Common use of CASO INVALIDITÀ PERMANENTE Clause in Contracts

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento), verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%).

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Samples: www.aldomorosaronno.edu.it, istitutogreggiati.edu.it, icgaudianopesaro.it

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto, arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento), verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%).

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Samples: scuolerovetta.edu.it, www.icornagoburago.edu.it

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33dell’Art.33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento)) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%). Inoltre, nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, esclusi gli infortuni causati da movimenti tellurici, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, verrà riconosciuto all’Assicurato un “capitale aggiuntivo” pari a € 100.000,00. Nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati dello stesso Istituto l’esposizione massima della Società quanto a “capitale aggiuntivo”, non potrà comunque superare l’importo di € 500.000,00 complessivamente. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di “capitale aggiuntivo” ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanentepermanente riportata nell’Allegato “Tabella limiti di indennizzo”, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto, arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33dell’Art.33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La che la Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% come indicato nell’allegato “Tabella indennizzi Invalidità Permanente” facente parte integrante del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; presente capitolato. Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento)) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%).

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Samples: www.liceodonmilaniromano.edu.it

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanentepermanente riportata nell’Allegato “Tabella limiti di indennizzo”, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto, arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33dell’Art.33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La che la Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% come indicato nell’allegato “Tabella indennizzi Invalidità Permanente” facente parte integrante del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; presente contratto. Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento)) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%).

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Samples: Assicurazione Bagaglio – Annullamento Gite, Viaggi E/O Scambi Culturali – Assicurazione Danni Ad Occhiali Ed Effetti Personali

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33dell’Art.33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento)) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%).

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Samples: www.fermimontesarchio.edu.it

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanentepermanente riportata nell'Allegato "Tabella limiti di indennizzo", secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33dell’Art.33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La che la Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% come indicato nell’allegato “Tabella indennizzi Invalidità Permanente” facente parte integrante del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; presente capitolato Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento)) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%).

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Samples: istitutocapirola.edu.it

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33dell’Art.33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La che la Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il sesto e sino al quindicesimo punto di invalidità; • al 75% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quindicesimo e sino al venticinquesimo punto di invalidità; • al 100 % del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo e sino al trentacinquesimo punto di invalidità; • al 110% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il trentacinquesimo punto e sino al quarantaquattresimo punto di invalidità; come indicato nell’Allegato 2 “Tabella Indennizzi Invalidità Permanente”. Resta inteso che se l’invalidità accertata è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento)) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato la somma massima assicurata per invalidità permanente (100%).

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Samples: Contratto Di Assicurazione