministeriale n. 6/PS/36285-RI/Mensa del 4/7/1986 e successive modificazioni, le Parti convengono che con decorrenza 1.4.2005 l’importo del buono pasto venga elevato ad € 5,28. Il ticket viene erogato ai dipendenti a tempo pieno ed ai dipendenti part time, i quali effettuino una prestazione lavorativa comprendente l’intervallo di pranzo (dalle 12 alle 14.30) Il ticket pasto viene distribuito mensilmente, sulla base delle presenze registrate nel terzultimo mese precedente, con un intestazione al singolo dipendente. Il dipendente è tenuto ad annotare sul ticket pari stesso la data di effettiva utilizzazione e ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall’Accordo citatoapporvi la propria firma per conferma. Ferma restando la somma complessiva summenzionata, a partire dal 01.01.2018 l’importo del I ticket pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, nè cedibili, nè commerciabili, nè convertibili in denaro o merce sostitutiva. Il trattamento di cui al comma 2 artsopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti Aziendali in vigore. 3.1) e Per il residuo versato al Fondo personale in missione l’indennità sostitutiva di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un mensa od il ticket pasto pari ad € 5,29vengono assorbiti dal trattamento di missione in vigore (diaria o piè di lista). Nei confronti dei dipendentiAntigene australe HBsAg, destinatari della previsione suindicatacolesterolo HDL, che effettuino l’intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1colesterolo LDL, 4 e 7 dell’art. 3.1colesterolo totale, creatininemia, esame emocromocitometrico + formula leucocitaria, esame urine completo, GGT (gamma - glutamil - transferasi), glicemia, HCV, piastrine, ricerca sangue occulto nelle feci (Hemoccult), transaminasi GOT / GPT, trigliceridi, VDRL.
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Samples: Accordo Integrativo Aziendale
Buono pasto. 1Art.1) Il valore del buono pasto – comprensivo dell’importo di € 3,80 già previsto dall’art.102 del vigente CCNL – è pari a € 4,60 Con decorrenza 1 gennaio 2011 sarà pari a 4,80 euro. In Con decorrenza 1 dicembre 2011 sarà pari a 4,90 euro. NOTA A VERBALE Per tutti i dipendenti – già destinatari del CIA ex-LA, AVPV e AVPA - il valore del buono pasto rimane pari a 4,90 euro. Xxxxx restando i criteri di erogazione dei buoni pasto disciplinati dal predetto art.102 del vigente CCNL, per il riconoscimento del ticket giornaliero è sufficiente una presenza effettiva in misura significativa sia la mattina che il pomeriggio dal lunedì al giovedì, per complessive 3 ore e 30 minuti giornaliere. I buoni pasto vengono distribuiti a fine mese e sono calcolati sulle giornate di modifica dell’unità organizzativa effettiva presenza del mese precedente. Dal 1 gennaio 2010 il buono pasto viene erogato - in via eccezionale - anche agli addetti dell’Ufficio Assunzione Auto della sede di assegnazione ovvero dell’orario Trieste con orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell’evento menzionato.
2. I dipendenti con contratto a tempo parziale di 35 ore settimanali distribuite su due turni giornalieri.
Art.2) Ai lavoratori con funzioni esterne verrà corrisposto, nei giorni in cui non percepiscono diarie di trasferta ed effettuino la propria prestazione lavorativa nelle unità operative di appartenenza e/o in località diversa dalla sede abituale di lavoro ma coincidente con la sede abitativa, sia il mattino che non effettuino l’intervallo per il pranzopomeriggio, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di un “buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno un buono pasto di un importo di € 4,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma la disposizione pasto” giornaliero – secondo gli importi di cui al comma 6 dell’artall’art.1). 3.1 (€ 3,50 dall’incorporazione ed € 4,00 dal 01.01.2018)La corresponsione di tale importo non avverrà per tutti i casi di assenza del personale dalla propria sede operativa.
3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all’art. 7 lett. A) dell’Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella misura complessiva erogata in data antecedente l’incorporazione, con un ticket pari ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall’Accordo citato. Ferma restando la somma complessiva summenzionata, a partire dal 01.01.2018 l’importo del ticket pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni di cui al comma 2 art. 3.1) e il residuo versato al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un ticket pasto pari ad € 5,29. Nei confronti dei dipendenti, destinatari della previsione suindicata, che effettuino l’intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1, 4 e 7 dell’art. 3.1.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Buono pasto. 1. In presenza di modifica dell’unità organizzativa di assegnazione ovvero dell’orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere L’Azienda erogherà per ogni giorno con rientro pomeridiano dal mese successivo lunedì al verificarsi dell’evento menzionato.
2. I dipendenti giovedì ed il venerdì con contratto a tempo parziale uscita dopo le ore 14,30 e – solo per coloro che non effettuino l’intervallo per il pranzo, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno timbrano una volta al giorno previo invio e-mail all’Ufficio Risorse Umane – un buono pasto di un importo del valore di € 4,007,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma I ticket spettanti nel mese sono pari ai giorni lavorativi del mese stesso, dedotte le assenze del mese precedente. Per giorno di presenza, si intende, ogni giorno in cui il dipendente effettui la disposizione timbratura di uscita e di entrata in occasione dell’intervallo (fatta eccezione del venerdì), nell’ambito degli orari previsti dall’art. 7 del presente C.I.A., purché il dipendente non fruisca, in altra forma, del rimborso del pasto. Non viene di conseguenza riconosciuto il buono pasto nelle seguenti occasioni: - ferie e malattie anche mezze giornate; - permessi, retribuiti e non, che incidano sull’intervallo, fatti salvi quelli medici di 2 ore al massimo e quelli di cui al comma 6 dell’artprecedente art. 3.1 (€ 3,50 dall’incorporazione ed € 4,00 13 di durata non superiore ai 15 minuti; - semifestività e festività previste dal 01.01.2018).
3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all’art. 7 lett. A) dell’Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella misura complessiva erogata in data antecedente l’incorporazione, con un ticket pari ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall’Accordo citato. Ferma restando la somma complessiva summenzionatavigente C.C.N.L.; - rimborso, a partire dal 01.01.2018 l’importo qualsiasi titolo, del ticket costo del pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni di cui al comma 2 art. 3.1) e il residuo versato al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un ticket pasto pari ad € 5,29. Nei confronti dei dipendenti, destinatari della previsione suindicata, che effettuino l’intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1, 4 e 7 dell’art. 3.1consumato.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale