Caratteristiche costruttive dei fabbricati Clausole campione

Caratteristiche costruttive dei fabbricati. I fabbricati assicurati si intendono distinti in quattro classi in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati nella loro costruzione: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, con esclusione di quelli aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna.
Caratteristiche costruttive dei fabbricati. L’Assicurazione è operante a condizione che l’Abitazione e il Contenuto siano ubicati in Fabbricati conformi alle seguenti caratteristiche costruttive: • devono essere ubicati sul territorio italiano; • devono essere destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale; • devono costitire Abitazione abituale o saltuaria dell’Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d’uso dall’Assicurato o da terzi; • non devono essere in fase di costruzione; • devono essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione; • devono essere costruiti con materiali prevalentemente Incombustibili; sono altresì considerati Incombustibili i materiali in legno lamellare o i pannelli modulari in multistrato di legno di spessore minimo di 8 cm. L’Abitazione deve inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.
Caratteristiche costruttive dei fabbricati. Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare in polizza, i fabbricati oggetto di garanzia e/o i fabbricati contenenti i beni assicurati devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive: Non influiscono nella valutazione delle caratteristiche costruttive le coibentazioni, i rivestimenti, le impermeabilizzazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, le caratteristiche costruttive precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all’intero fabbricato di cui la porzione assicurata ne sia parte. Le caratteristiche costruttive dei fabbricati come sopra specificato influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto ai punti 1.2 ”Diminuzione o aggravamento del rischio” e 1.9 ”Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio”.
Caratteristiche costruttive dei fabbricati. La costruzione edile nella quale si trovano i locali dell’abitazione deve:
Caratteristiche costruttive dei fabbricati. Costruzioni in muratura, pietra e/o cemento, cemento armato e/o materiali incombustibili e/o materiali combustibili. Attività esercitata Gestione servizio idrico integrato ATO 1 Toscana compresi uffici, depositi, servizi generali, sociali, aziendali ed ogni altra minore dipendenza comunque attinente. 1-Fabbricati € 5.770.768,00 2-Macchinari,Impianti, contenuto e merci € 841.656.870,00 3-Ricorso Terzi €5.000.000,00 4-Spese di demolizione e sgombero in aggiunta a quanto previsto all’art.28 € 1.000.000,00 8-Furto e rapina € 100.000,00
Caratteristiche costruttive dei fabbricati. A L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito in cemento armato o laterizi nelle strutture portanti verticali e solai, in materiali incombustibili nelle strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura; - materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del tetto e nei solai, purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell’area coperta; - materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici; - coibentazioni e soffittature in materiali combustibili. In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all’intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).