Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all’art. 20 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura. 2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria. 3. I dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo. 4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dall’art. 48. 5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza. 6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
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Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 medici è esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all’art. 20 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già medici in servizio alla data firma del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto presente contratto hanno facoltà di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso optare per il rapporto esclusivo.
4non esclusivo en- tro 90 giorni dalla data di ratifica del presente contratto. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La Dopo la prima applicazione la revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria può essere invece esercitata eser- citata entro il 31 dicembre di ogni anno. L’indennità decorre dall’1° gennaio 2001, e ha come presupposto l’opzione per il rapporto esclusivo di cui al II comma. Si considerano, inoltre, come esclusivisti coloro che alla data del 1° gennaio 2000 non esercitavano libera professione extra-moenia; tale stato viene accertato attraverso idonea dichiarazione del dirigente medico la cui non veridicità costi- tuisce giustificato motivo per l’adozione dei provvedimenti di cui alla L. 604/66 e successive modifiche. L’indennità per i dirigenti di cui al comma precedente decorre dal 1° gennaio 2000, e sarà erogata solo ed esclusiva- mente all’ottenimento della relativa copertura finanziaria con le modalità previste oneri a carico del Ssn finalizzati per tale periodo, esclusa ogni indennità alternativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4877. In difetto di successivo finanziamento viene esclusa ogni indennità alternativa e le parti si rincontreranno per la defi- nizione dell’intero assetto contrattuale1; ove la mancata erogazione sia un fatto esclusivamente locale, la rinegoziazione potrà avvenire anche a livello aziendale. In tal caso la trattativa avverrà con la presenza dei rappresentanti nazionali del- le rispettive associazioni. A fronte della mancata erogazione dell’indennità è consentito il recesso dall’esclusività stessa e l’accesso alla libera professione extra-moenia.
51 A tal proposito, non essendosi ancora verificata l’erogazione dei finanziamenti previsti dall’accordo sopra citato (se non in alcune Regioni o provin- ce), le parti - con l’accordo siglato in data 14 febbraio 2002 - si sono impegnate, in attesa dell’erogazione dei finanziamenti previsti, ad intervenire a livello locale per supportare eventuali accordi locali applicativi delle modalità di erogazione dell’indennità di esclusività. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei I dirigenti del comma 3 medici che abbiano mantenuto l’opzione optano per l’esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno dell’attività libero professionale extra-moenia esercitano tali attività al di fuori dell’orario di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali nel rispetto del principio di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuateincompatibilità.
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Samples: c.c.n.l. 5 Febbraio 2001 Personale Medico Dipendente Dagli Ospedali Religiosi
Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 medici è esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all’art. 20 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già Dirigenti medici in servizio alla data firma del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto presente contratto hanno facoltà di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso optare per il rapporto esclusivo.
4non esclusivo entro 90 giorni dalla data di ratifica del presente contratto. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La Dopo la prima applicazione la revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno. L’indennità decorre dall’1/1/2001, e ha come presupposto l’opzio- ne per il rapporto esclusivo di cui al II comma. Si considerano, inoltre, come esclusivisti coloro che alla data del 1° gennaio 2000 non esercitavano libera professione extra-moenia; tale stato viene accertato attraverso idonea dichiarazione del dirigente medi- co la cui non veridicità costituisce giustificato motivo per l’adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 604/66 e s.m.. L’indennità per i dirigenti di cui al comma precedente decorre dal 1/1/2000, e sarà erogata solo ed esclusivamente all’ottenimento della relativa copertura finanziaria con le modalità previste oneri a carico del SSN finalizzati per tale periodo, esclusa ogni indennità alternativa, fatto salvo quanto previ- sto dall’art. 48.
577. Il rapporto In difetto di lavoro esclusivo comporta successivo finanziamento viene esclusa ogni indenni- tà alternativa e le parti si rincontreranno per la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento definizione dell’intero assetto contrattuale; ove la mancata erogazione sia un fatto esclusiva- mente locale, la rinegoziazione potrà avvenire anche a livello aziendale. In tal caso la trattativa avverrà con la presenza dei rappresentanti nazio- nali delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito rispettive Associazioni. A fronte della mancata erogazione del- l’indennità è consentito il recesso dall’esclusività stessa e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
6l’accesso alla libera professione extra-moenia. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 I Dirigenti Medici che abbiano mantenuto l’opzione optano per l’esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno dell’attività libero professionale extra-moenia esercitano tali attività al di fuori dell’orario di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali nel rispetto del principio di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuateincompatibilità.
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Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all’art. 20 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato sti- pulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento conferi- mento degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale pro- fessionale intramuraria.
3. I dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro la- voro non esclusivo. La revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dall’art. 48.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento svol- gimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività at- tività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
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Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è e' esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità mobilita' di cui all’artall'art. 20 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già gia' in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di di, lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è e' esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell’entrata dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già gia' in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione all'azienda l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può puo' chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell’opzione all’esercizio dell'opzione all'esercizio della libera professione extramuraria può puo' essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità modalita' previste dall’artdall'art. 48.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità disponibilita' del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell’area nell'area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l’opzione l'opzione per l’esercizio l'esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività attivita' professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché nonche' le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
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