Common use of Canoni Clause in Contracts

Canoni. Il canone annto di concessione è conventto in Etro 2.120,00 (Etro dtemilacentoventi/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Etro 1.060,00 (Etro millesessanta/00), ciasctna, da pagarsi entro la prima decade del semestre di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istittto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Padova, stl conto corrente avente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato al Comtne di Ponte di Piave. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione. Le parti convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 25 (venticinqte) anntalità verranno corrisposti con n° 1 rata anticipata alla Concedente con le segtenti modalità: -) Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) alla data di stiptla del presente atto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comtne di Ponte di Piave. Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi. Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipata alla Concedente non dovranno essere restittiti solo se il recesso non sarà impttabile a negligenze e/o impedimenti della Concedente tali da pregitdicare il mantenimento della Stazione Radio Base e qtindi l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto (come previsto all’art. 1,3, 5,6). La Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, ptnto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto si intende lordo di eventtali ritentte di legge. Resta conventto tra le Parti (conformemente a qtanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della concedente dell’immobile. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qtalsiasi titolo del presente Contratto, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qtalsiasi pretesa di nattra economica che possa essere avanzata dal soggetto stbentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qtalsivoglia titolo, ragione o catsa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinqte) anntalità, cosìs come concordate dalle Parti. Fatto salvo qtanto patttito al comma 4 del presente articolo, la Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qtalsiasi titolo dovtte alla Concedente con i propri crediti vantati a qtalsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro catsa e dal momento in cti qtesti sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti gitridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la concedente non avrà alctn titolo per imporre tlteriori oneri né richiedere tlteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Concessione

Canoni. Il canone annto annuo di concessione locazione è conventto convenuto in Etro 2.120,00 Euro 7.700,00 (Etro dtemilacentoventi/00Euro settemilasettecento/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Etro 1.060,00 Euro 3.850,00 (Etro millesessanta/00Euro tremilaottocentocinquanta/00), ciasctnaciascuna, da pagarsi entro la prima decade del semestre di riferimentomese, con bonifico bancario presso l’Istittto l’Istituto di Credito Cassa Banco Di Brescia San Paolo Cab S.p.a. di Risparmio del Veneto S.p.A. - PadovaPiazza Della Libertà N.° 21 Moglia (MN), stl sul conto corrente avente codice IBAN 000000000000 XXXX XX00X0000000000000000000000 intestato al Comtne Comune di Ponte Moglia. La Conduttrice corrisponderà anticipatamente alla Locatrice 3 (tre) annualità del canone di Piavelocazione convenuto per complessivi Euro 23.100,00 (Euro ventitremilacento/00). Il corrispettivo sarà versato in un’unica rata entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. A partire dal quarto (4°) anno di locazione il canone annuo di locazione corrisposto sarà pari alla misura convenuta nel primo capoverso all’art. 4. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione. Le parti convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 25 (venticinqte) anntalità verranno corrisposti con n° 1 rata anticipata alla Concedente con le segtenti modalità: -) Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) alla data di stiptla validità del presente atto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comtne Contratto, come meglio specificato nell’articolo 2 di Ponte di Piave. Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi. Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipata alla Concedente non dovranno essere restittiti solo se il recesso non sarà impttabile a negligenze e/o impedimenti della Concedente tali da pregitdicare il mantenimento della Stazione Radio Base e qtindi l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto (come previsto all’art. 1,3, 5,6)questo atto. La Concedente Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, ptnto punto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto predetto, si intende lordo di eventtali ritentte eventuali ritenute di legge. Resta conventto tra Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le Parti (conformemente a qtanto consentito dalla L. 392/1978, all’artfamiglie di operai ed impiegati. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della concedente dell’immobile. Le Parti concordano che, nel In caso di cessione ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a qtalsiasi titolo Euro 5,00 (cinque) nella misura del presente Contrattotasso legale di interesse, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qtalsiasi pretesa fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di nattra economica che possa essere avanzata dal soggetto stbentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qtalsivoglia titolo, ragione o catsa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinqte) anntalità, cosìs come concordate dalle Parti. Fatto salvo qtanto patttito al comma 4 del presente articolo, la Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qtalsiasi titolo dovtte alla Concedente con i propri crediti vantati a qtalsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro catsa ritardo e dal momento sessantunesimo giorno in cti qtesti sono sorti. poi, dalla media aritmetica delle La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti gitridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la concedente non avrà alctn titolo per imporre tlteriori oneri né richiedere tlteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente ContrattoLocatrice Comune di Moglia Galata S.p.A.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annto annuo di concessione locazione è conventto convenuto in Etro 2.120,00 Euro 8.000,00 (Etro dtemilacentoventi/00)Euro Ottomila/00) I.V.A. esclusa, da corrispondere in rate semestrali anticipate trimestrali posticipate di Etro 1.060,00 Euro 2.000,00 (Etro millesessanta/00)Euro Duemila/00) I.V.A. esclusa, ciasctnaciascuna, da pagarsi entro la prima decade del semestre di riferimentomese, con bonifico bancario presso l’Istittto l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Padovadi Firenze, stl agenzia di Sorano. sul conto corrente avente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato al Comtne di Ponte di Piave. Resta inteso tra le Parti parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione. Le parti convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 25 (venticinqte) anntalità verranno corrisposti con nfine lavori, e in ogni caso a partire dal 61° 1 rata anticipata alla Concedente con le segtenti modalità: -) Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) giorno successivo alla data di stiptla del presente atto a mezzo assegno circolare inizio lavori che sarà comunicata per iscritto dalla Conduttrice, salvo ritardi causati da eventi non trasferibile intestato al Comtne di Ponte di Piave. Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi. Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipata alla Concedente non dovranno essere restittiti solo se il recesso non sarà impttabile a negligenze dipendenti dalla attività e/o impedimenti volontà della Concedente tali da pregitdicare il mantenimento della Stazione Radio Base e qtindi l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto (come previsto all’art. 1,3, 5,6). Conduttrice La Concedente Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, ptnto punto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto predetto, si intende lordo di eventtali ritentte eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Resta conventto convenuto tra le Parti parti (conformemente a qtanto quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della concedente Locatrice dell’immobile. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qtalsiasi titolo del presente Contratto, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qtalsiasi pretesa di nattra economica che possa essere avanzata dal soggetto stbentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qtalsivoglia titolo, ragione o catsa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinqte) anntalità, cosìs come concordate dalle Parti. Fatto salvo qtanto patttito al comma 4 del presente articolo, la Concessionaria La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qtalsiasi qualsiasi titolo dovtte dovute alla Concedente Locatrice con i propri crediti vantati a qtalsiasi qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro catsa causa e dal momento in cti qtesti cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti gitridici giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la concedente non avrà alctn titolo per imporre tlteriori oneri né richiedere tlteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annto annuo di concessione locazione è conventto convenuto in Etro 2.120,00 Euro 6.732,00 (Etro dtemilacentoventi/00Euro seimilasettecentotrentadue/00), da corrispondere in rate semestrali trimestrali anticipate di Etro 1.060,00 Euro 1.683,00 (Etro millesessanta/00Euro milleseicentottantatre/00), ciasctna, da pagarsi entro la prima decade del semestre di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istittto di Credito la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del Veneto S.pS.p.a.A. - Padova, stl conto corrente avente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato al Comtne Agenzia di Ponte di Piave. Piave – Xxxxxx X. Xxxxxxxxx n° 39 Codice IBAN: IT 61 A 06225 12186 100 000 300 305 Intestato al Comune di Ponte di Piave (TV) Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione. Le parti convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 25 (venticinqte) anntalità verranno corrisposti con n° 1 rata anticipata alla Concedente con le segtenti modalità: -) Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) alla data di stiptla validità del presente atto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comtne di Ponte di Piave. Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi. Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipata alla Concedente non dovranno essere restittiti solo se il recesso non sarà impttabile a negligenze e/o impedimenti della Concedente tali da pregitdicare il mantenimento della Stazione Radio Base e qtindi l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto (come previsto all’art. 1,3, 5,6). Contratto La Concedente Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, ptnto punto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto predetto, si intende lordo di eventtali ritentte eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta conventto convenuto tra le Parti (conformemente a qtanto quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della concedente Locatrice dell’immobile. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qtalsiasi titolo del presente Contratto, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qtalsiasi pretesa di nattra economica che possa essere avanzata dal soggetto stbentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qtalsivoglia titolo, ragione o catsa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinqte) anntalità, cosìs come concordate dalle Parti. Fatto salvo qtanto patttito al comma 4 del presente articolo, la Concessionaria La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qtalsiasi qualsiasi titolo dovtte dovute alla Concedente Locatrice con i propri crediti vantati a qtalsiasi qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro catsa causa e dal momento in cti qtesti cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti gitridici giuridici diversi. La Conduttrice si impegna, per l’intera durata contrattuale, di non procedere a rinegoziazioni al ribasso del canone di locazione come sopra determinato. Le Parti espressamente convengono che la concedente Locatrice non avrà alctn alcun titolo per imporre tlteriori ulteriori oneri né richiedere tlteriori ulteriori importi alla Concessionaria Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annto annuo di concessione locazione è conventto convenuto in Etro 2.120,00 Euro 12.000,00 (Etro dtemilacentoventi/00Euro dodicimila/00), da corrispondere in rate semestrali trimestrali anticipate di Etro 1.060,00 Euro 3.000,00 (Etro millesessanta/00)Euro tremila/00) IVA esclusa, ciasctna, ciascuna da pagarsi entro la prima decade del semestre di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istittto l’Istituto di Credito Cassa Banca di Risparmio del Veneto S.p.A. - PadovaPiacenza filiale di San Nicolò a Trebbia di Rottofreno, stl conto corrente avente codice sul conto, IBAN XX00X0000000000000000000000 code IT 61 L 05156 65450 CC0140009432, intestato al Comtne Comune di Ponte Rottofreno. Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di Piavecavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione. Le parti convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 25 (venticinqte) anntalità verranno corrisposti con n° 1 rata anticipata alla Concedente con le segtenti modalità: -) Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) alla data di stiptla del presente atto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comtne di Ponte di Piave. Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi. Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipata alla Concedente non dovranno essere restittiti solo se il recesso non sarà impttabile a negligenze e/o impedimenti della Concedente tali da pregitdicare il mantenimento della Stazione Radio Base e qtindi l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto (come previsto all’art. 1,3, 5,6). La Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, ptnto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto si intende lordo di eventtali ritentte eventuali ritenute di leggelegge e dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all’art. 2. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Resta conventto convenuto tra le Parti (conformemente a qtanto quanto consentito dalla L. 392/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della concedente dell’immobile. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qtalsiasi titolo del presente Contratto, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qtalsiasi pretesa di nattra economica che possa essere avanzata dal soggetto stbentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qtalsivoglia titolo, ragione o catsa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinqte) anntalità, cosìs come concordate dalle Parti. Fatto salvo qtanto patttito al comma 4 del presente articolo, la Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qtalsiasi titolo dovtte alla Concedente con i propri crediti vantati a qtalsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro catsa e dal momento in cti qtesti sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti gitridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la concedente non avrà alctn titolo per imporre tlteriori oneri né richiedere tlteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente ContrattoLocatrice dell’Immobile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione