Campione Clausole campione

Campione. La vendita si fa su campione alla partenza; i campioni stessi vengono conservati dalle parti e fanno fede per eventuali contestazioni. Il compratore, quando si tratta di consegna immediata o prossima, può rinunciare alla visita ed il venditore garantisce l’autenticità e la perfetta conformità del campione in suo possesso con il campione effettuato sul monte al momento del ritiro.
Campione. La numerosità degli studenti del campione coinvolto nell’indagine è pari ad un totale di 856 con prevalenza maschile (M = 463; F = 393), di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 19 studenti non hanno completato il questionario pertanto le analisi sono state svolte su un totale di 837 studenti. La popolazione è costituita da studenti di due scuole secondarie di primo grado e di una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Treviso e di una scuola secondaria di secondo grado di Roma. Nella Figura 1 si riporta la distribuzione nominale e percentuale per genere (M/F). La numerosità degli stessi studenti è stata suddivisa per genere e anno di nascita. Per quanto riguarda le femmine si ha un totale di 1 studentessa appar- tenente all’anno di nascita 1998, 6 appartenenti all’anno di nascita 1999, 17 del 2000, 116 ragazze sono dell’anno di nascita 2001, 136 del 2002, 14 del 2003, 25 del 2004 e 76 studentesse del 2005 (Figura 2). Per quanto riguarda i maschi si ha un totale di 14 studenti appartenente all’an- no di nascita 1999, 43 appartenenti all’anno di nascita 2000, 116 ragazzi sono dell’anno di nascita 2001, 148 del 2002, 13 del 2003, 29 del 2004, 98 studenti del 2005 e 2 del 2006 (Figura 3).
Campione. La commissione valuterà, attraverso referenze presentate piattaforma digitale dall'operatore economico secondo il fac-simile (A) qui di seguito riportato, la comprovata esperienza della 10 Pressflow piattaforma digitale multifunzione Pressflow tenendo conto della descrizione del servizio messo a gara (v. Capitolato d'appalto normativo e prestazionale - descrizione tecnica del servizio, elenco dei servizi, nn. 1, 5, 6). A partire da un campione fornito dall'operatore economico sarà valutata l'esperienza e la conoscenza operativa della piattaforma digitale multifunzione Open Journal System
Campione. Ad integrazione della Relazione Tecnica, farà parte integrante dell’offerta tecnica il “campione” che dovrà essere fornito dai concorrenti nei tempi e nelle forme di seguito indicate. Detto “campione” sarà utilizzato al fine di verificare quanto riportato nella Relazione Tecnica e dovrà pertanto essere configurato esattamente come ivi descritto. Nel caso di incompletezza (per mancata definizione degli elementi rilevanti della fornitura secondo le prescrizioni di contratto, CTP, disciplinare) oscurità (per definizione incomprensibile di detti elementi) o contraddittorietà (per presenza di affermazioni tra loro incompatibili) della Relazione Tecnica, l'offerta sarà esclusa. Nel caso di grave non conformità tra il “campione” e la descrizione contenuta nella Relazione Tecnica (per caratteristiche degli elementi essenziali del “campione” difformi rispetto a quelle descritte nella Relazione), l'offerta sarà esclusa. Nel caso di lieve non conformità tra il “campione” e la descrizione contenuta nella Relazione Tecnica (per caratteristiche di elementi accessori del “campione” difformi rispetto a quelle descritte nella Relazione), l'offerta sarà esclusa, salva l'ammissibilità dell'offerta nelle sole ipotesi di difformità per assenza nel “campione” di taluni elementi accessori (per esempio: cambio robotizzato ….) relativamente ai quali i contenuti della Relazione possano comunque ritenersi esaustivi.
Campione. E’ consentito all’acquirente il reclamo fondato su palesi difformità della merce fornita rispetto ad un idoneo campione prelevato dal “coupon” originario o da una parte delle pezze campione accettate, debitamente conservato dall’acquirente e da questo messo a disposizione del venditore per l’accertamento dell’eventuale difformità. E’ onere inoltre al compratore valutare se il tessuto scelto è idoneo all’uso che intende farne.

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  • CAMPIONATURA Gli Operatori Economici concorrenti non devono presentare campionatura. Qualora i Tecnici esperti, designati dal Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di conformità delle offerte, ne ravvisassero la necessità, gli Operatori Economici concorrenti dovranno essere disponibili a fornire prodotti-campioni, su indicazione dei Tecnici stessi, entro 10 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione. Ciascuna campionatura presentata, gratuita, nella confezione e con l’etichettatura dei prodotti in vendita, nelle quantità che saranno specificate nella richiesta, dovrà essere contraddistinta dal numero progressivo del lotto/sublotto e, in caso di lotti con più prodotti, il riferimento del singolo prodotto cui si riferisce. Se richiesta specifica campionatura, le offerte economiche riferite a prodotti per i quali la stessa non è pervenuta, non verranno prese in considerazione. Il collo contenente la campionatura deve riportare all’esterno la dicitura: “CAMPIONATURA: GARA PER LA FORNITURA DI SONDE MOLECOLARI PER IL LABORATORIO DI CITOGENETICA LOTTO N. La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in cui saranno riportati i seguenti dati: • nome commerciale e descrizione del campione; • codice articolo delle Ditte Concorrenti e di quelle produttrici se diverse; • quantità di pezzi acclusi. La campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine perentorio che sarà precisato dalla Commissione dei Tecnici esperti, a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente presso il Magazzino merci dell’ex Ospedale Psichiatrico – Xxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX Tutti i campioni devono, qualora richiesti, necessariamente corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici (Busta B) consegnati dall’Operatore Economico Concorrente in sede di gara.

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • Sottoscrizione Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest’ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest’ultimo, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a: - sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; - richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; - espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All’atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma. I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • RITENUTO quindi necessario provvedere all’aggiornamento dell’Accordo di alta sorveglianza del 28 dicembre 2016 per adeguarlo alle novità normative intervenute, anche in relazione alla rideterminazione di alcune soglie indicate nell’art. 7 del medesimo accordo nonché al notevole incremento del numero degli interventi, così da concentrare le attività di verifica sugli interventi di maggiore rilevanza, aumentando ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere sulle procedure di ricostruzione pubblica; che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l’eventuale controllo a campione dell’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto; alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell’Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione nonché delle centrali uniche di committenza, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle regioni medesime nella ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell’art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016; il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC Il Presidente della Regione Abruzzo Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche Il Presidente della Regione Umbria e il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.

  • Livello Appartengono a questo livello: - le lavoratrici/i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell’ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione;

  • RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • SOLUZIONE [1] I motivi di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italiana, in ragione della loro connessione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso il ricorso della Società francese, e non sono fondati. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la Xxxxx (Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 00 marzo 2017, in causa C-3/16, Aquino, par. 32). Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamata, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: