Calcolo dell’indennità Clausole campione

Calcolo dell’indennità. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16) 1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. 2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c). 5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s’intende: a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è quello che si ottiene d...
Calcolo dell’indennità. (1) Qualora il vettore sia responsabile della perdita totale delle merci, l’indennità che egli deve risarcire è pari al valore delle merci nel luogo e nel giorno della conse- gna secondo il contratto di trasporto. La consegna a una persona diversa dall’avente diritto è considerata come perdita. (2) Nel caso di perdita parziale o di danneggiamento delle merci, il vettore risponde soltanto dell’ammontare del deprezzamento subito dalle merci. (3) Il valore delle merci è determinato secondo il valore quotato in borsa o, in mancanza, secondo il prezzo corrente di mercato o, in mancanza di ambedue, secon- do il valore usuale di merci della stessa natura e qualità nel luogo di consegna. (4) Per le merci che, per loro natura, sono soggette a un calo di trasporto, il vettore è responsabile, indipendentemente dalla durata del trasporto, soltanto della parte di calo che supera il normale calo di trasporto (in volume o peso) fissata dalle parti al contratto di trasporto o, in mancanza, dai disciplinamenti o dagli usi commerciali nel settore in vigore nel luogo di consegna. (5) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto del vettore concernente il nolo come previsto dal contratto di trasporto o, in mancanza di accor- di particolari in merito, dai disciplinamenti nazionali o dagli usi applicabili.
Calcolo dell’indennità. In caso di perdita o di danneggiamento totali di uno o più oggetti, l’assicuratore rimborsa il loro valore di risarcimento in conformità all’art. 7. In caso di perdita o di danneggiamento parziali, l’assicuratore rimborsa le spese della sostituzione parziale o della riparazione. Al momento dell’accertamento dell’indennità si tiene conto di un valore affettivo personale soltanto se ciò è stato espressamente pattuito. In presenza di un caso di assicurazione conseguente a danni a coppie di articoli, oggetti abbinati, serie e cose composte da più parti appartenenti allo stesso gruppo, vengono indennizzati: a) le spese di restauro o b) le spese per il nuovo acquisto di una cosa paragonabile o c) la diminuzione del valore dell’insieme della cosa, se un oggetto adeguato o idoneo ai sensi di b) non può essere acquistato, tuttavia l’indennità non deve superare il valore assicurativo delle coppie, pendenti ecc. (se del caso l’assicurazione preventiva aggiuntiva). Il risarcimento del danno, che il contraente dell’assicurazione ha ricevuto da terzi, viene detratto dalla prestazione dell’assicuratore.
Calcolo dell’indennità. 6.1 Per coloro che al momento del sinistro sono Non Lavoratori, l’Indennità è pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di adesione, fino ad un massimo di 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro. Per coloro che al momento del sinistro sono Lavoratori Dipendenti Privati, Lavoratori Dipendenti Pubblici e Pensionati, l’Indennità sarà calcolata con riferimento al 65% della media del Reddito degli ultimi tre Cedolini mensili antecedenti il Sinistro. Per coloro che, al momento del sinistro, sono Lavoratori Autonomi l’Indennità sarà calcolata con riferimento al 65% del Reddito della Dichiarazione dei Redditi dell’ultima denuncia presentata al momento del Sinistro. Esempio 1: se la Somma Assicurata fosse di 1.000 euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 950 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 1.000 Euro. Esempio 2: se la Somma Assicurata fosse di 650 Euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 400 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 650 Euro a condizione che l’Assicurato dimostri che il suo Reddito alla Data di Decorrenza fosse almeno pari a 1.000 Euro. Altrimenti verrà liquidato un importo pari a 400 Euro. Esempio 3: se la Somma Assicurata fosse di 1.000 euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 1.100 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 1.000 Euro. 6.2 L’Indennità è riconosciuta per un massimo di 18 (diciotto) volte per l’intera durata della Polizza, nonché con i seguenti limiti di Indennizzo per Sinistro e con applicazione delle seguenti Franchigie: Periodo di Franchigia Limite di Indennizzo per Sinistro Ricovero Ospedaliero 4 giorni 6 Indennità Inabilità Temporanea Totale 30 giorni 6 Indennità Perdita d’Impiego 30 giorni 6 Indennità
Calcolo dell’indennità. L’ammontare dell’indennità si basa sul grado di gravità della grande invalidità fissato dall’AI. Grande invalidità lieve 33% del capitale assicurato Grande invalidità media 66% del capitale assicurato Grande invalidità elevata 100% del capitale assicurato Se il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI aumenta per un minorenne, la Mobiliare adatta il diritto in base ai tassi suddetti. Per gli adulti non vengono effettuati adat- tamenti.
Calcolo dell’indennità. L’indennità dello stabile assicurato è calcolata in base al va- lore di costruzione usuale del luogo (valore a nuovo) di un edificio equivalente al momento del sinistro, meno il valore dei resti; in questo contesto non influiscono le limitazioni di ricostruzione da parte delle autorità. Se lo stabile non viene ricostruito entro due anni nello stesso luogo, nella stessa proporzione e con lo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore commerciale. Questo vale, anche se la ricostruzione non è eseguita dall’assicurato, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che al momento del sinistro era in possesso di un titolo giuridico per l’acquisto dello stabile. Per gli oggetti da demolire, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione. Dall’indennità viene detratto il valore aggiunto prodotto dalla ricostruzione, ad es. in seguito all’incremento del valore attuale, al risparmio di costi di revisione, manutenzione, o di pezzi di ricambio o del prolungamento del ciclo tecnico di vita come anche del valore di eventuali resti. Non vengono rimborsati i costi per le modifiche, le migliorie, le revisioni, i lavori di manutenzione e di garanzia, eseguiti in connessione alla ricostruzione. In caso di perdita o danneggiamento parziali, l’assicuratore rimborsa i costi della sostituzione parziale o della riparazione. Non è assicurato un deprezzamento che eventualmente permane.
Calcolo dell’indennità. 6.1 Per coloro che al momento del sinistro sono Non Lavoratori, l’Indennità è pari alla Somma Assicurata indicata nell’Attestato di Assicurazione, fino ad un massimo di 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro. Per coloro che al momento del sinistro sono Lavoratori Dipendenti Privati, Lavoratori Dipendenti Pubblici e Pensionati, l’Indennità sarà calcolata con riferimento al 65% della media del Reddito degli ultimi tre Cedolini Esempio 1: se la Somma Assicurata fosse di 1.000 euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 950 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 1.000 Euro. Esempio 2: se la Somma Assicurata fosse di 650 Euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 400 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 650 Euro a condizione che l’Assicurato dimostri che il suo Reddito alla Data di Decorrenza fosse almeno pari a 1.000 Euro. Altrimenti verrà liquidato un importo pari a 400 Euro. Esempio 3: se la Somma Assicurata fosse di 1.000 euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 1.100 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 1.000 Euro. 6.2 L’Indennità è riconosciuta per un massimo di 18 (diciotto) volte per l’intera durata della Polizza, nonché con i seguenti limiti di Indennizzo per Sinistro e con applicazione delle seguentiFranchigie:
Calcolo dell’indennità. L’indennità è determinata da un esperto nominato e remunerato dalla Società Assicuratrice. L’Assicurato può, a sue spese, nominare un proprio perito di parte. In caso di disaccordo tra i due periti così nominati, essi potranno concordarsi sulla nomina di un terzo perito, il cui costo sarà sostenuto in parti uguali tra la Società Assicuratrice e l’Assicurato. Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Roma dietro semplice istanza delle parti o anche soltanto di una di esse. CS4.D Altre condizioni CS4.D.1 Poiché la garanzia delle Perdite Patrimoniali è direttamente connessa a quella della Responsabilità Civile Professionale, la sua operatività decade contemporaneamente all’eventuale cessazione, per qualunque motivo, della garanzia prevista all’art. CS1 di queste Condizioni Speciali.
Calcolo dell’indennità. Diritto al risarcimento dei danni e decadenza

Related to Calcolo dell’indennità

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Anticipo dell’indennizzo A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.

  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso) Durata dell'accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Oggetto dell’incarico Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alle prestazioni professionali indicate al presente articolo e meglio dettagliate nel successivo art. 4. Le prestazioni oggetto dell'incarico afferiscono alla predisposizione del progetto di adeguamento sismico del fabbricato sede dell'Istituto scolastico secondario superiore “Xxxxx Xxxxxxxx” di Prato, che l'Amministrazio- ne intende candidare al finanziamento disposto nell'ambito del bando per la formazione del Piano regionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 3 aprile 2018, n. 340, nei termini della data di scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 23 giugno 2018. Per il dettaglio dei contenuti della progettazione e degli elaborati componenti lo specifico livello progettua- le, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda alle disposizione contenute nella parte II, titolo II, capo I del D.P.R. n. 207/2010 articoli da 33 a 43 nonché all’elenco delle prestazioni previste nell’allegato calcolo dei compensi professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016. Si evidenzia che, nell'elaborazione della soluzione progettuale, il Professionista incaricato dovrà sviluppare, rispettando i contenuti delle norme sopra citate e secondo le modalità e gli indirizzi indicati dall'Ammini- strazione, tutte le indagini e gli studi necessari ai sensi di legge per la definizione degli aspetti afferenti al li- vello progettuale oggetto dell'incarico, nonché gli elaborati grafici opportuni per l'individuazione delle carat- teristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le re- lative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. La prestazione regolata dal presente disciplinare dovrà essere conforme all'offerta del Professionista acquisi- ta al protocollo generale dell'ente con il n. 3996 in data 09.05.2018, contenente il preventivo di notula n. 08/2018, che si intende qui integralmente richiamata.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.