Common use of CASO INVALIDITÀ PERMANENTE Clause in Contracts

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall’infortunio L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni – allegato” A” della presente Convenzione. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 10.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Infortuni,, Convenzione Assicurativa Infortuni Per Conto E a Favore Dei Tesserati all’a.s.i. Alleanza Sportiva Italiana

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall’infortunio L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni A allegata alla presente Convenzione. Per le sole lesioni corporali che non trovano riscontro nella tabella Lesione– allegato” A” , l'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della presente Convenzionepercentuale accertata secondo i criteri indicati nel DPR 30giugno 1965 n.1124. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 10.

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Samples: mspitalia.it, Convenzione Assicurativa Infortuni Per Conto E a Favore Dei Tesserati

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall’infortunio L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni – allegatolesioniA” allegato A di cui al Decreto del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296 al netto della franchigia prevista dalla presente Convenzioneconvenzione. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 1044.

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Samples: Convenzione Multirischi