Elemento distinto della retribuzione Clausole campione

Elemento distinto della retribuzione. Anticipazioni e indennità di vacanza contrattuale 9 Assegni ad personam (generalmente determinati in occasione di operazioni di “reinquadramento”) previsti da una nuova normativa contrattuale nazionale
Elemento distinto della retribuzione. 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCNL, al personale in servizio già titolare dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 57 del CCNL 21 giugno 2004, è attribuito, a titolo di elemento distinto della retribuzione, un importo non riassorbibile pari alla suddetta indennità annua, riproporzionata su tredici mensilità. Le misure dell’elemento distinto della retribuzione sono riportate nell’allegata tabella C. A decorrere dalla medesima data al suddetto personale cessa di essere corrisposta l’indennità di amministrazione. 2. L’elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposto al personale assunto successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL trascorsi due anni dalla data di assunzione.
Elemento distinto della retribuzione. 1 L’importo di 80,57 euro lordi mensili è attribuito, in virtù di quanto previsto dall’articolo 48 del ccnl 1998/2001, al personale dipendente di seguito indicato:
Elemento distinto della retribuzione. L'elemento distinto della retribuzione, nelle misure riportate nell'allegata Tabella C, è riconosciuto ai dipendenti che ne siano già titolari alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l. A partire dalla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l. l'Elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposto al personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 che abbia maturato almeno un anno dalla data di assunzione. L'Elemento distinto della retribuzione di cui al comma 1 viene corrisposto al personale assunto successivamente alla TuttoLavoroOro 01/2013 INDICITALIA Pagina 33 di 71
Elemento distinto della retribuzione. Ai Quadri è corrisposta, a decorrere dall'1/1/1993, in applicazione dell'accordo Governo-Sindacati del 31/7/1992, la somma di lire 20.000 mensili per tredici mensilità, a titolo di elemento distinto della retribuzione. - Art. 65 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun Quadro, le 225 ore annue salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale esaminate con la r.s.a. UNIONQUADRI. Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato. Il lavoro compiuto oltre l'orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno. Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l'ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno. Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il Quadro è tenuto ad eseguire mensilmente. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato, in difetto, non è dovuto alcun compenso. Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31/3/1954, n. 90 e successive modifiche. Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.
Elemento distinto della retribuzione. L'azienda che ometta il versamento del contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale (fissato nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, su paga base e indennità di contingenza) è tenuta a corrispondere - per 14 mensilità - al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,10% di minimo di retribuzione e indennità di contingenza. Tale E.d.r. non è utile agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r. Dal mese di maggio 2011, l'E.d.r. è elevato allo 0,30% di paga base e contingenza, rientra nella retribuzione di fatto, è utile agli effetti degli istituti legali e contrattuali e rientra nella base di computo del t.f.r.
Elemento distinto della retribuzione. Il personale in forza alla data di stipula del contratto del 21 gennaio 2000, in servizio alla data del 1° luglio 1995 e che abbia maturato almeno uno scatto di anzianità alla data del 30 giugno 1995, conserverà ‘ad personam‘ gli importi relativi agli scatti già maturati che confluiranno, a partire dalla data del 1° febbraio 2000, nell’elemento distinto della retribuzione. Per il restante personale in forza alla stipula del contratto del 21 gennaio 2000, non ricompreso nel precedente comma, che abbia maturato almeno uno scatto di anzianità, i relativi importi andranno a costituire ‘ad personam’ l’elemento distinto della retribuzione. Gli aumenti periodici di anzianità in corso di maturazione saranno, alla data del 1 febbraio 2000, attribuiti al dipendente, sulla base dei ratei spettanti (ventiquattresimi maturati) alla data del 31 gennaio 2000, andando ad alimentare l’elemento distinto della retribuzione individuale. L’E. D. R. di ogni dipendente già assunto alla data della sottoscrizione del contratto del 21 gennaio 2000 ed in servizio alla data del 1° luglio 2000 viene incrementato, con pari decorrenza, dei seguenti importi (gli importi sono espressi in lire): Livello Aumenti
Elemento distinto della retribuzione. Art. 35 Modificato con accordo del 21 gennaio 2000
Elemento distinto della retribuzione. Ai dipendenti è corrisposta, a decorrere dall’1-1-1993, in applicazione dell’accordo Governo- Sindacati del 31-7-1992, la somma di lire 20.000 (euro 10,33) mensili per tredici mensilità, a titolo di elemento distinto della retribuzione.
Elemento distinto della retribuzione. Nel fornirne di seguito la misura, si ricorda che l’importo indicato in tabella si riferisce al valore giornaliero (come, peraltro, precisato nella stesura del CCNL diffusa con nota n. 16/2016 dello scrivente settore), che lo stesso andrà corrisposto per 12 mensilità sulla base della effettiva presenza del lavoratore e che non incide su nessun istituto differito, compreso il trattamento di fine rapporto. Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale, si precisa che l’importo giornaliero andrà riproporzionato in caso di part time orizzontale, mentre dovrà essere corrisposto in misura intera, ma per le sole giornate per le quali è stata prevista la prestazione in caso di part time verticale. livelli Valore giornaliero EDR Quadri 4 1° 4 2° 3,5 3° 3,5 4° 3,5 5° 3 6° 3 7° 3