Definizione del servizio Clausole campione
Definizione del servizio. Articolo 2 – Disciplina del servizio
Definizione del servizio. Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. L’autoservizio è compiuto a richiesta dall’utenza e si svolge in mo- do non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari indi- cati di volta in volta dagli utenti.
Definizione del servizio. 1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/ o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.
4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
Definizione del servizio. Il servizio taxi così come definito dall’articolo 1, comma 1 della LEGGE 21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccolo gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.
Definizione del servizio. Nell'ambito degli obiettivi previsti dalla L.R. 62/95, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2004, il servizio di assistenza domiciliare del Consorzio si articola in:
a) interventi diretti a persone o a nuclei familiari in situazione di disagio o di parziale o totale non autosufficienza o non in grado, anche temporaneamente, di garantirsi il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza evitando il rischio di emarginazione;
b) prestazioni d’aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla D.C.R. Piemonte n.17-13219 del 31.7.1995, integrata con D.G.R. 46-5662 del 25/3/2002 e s.m.i., per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali e ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà;
c) interventi attivati in collaborazione con la sanità, nel contesto dei protocolli e delle direttive predisposti dalla Amministrazione Regionale per l’attuazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata tra il Consorzio e l'ASL NO, ai sensi della L.R. n. 10 del 18/2/2010.
Definizione del servizio. 1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest’ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a un determinato strumento o prodotto finanziario.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente e basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione. Esse hanno forma scritta - o quella concordata fra le parti nel presente contratto, debbono indicare la durata della loro validità, contenere l’esito della valutazione di adeguatezza e debbono essere consegnate al cliente.
Definizione del servizio. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea che si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno di rimesse ubicate nel territorio comunale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Definizione del servizio. 1. Il servizio di autonoleggio con conducente (successivamente chiamato servizio) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
Definizione del servizio. Per tutta la durata dell’appalto la ditta appaltatrice/aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione del servizio a proprio rischio e conpropria autonoma organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel presente capitolato e di tutte le norme vigenti. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. Le prestazioni richieste nel presente appalto sono suddivise nei seguenti ambiti:
A) Servizio di trasporto scolastico (casa – scuola) per alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, compresi bambini disabili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali, ampliabile su richiesta anche a quelli delle secondarie di secondo grado, all’interno del servizio ordinario.
B) Servizio di trasporto per uscite didattiche/gite per alunni delle scuole d’infanzia, della primaria ed alle scuole secondarie di primo e secondo grado, eventualmente anche per i nidi d’infanzia con le misure
1) comprese nel canone d’appalto, che si svolgono per lo più in orario scolastico e in ambito comunale, principalmente con mezzi già presenti a Correggio, ad esempio: trasporti per attività didattiche svolte in esterno, attività motorie in palestre, piscine e nei campi sportivi della zona oltre ai cd. “giochi della gioventù” (che si svolgono indicativamente a Reggio Xxxxxx), uscite per iniziative organizzate dal Comune nelle istituzioni culturali (biblioteca, ludoteca, teatro, ecc.);
2) non comprese nel canone d’appalto, che si svolgono anche in orario extrascolastico e anche fuori dall’ambito comunale, non necessariamente con mezzi già presenti a Correggio, che l’aggiudicatario si impegna ad effettuare su richiesta, ma a prezzi definiti nell’art. 6.
C) Servizio di trasporto per i centri estivi per i bambini delle scuole d’infanzia pubbliche già iscritti nelle scuole in corso d’anno; il servizio si svolge indicativamente per tutto il mese di luglio di ogni anno, qualora si raggiunga un numero minimo di iscritti al servizio (almeno n. 10), in tal caso dovranno essere effettuate anche le uscite didattiche/gite che verranno effettuate durante tali centri, con le modalità di cui al punto precedente.
Definizione del servizio. 1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto a mezzo di autovetture con un massimo di nove posti compreso quello di conducente, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.