SOSTITUZIONE DEL VEICOLO Clausole campione

SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitta - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il Pro- prietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI oppure alla classe di merito 14 negli altri casi.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. delle Norme Comuni 7 “Trasferimento della proprietà del veicolo” e 10 “Cessazione di rischio per demolizione o distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato” in qualsiasi momento, conservando la classe di merito maturata a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. 1. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi indentificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di aggiornamento della carta di circolazione.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo da’ luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esporta- zione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il Proprietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di sostituzione in corso d’anno è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario non interrompe il periodo di osservazione e consente il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In caso di sostituzione in corso d’anno per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito e non si interrompe il periodo di osservazione, consentendo il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo con altro della stessa categoria tariffaria, conservando la classe di merito maturata, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all’estero del veicolo stesso purché non vi sia sostituzione del proprietario, del coniuge in comunione di beni o del locatario, purchè avvenga contemporaneamente all’esclusione del veicolo sostituito. In ogni altro caso, ed in caso di conto vendita non andato a buon fine ed il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, al nuovo veicolo sarà assegnata la classe di merito in base alle regole previste dalla normativa vigente.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitta - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il Proprietario del veicolo sostituente sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. • Trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto All’acquirente è attribuita la classe di C.U. maturata sul Veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di C.U. maturata sul Veicolo ceduto su altro Veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l’acquirente ceda il Veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. • Acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap purchè le generalità del conduttore di tale Veicolo siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un Veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro Veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione. • Noleggio a lungo termine o leasing operativo o finanziario E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. Il titolare può, con l’autorizzazione del Dirigente del Settore, sostituire il veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività. Sull’autorizzazione d’esercizio deve essere apposta l’annotazione della modifica intervenuta, previa documentazione dell’avvenuta riconsegna del libretto di circolazione del precedente mezzo all’Ufficio della Motorizzazione o della sua cessione a terzi.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. La sostituzione del veicolo, conservando la tariffa, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all’estero del veicolo, purché non vi sia sostituzione del proprietario, del coniuge in comunione di beni o del locatario. In ogni altro caso, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.