Capitale Dinvalidità Clausole campione

Capitale Dinvalidità. 1 Quando l’infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibilmente duraturo della salute (invalidità), ver- siamo il capitale d’invalidità. Questo capitale è calcolato secondo il grado d’invalidità e la somma di assicurazione convenuta. 2 Il grado d’invalidità viene determinato in base alle dispo- sizioni sul calcolo dei danni di integrità della legge fede- rale e dell’ordinanza sull’assicurazione infortuni (LAINF/ OAINF). Il capitale viene versato non appena è stato fis- sato il grado d’invalidità. 3 In caso di perdita o d’incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, i tassi percentuali d’invalidità ven- gono addizionati. Tuttavia il grado d’invalidità non può in nessun caso superare il 100 %. 4 Non vengono corrisposte prestazioni se il grado d’inva- lidità è inferiore al 5 %. 5 Il capitale d’invalidità è calcolato nel modo seguente: 5.1 per la parte del grado d’invalidità non eccedente il 25 % in base alla somma di assicurazione semplice; 5.2 per la parte del grado d’invalidità superiore al 25 % ma non eccedente il 50 % in base al doppio della somma di assicurazione; 5.3 per la parte del grado d’invalidità eccedente il 50 % in base al triplo della somma di assicurazione. 6 Se parti del corpo colpite dall’infortunio erano già total- mente o parzialmente perse, mutilate o inutilizzabili, corrispondiamo la differenza tra il capitale per la meno- mazione fisica anteriore all’infortunio e il capitale risul- tante dall’intera invalidità. 7 Per disturbi psichici o disturbi nervosi la prestazione d’invalidità viene accordata soltanto se è riconducibile ad una lesione organica del sistema nervoso provocata dall’infortunio. 8 Quando un infortunio assicurato causa una grave detur- pazione permanente (danni estetici come per esempio cicatrici), versiamo a seconda della gravità della deturpa- zione, il 10 % della somma di assicurazione per la detur- pazione del volto e al massimo il 5 % della somma di assi- curazione per la deturpazione di altre parti del corpo nor- malmente visibili, a condizione che non sia dovuto un capitale d’invalidità. La prestazione ammonta al massi- mo a CHF 20 000.
Capitale Dinvalidità 

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.

  • Invalidità permanente Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, la Società corrisponde l’Indennizzo secondo i seguenti criteri: - se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale viene corrisposta la Somma assicurata; - se l’Infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l’Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni: un arto superiore 70% una mano o un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% una falange del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera 20% anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% paralisi completa del nervo radiale 35% paralisi completa del nervo ulnare 20% amputazione di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% amputazione di: - un piede 40% - ambedue i piedi 100% - un alluce 5% - un altro dito del piede 1% - una falange dell’alluce 2,5% ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile Max 10% anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - dodicesima dorsale 10% - una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%

  • Invalidità permanente da infortunio Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

  • Protocollo di legalità Nei contratti di servizi o forniture di valore pari o superiore ad € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’affidatario dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole: a. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; b. di assumere l’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggettisottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/201155. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici con le modalità indicate alla lett. a) dell’art.2 e dall’Allegato 1 del medesimo Protocollo; c. di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Decreto Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile; d. di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; e. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; f. di prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. ; Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Protocollo di legalità, nei casi di cui alle lettere e) e f) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

  • Validità dell’offerta Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

  • Validità Le condizioni economiche hanno validità per 24 mesi dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale. Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche Acinque comunicherà per iscritto al Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi le nuove condizioni economiche della fornitura, la decorrenza e il periodo di applicabilità delle stesse. In mancanza di comunicazione, le condizioni economiche in vigore si intendono prorogate fino a nuovo avviso.Qualora il Cliente non volesse accettare tali modifiche può, senza alcuna spesa, recedere per iscritto dal Contratto tramite raccomandata A/R entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione da parte di Xxxxxxx.Xx recesso avrà effetto al termine di scadenza delle vigenti condizioni economiche. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche

  • Periodo di validità dell’offerta L’offerta, alle condizioni economiche sopra indicate, è valida fino a 30 giorni lavorativi, compreso il giorno di ricezione del preventivo.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Interpretazione 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.