Modalità di contrattazione. 1. I contratti dai quali deriva un’entrata per l’Amministrazione (alienazioni, locazioni ...) sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel titolo III del presente regolamento.
2. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l’Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta, da procedura ristretta o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.
3. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l’esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell’Amministrazione, si potrà far ricorso al “contratto aperto”, dove l’individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità: a) definizione di un determinato bugdet di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l’importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l’aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l’importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il supe- ramento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto. Il Dirigente responsabile della gestione del “contratto aperto” e l’aggiudicatario potranno, per atto espresso, concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.
4. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste all’art. 154 del D.P.R. n. 554/1999.
Modalità di contrattazione. La contrattazione a livello di scuola si tiene tra i soggetti di cui all’articolo 1 sulle materie individuate all’art. 2 e si conclude con la redazione di un accordo scritto. È possibile, prima della firma, svolgere una consultazione di base tra il personale interessato durante l’orario di servizio. Il contratto decentrato, siglato dalle parti, è esposto all’albo dell’Istituto, e portato a conoscenza di tutto il personale.
Modalità di contrattazione. AGEA - Prot. Uscita N.0018068 del 13/03/2021 Gli Agricoltori interessati a sottoscrivere i contratti di coltivazione così come definiti di seguito nella parte “Contrattazione: norme generali” della presente circolare, devono attenersi a quanto disposto dal manuale del fascicolo aziendale trasmesso con circolare AGEA prot. n. ACIU.205.210 del 20/04/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20/03/2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente cosi come disposto dall’articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. I venditori, O.P. e A.O.P., sono tenuti anche essi a costituire il fascicolo aziendale.
Modalità di contrattazione. Il contratto di compravendita delle granaglie si fa su campione o dietro visita. Non ricorrendosi queste forme, si intende venduto un prodotto di qualità “sana, leale e mercantile”. Facoltativa è la visita al monte delle granaglie acquistate e, ove la consegna sia differita, si prelevano i campioni. Il prelevamento dei campioni si fa a mano o con la sonda, in accordo fra le parti. Se il contratto non è stato concluso per iscritto, si intende concluso quando la merce sia stata visitata ed accettata in qualità, e ne siano stati fissati il prezzo e le modalità di consegna e pagamento: quando cioè sia intervenuto il pieno accordo fra il venditore ed il compratore, accertato con la parola data.
Modalità di contrattazione. Nella provincia di Mantova i contratti dell’uva si fanno, di consueto, verbalmente, prima del raccolto – a peso, previa visita sul fondo, spesso con intervento di mediatori – fissando l’epoca della vendemmia, la quantità approssimativa della partita, la quantità e la qualità dello scarto, il luogo di consegna, le modalità di pagamento, ecc.
Modalità di contrattazione. Il fieno si vende a peso e dietro visita. Il peso si fa direttamente su bilancia.
Modalità di contrattazione. Per foraggi verdi si intendono i prodotti dei prati stabili e da vicenda, degli erbai, compresi quelli di mais anche allo stato di maturazione cerosa. Si contrattano generalmente per superficie (biolca mantovana) a pianta in piedi ed eccezionalmente a peso.
Modalità di contrattazione. Lo strame e gli altri materiali da lettiera si contrattano a peso, oppure a volume, oppure – se si trattano in piedi – a superficie (biolca mantovana). Qualche volta si trattano in blocco (forfait).
Modalità di contrattazione. I bovini da macello si trattano indifferentemente o per capo od a peso (vivo o morto; con o senza tara); le vacche da vita per capo; i vitelli da allevamento per capo, e se non slattati anche a peso vivo, con o senza tara, ed i vitelli da macello o da ingrasso, a peso; gli equini per capo (da macello a peso o per capo); gli ovini per capo; i suini da allevamento per capo di peso determinato, e per partita, quelli da macello a peso vivo o morto, con o senza tara; il pollame a peso, per capo, per paio, per partite; la selvaggina per capo ed anche a peso. Nella compravendita di suini da allevamento il cosiddetto contratto “a scala mobile” comporta un aumento o una diminuzione del prezzo a seconda che il peso medio reale sia inferiore o superiore al peso medio pattuito: la misura della variazione è determinata dalla volontà delle parti.
Modalità di contrattazione. 46 Art. 66 47 Contenuto dei contratti 47 Art. 67 48 Cauzione definitiva e coperture assicurative 48 Art. 68 49 Tutela dei lavoratori 49 Art. 69 49 Revisione prezzi 49 Art. 70 50 Rinnovo e Proroghe 50 Art. 71 50 Competenza alla stipula 50 Art. 72 51 Forma dei contratti 51 Art. 73 52 Termini e Modalità di stipula 52 Art. 74 52 Spese contrattuali 52 Art. 75 53